CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 2024
Cassazione n. 31258/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 216 co. 1 nn. 1 e 2, 217 co. 1 n. 4, 219 co. 2 n. 1 e 224 co. 1 n. 1 L. Fall.; 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando - in particolare - un travisamento del quadro probatorio, è estremamente generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente