CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 2022
Cassazione n. 04412/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto congiuntamente nell'interesse di Emiliano e [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dei predetti per il reato di furto aggravato in concorso, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, nonché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 4-6, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la disapplicazione della recidiva, è manifestamente infondato, in considerazione della insindacabile motivazione resa sul punto nelle conformi sentenze di merito, che hanno evidenziato la pericolosità insita nella reiterazione della condotta; Considerato che il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse del Maggio, che contesta la conferma del trattamento sanzionatorio, è del tutto generico poiché omette di indicare quale elemento, decisivo nel senso auspicato, sarebbe stato introdotto ed ingiustificatamente trascurato; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]