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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23249/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 3.11.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 3-[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Napoli ha respinto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del provvedimento del GIP che, in data 13.9.2021, aveva a sua volta rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare della custodia cautelare in carcere adottata nei confronti dell'odierno ricorrente per i delitti di cui agli artt. 74 e 73 DPR 309 del 1990 ovvero la sua sostituzione con quella degli arresti domiciliari anche con il presidio del "braccialetto elettronico";

2. ricorre per cassazione il difensore del Vitale lamentando manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato: richiamato il tenore del ricorso per riesame segnala che già in quella sede era stato evidenziato come dalle attività di indagine (definite nel dicembre del 2018) era emerso che sin dal settembre del 2018 il ricorrente aveva sostanzialmente chiuso i rapporti con il sodalizio di cui all'art. 74 DPR 309 del 1990; aggiunge che con la istanza ex art.299 cod. proc. pen. erano stati addotti elementi di novità quali l'allontanamento del ricorrente dal contesto ove erano state consumate le condotte delittuose per le quali è indagato; rileva quindi che il Tribunale ha omesso di considerare le dichiarazioni dello stesso ricorrente rese al Magistrato di Sorveglianza cui aveva manifestato l'intenzione di trasferire il proprio domicilio in Castellammare di Stabia presso la propria compagna, ove peraltro era stata eseguita la misura, in vista della intrapresa di una attività commerciale (in prospettiva con altra sede in Rieti) che, unita alla ammissione dei fatti a lui addebitati, testimoniava la recisione da ogni legame con il passato ed ogni collegamento con il sodalizio; deduce, inoltre, un profilo di illogicità nella valutazione della deduzione difensiva concernente la mancata adozione, nei suoi confronti, di provvedimenti analoghi a quelli adottati nei confronti del componenti del clan D'Alessandro nel giugno del 2021 osservando che non si trattava, nel caso in esame, di valutare la compatibilità tra le due fattispecie ma la circostanza, in sé, confermativa della mancanza di collegamenti con quel sodalizio criminale nel cui interesse, ed al fine di agevolare il quale, peraltro, il delitto di cui all'art. 74 DPR 309 del 1990 era stato contestato;

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, la manifesta infondatezza della censura di illogicità della motivazione non essendosi il ricorso confrontato con il tenore del provvedimento impugnato limitandosi a replicare le censure già articolate con l'atto di gravame contro il provvedimento del GIP non tenendo conto della presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. e dei principi in materia di giudicato cautelare; ripercorre gli elementi valorizzati dal Tribunale del Riesame segnalando come le dichiarazioni del Vitale non siano state allegate al ricorso in violazione del principio di autosufficienza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate.

1. Nel giugno del 2020 [OSCURATO:PERSONA] era stato raggiunto dal provvedimento con cui il GIP di Napoli aveva disposto, nei suoi confronti, la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato per i reati di cui agli artt. 74 e 73 DPR 309 del 1990 aggravanti ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen. sia sotto il profilo del "metodo" che della finalità agevolativa; nelle more, peraltro, per tali fatti è intervenuta la condanna in primo grado alla pena di anni 11 e mesi 8 di reclusione.

2. In data 13.9.2021 era stata respinta la istanza di sostituzione della misura custodiale con quella degli arresti donniciliari che la difesa aveva avanzato sulla scorta dell'elemento di novità rappresentato dalle dichiarazioni della compagna del Vitale acquisite ai sensi dell'art. 391bis cod. proc. pen..

Decidendo sull'appello interposto dalla difesa, il Tribunale ha in primo luogo ribadito la gravità dei fatti accertati a carico del Vitale e che non aveva consentito il riconoscimento di alcuna attenuante se non quella "premiale" legata alla scelta del rito.

Ha inoltre segnalato che il decorso del tempo non è elemento di per sé sufficiente a rivalutare le esigenze cautelari dovendosi per contro considerare il ruolo che nei decenni aveva avuto il ricorrente nella sua lunga militanza con il clan D'Alessandro e lo sviluppo della sua professionalità nel campo degli stupefacenti che, ad avviso dei giudici dell'appello cautelare, non consentiva di formulare una prognosi positiva per il suo allontanamento dal contesto di riferimento sottolineando, per altro verso, che si tratta di considerazioni già spese in sede di riesame e disattese anche in sede di legittimità con formazione del "giudicato cautelare" sul punto.

Il Tribunale ha infatti evidenziato che l'elemento di novità rappresentato dalle dichiarazioni della compagna del Vitale non è in realtà tale considerando che costei ha riferito quanto appreso dallo stesso imputato in ordine alla sua intenzione di mutare vita ed avviare con lei una attività commerciale esprimendo peraltro delle perplessità sull'origine delle risorse cui il ricorrente poteva attingere.

Quanto alla recisione dei legami con gli ambienti criminali di provenienza, ha sottolineato che il ricorrente aveva per decenni commerciato in stupefacenti non rilevando il suo mancato coinvolgimento nei provvedimenti adottati per la associazione ex art. 416bis cod. pen. che, d'altra parte, è compatibile e concorre con quello di cui all'art. 74 DPR 309 del 1990, come del tutto inidoneo doveva ritenersi il suo trasferimento a [OSCURATO:PERSONA], distante appena pochi chilometri da Castellammare di Stabia, ad impedirgli di riprendere i contatti con il sodalizio anche in regime di detenzione domiciliare.

2. Il provvedimento impugnato è assolutamente incensurabile in questa sede.

E' opportuno in primo luogo richiamare le considerazioni spese da questa Corte (Sez. 6, Sentenza n. 6621 del 17.11.2020 dep. 19.2.2021) sul ricorso proposto avverso la ordinanza "genetica" e nel quale erano state dedotte circostanze attinenti il "periculum" e la persistente adeguatezza della misura di massimo rigore.In quella occasione, infatti, la difesa aveva già "speso" l'elemento della intervenuta recisione dei rapporti con la consorteria criminale a partire dal settembre del 2018 rilevando la manifesta illogicità dell'assunto del Tribunale del Riesame che aveva valorizzato la "fisiologica instabilità dei rapporti criminali" che non poteva testimoniare una loro definitiva rottura; nel ricorso, inoltre, si sottolineava la incongruità della valutazione di attualità del pericolo di reiterazione in quanto fondata su precedenti penali risalenti a circa un ventennio addietro; ed ancora, già con riguardo all'ordinanza "genetica", la difesa aveva dedotto la mancata valutazione del periodo "silente" unitamente al trasferimento del Vitale in altro contesto provinciale.

Ebbene, la VI Sezione aveva giudicato il ricorso inammissibile ritenendo incensurabile in sede di legittimità la valutazione del Tribunale che "... anche al di là della presunzione cautelare vigente in materia, ha desunto il pericolo cautelare sulla base delle stesse modalità dei fatti - al quale egli risulta aver partecipato svolgendo un ruolo di referente per le varie piazze di spaccio sia per il rifornimento dello stupefacente che per la riscossione dei proventi da destinare alla cassa del clan D'Alessadro -, dalla personalità negativa desumibile anche dai precedenti penali gravi ed omogenei (detenzione di armi clandestine nel 2004,contrabbando, associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al commercio di stupefacenti nel 2005) che danno conto della lunga frequentazione del ricorrente di ambienti criminali qualificati e dall'assenza di elementi circa la recisione dei legami associativi dovendosi escludere valenza a proposito della unica captazione allegata dalla difesa che secondo il Tribunale - in base ad una non illogica valutazione - non certifica alcuna rottura definitiva dei rapporti criminali quanto piuttosto esprime una loro fisiologica instabilità".

In definitiva, quindi, la decisione della VI aveva preso in esame e vagliato gran parte delle questioni qui (ri)proposte in punto di persistente adeguatezza della misura di massimo rigore e, in particolare, sia l'asserita "recisione" dei rapporti con il contesto criminale sin dal mese di settembre del 2018 che, anche, il trasferimento in altro contesto territoriale; e la S.C., sia pure con motivazione sintetica, aveva giudicato corretta la valutazione operata dal Tribunale con riguardo ad entrambi questi profili rispetto ai quali l'elemento di "novità" in grado di superare il precedente apprezzamento sono ora le dichiarazioni della compagna del Vitale raccolte dal difensore con le modalità di cui agli artt. 391 e ssgg. cod. proc. pen..

Se non ché, su tale profilo, il Tribunale - senza che sul punto specifico il ricorso abbia preso posizione - ha osservato che le dichiarazioni della donna "... danno esclusivamente conto di quanto il Vitale avrebbe riferito alla compagna con cui lo stesso aveva deciso di iniziare a convivere netl'abitazione della stessa, a [OSCURATO:PERSONA], allorquando le aveva assicurato di aver deciso di cambiare stile di vita e di volersi allontanare dal territorio in cui per anni aveva militato come sodale del clan stabiese" sicché, hanno proseguito i giudici dell'appello cautelare, "... dette 'confidenze', ricevute dalla donna, anche a volerne ritenere sincera, si scontrano con la condotta avuta dal Vitale che non risulta aver mai manifestato una seria forma di resicipscenza o di collaborazione diversa dalla scelta del rito 'premiale—.

In definitiva, il Tribunale ha congruamente argomentato che le dichiarazioni della compagna del Vitale non potevano in alcun modo rappresentare un elementi di "novità" in grado di consentire una rivisitazione in chiave diversa dell'apprezzamento circa la congruità della misura ed il mancato superamento della "presunzione" di cui al comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen. collegata, ora, alla condanna di primo grado.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Manda a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 3.11.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3-[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Napoli ha respinto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del provvedimento del GIP che, in data 13.9.2021, aveva a sua volta rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare della custodia cautelare in carcere adottata nei confronti dell'odierno ricorrente per i delitti di cui agli artt. 74 e 73 DPR 309 del 1990 ovvero la sua sostituzione con quella degli arresti domiciliari anche con il presidio del "braccialetto elettronico"; 2. ricorre per cassazione il difensore del Vitale lamentando manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato: richiamato il tenore del ricorso per riesame segnala che già in quella sede era stato evidenziato come dalle attività di indagine (definite nel dicembre del 2018) era emerso che sin dal settembre del 2018 il ricorrente aveva sostanzialmente chiuso i rapporti con il sodalizio di cui all'art. 74 DPR 309 del 1990; aggiunge che con la istanza ex art.299 cod. proc. pen. erano stati addotti elementi di novità quali l'allontanamento del ricorrente dal contesto ove erano state consumate le condotte delittuose per le quali è indagato; rileva quindi che il Tribunale ha omesso di considerare le dichiarazioni dello stesso ricorrente rese al Magistrato di Sorveglianza cui aveva manifestato l'intenzione di trasferire il proprio domicilio in Castellammare di Stabia presso la propria compagna, ove peraltro era stata eseguita la misura, in vista della intrapresa di una attività commerciale (in prospettiva con altra sede in Rieti) che, unita alla ammissione dei fatti a lui addebitati, testimoniava la recisione da ogni legame con il passato ed ogni collegamento con il sodalizio; deduce, inoltre, un profilo di illogicità nella valutazione della deduzione difensiva concernente la mancata adozione, nei suoi confronti, di provvedimenti analoghi a quelli adottati nei confronti del componenti del clan D'Alessandro nel giugno del 2021 osservando che non si trattava, nel caso in esame, di valutare la compatibilità tra le due fattispecie ma la circostanza, in sé, confermativa della mancanza di collegamenti con quel sodalizio criminale nel cui interesse, ed al fine di agevolare il quale, peraltro, il delitto di cui all'art. 74 DPR 309 del 1990 era stato contestato; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, la manifesta infondatezza della censura di illogicità della motivazione non essendosi il ricorso confrontato con il tenore del provvedimento impugnato limitandosi a replicare le censure già articolate con l'atto di gravame contro il provvedimento del GIP non tenendo conto della presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. e dei principi in materia di giudicato cautelare; ripercorre gli elementi valorizzati dal Tribunale del Riesame segnalando come le dichiarazioni del Vitale non siano state allegate al ricorso in violazione del principio di autosufficienza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure manifestamente infondate. 1. Nel giugno del 2020 [OSCURATO:PERSONA] era stato raggiunto dal provvedimento con cui il GIP di Napoli aveva disposto, nei suoi confronti, la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato per i reati di cui agli artt. 74 e 73 DPR 309 del 1990 aggravanti ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen. sia sotto il profilo del "metodo" che della finalità agevolativa; nelle more, peraltro, per tali fatti è intervenuta la condanna in primo grado alla pena di anni 11 e mesi 8 di reclusione. 2. In data 13.9.2021 era stata respinta la istanza di sostituzione della misura custodiale con quella degli arresti donniciliari che la difesa aveva avanzato sulla scorta dell'elemento di novità rappresentato dalle dichiarazioni della compagna del Vitale acquisite ai sensi dell'art. 391bis cod. proc. pen.. Decidendo sull'appello interposto dalla difesa, il Tribunale ha in primo luogo ribadito la gravità dei fatti accertati a carico del Vitale e che non aveva consentito il riconoscimento di alcuna attenuante se non quella "premiale" legata alla scelta del rito. Ha inoltre segnalato che il decorso del tempo non è elemento di per sé sufficiente a rivalutare le esigenze cautelari dovendosi per contro considerare il ruolo che nei decenni aveva avuto il ricorrente nella sua lunga militanza con il clan D'Alessandro e lo sviluppo della sua professionalità nel campo degli stupefacenti che, ad avviso dei giudici dell'appello cautelare, non consentiva di formulare una prognosi positiva per il suo allontanamento dal contesto di riferimento sottolineando, per altro verso, che si tratta di considerazioni già spese in sede di riesame e disattese anche in sede di legittimità con formazione del "giudicato cautelare" sul punto. Il Tribunale ha infatti evidenziato che l'elemento di novità rappresentato dalle dichiarazioni della compagna del Vitale non è in realtà tale considerando che costei ha riferito quanto appreso dallo stesso imputato in ordine alla sua intenzione di mutare vita ed avviare con lei una attività commerciale esprimendo peraltro delle perplessità sull'origine delle risorse cui il ricorrente poteva attingere. Quanto alla recisione dei legami con gli ambienti criminali di provenienza, ha sottolineato che il ricorrente aveva per decenni commerciato in stupefacenti non rilevando il suo mancato coinvolgimento nei provvedimenti adottati per la associazione ex art. 416bis cod. pen. che, d'altra parte, è compatibile e concorre con quello di cui all'art. 74 DPR 309 del 1990, come del tutto inidoneo doveva ritenersi il suo trasferimento a [OSCURATO:PERSONA], distante appena pochi chilometri da Castellammare di Stabia, ad impedirgli di riprendere i contatti con il sodalizio anche in regime di detenzione domiciliare. 2. Il provvedimento impugnato è assolutamente incensurabile in questa sede. E' opportuno in primo luogo richiamare le considerazioni spese da questa Corte (Sez. 6, Sentenza n. 6621 del 17.11.2020 dep. 19.2.2021) sul ricorso proposto avverso la ordinanza "genetica" e nel quale erano state dedotte circostanze attinenti il "periculum" e la persistente adeguatezza della misura di massimo rigore.In quella occasione, infatti, la difesa aveva già "speso" l'elemento della intervenuta recisione dei rapporti con la consorteria criminale a partire dal settembre del 2018 rilevando la manifesta illogicità dell'assunto del Tribunale del Riesame che aveva valorizzato la "fisiologica instabilità dei rapporti criminali" che non poteva testimoniare una loro definitiva rottura; nel ricorso, inoltre, si sottolineava la incongruità della valutazione di attualità del pericolo di reiterazione in quanto fondata su precedenti penali risalenti a circa un ventennio addietro; ed ancora, già con riguardo all'ordinanza "genetica", la difesa aveva dedotto la mancata valutazione del periodo "silente" unitamente al trasferimento del Vitale in altro contesto provinciale. Ebbene, la VI Sezione aveva giudicato il ricorso inammissibile ritenendo incensurabile in sede di legittimità la valutazione del Tribunale che "... anche al di là della presunzione cautelare vigente in materia, ha desunto il pericolo cautelare sulla base delle stesse modalità dei fatti - al quale egli risulta aver partecipato svolgendo un ruolo di referente per le varie piazze di spaccio sia per il rifornimento dello stupefacente che per la riscossione dei proventi da destinare alla cassa del clan D'Alessadro -, dalla personalità negativa desumibile anche dai precedenti penali gravi ed omogenei (detenzione di armi clandestine nel 2004,contrabbando, associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al commercio di stupefacenti nel 2005) che danno conto della lunga frequentazione del ricorrente di ambienti criminali qualificati e dall'assenza di elementi circa la recisione dei legami associativi dovendosi escludere valenza a proposito della unica captazione allegata dalla difesa che secondo il Tribunale - in base ad una non illogica valutazione - non certifica alcuna rottura definitiva dei rapporti criminali quanto piuttosto esprime una loro fisiologica instabilità". In definitiva, quindi, la decisione della VI aveva preso in esame e vagliato gran parte delle questioni qui (ri)proposte in punto di persistente adeguatezza della misura di massimo rigore e, in particolare, sia l'asserita "recisione" dei rapporti con il contesto criminale sin dal mese di settembre del 2018 che, anche, il trasferimento in altro contesto territoriale; e la S.C., sia pure con motivazione sintetica, aveva giudicato corretta la valutazione operata dal Tribunale con riguardo ad entrambi questi profili rispetto ai quali l'elemento di "novità" in grado di superare il precedente apprezzamento sono ora le dichiarazioni della compagna del Vitale raccolte dal difensore con le modalità di cui agli artt. 391 e ssgg. cod. proc. pen.. Se non ché, su tale profilo, il Tribunale - senza che sul punto specifico il ricorso abbia preso posizione - ha osservato che le dichiarazioni della donna "... danno esclusivamente conto di quanto il Vitale avrebbe riferito alla compagna con cui lo stesso aveva deciso di iniziare a convivere netl'abitazione della stessa, a [OSCURATO:PERSONA], allorquando le aveva assicurato di aver deciso di cambiare stile di vita e di volersi allontanare dal territorio in cui per anni aveva militato come sodale del clan stabiese" sicché, hanno proseguito i giudici dell'appello cautelare, "... dette 'confidenze', ricevute dalla donna, anche a volerne ritenere sincera, si scontrano con la condotta avuta dal Vitale che non risulta aver mai manifestato una seria forma di resicipscenza o di collaborazione diversa dalla scelta del rito 'premiale—. In definitiva, il Tribunale ha congruamente argomentato che le dichiarazioni della compagna del Vitale non potevano in alcun modo rappresentare un elementi di "novità" in grado di consentire una rivisitazione in chiave diversa dell'apprezzamento circa la congruità della misura ed il mancato superamento della "presunzione" di cui al comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen. collegata, ora, alla condanna di primo grado. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Manda a
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