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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 giugno 2025

Cassazione n. 34652/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente Sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Bologna con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] monaco; lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Bologna. [OSCURATO:PERSONA]

1. A seguito delle decisioni emesse dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna il 18 giugno 2015 e dall’[OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza di Bologna il 3 giugno 2015, è sorto conflitto negativo di competenza nel procedimento iscritto con il n. 2025-30 SIGE [OSCURATO:PERSONA] e con il n. 2025/6510 SIUS Sorv.

Bologna.

2. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal [OSCURATO:PERSONA] per le Indagini preliminari il 16 ottobre 2023, divenuta irrevocabile il 16 novembre 2023, alla pena di detentiva di anni due e mesi otto di reclusione, convertita con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

Il condannato in data 13 maggio 2025, con istanza proposta al Magistrato di sorveglianza di Bologna, ha richiesto la concessione del beneficio della liberazione anticipata sui semestri di pena sostituiva già scontata.

L’[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Bologna, illustrate le ragioni per le quali non condivideva le conclusioni cui è pervenuta la Corte di cassazione con la sentenza Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, Maccarinelli, n.m. quanto alla competenza a decidere in merito al tale richiesta, ha dichiarato la propria incompetenza e ha disposto trasmettersi gli atti al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna per competenza. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, richiamato quanto indicato nella pronuncia della cassazione pure citata nel provvedimento indicato, ha sollevato il presente conflitto di competenza e ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.

3. In data 1° ottobre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Magistrato di sorveglianza di Bologna. [OSCURATO:PERSONA]

1. La competenza va attribuita al Magistrato di sorveglianza di Bologna.

2. Innanzi tutto, va ritenuta l'ammissibilità del conflitto, poiché l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale - derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici sopra indicati, di conoscere del medesimo procedimento relativo al riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata - appare insuperabile senza il presente intervento decisorio, risolutore del conflitto, da emettersi ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen. 3.

Il caso di specie riguarda il riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata nella specifica ipotesi in cui la pena detentiva sia stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità.

3.1. Il beneficio della liberazione anticipata di cui all’art. 54 ord. pen., come evidenziato dalle recenti sentenze Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, Maccarinelli, n.m. e Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv. 287687 – 01, è applicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, introdotta dalla c.d. riforma Cartabia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 e 76 l. 689 del 1981 e 47, comma 12-bis, e 54 ord. pen. 3.2.

Il giudice competente a decidere in merito alla richiesta e a provvedere sul punto è il Magistrato di sorveglianza in quanto, come indicato nelle citate sentenze, il dato normativo è inequivoco.

L’art. 69-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 come sostituito, da ultimo, dal dl. 4 luglio 2024, n. 92 conv. in I. 8 agosto 2024, n. 112 (in epoca successiva, quindi, all'entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022), infatti, al comma 4 prevede espressamente che «il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza» e al comma 5 che «avverso l'ordinanza di cui al comma il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio» (Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, Maccarinelli, n.m.).

In tale prospettiva, quindi, pure prendendo atto delle articolate e coerenti considerazioni esposte nell’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Bologna, si deve ribadire che le esigenze sistematiche rappresentate per cui sarebbe stata opportuna una concentrazione della competenza, anche in relazione alla concessione della liberazione anticipata, in capo al giudice dell'esecuzione, non possono che recedere innanzi al dato testuale, che non è superabile in via interpretativa (Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, Maccarinelli, n.m.; Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv. 287687 – 01).

3.2. Nel caso di specie, pertanto, in conformità con le pronunce più volte citate cui in tal modo si intende dare continuità, deve essere dichiarata la competenza del Magistrato di sorveglianza di Bologna al quale devono essere trasmessi gli atti.

P.Q.M Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorvegl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Bologna con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] monaco; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Bologna. [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito delle decisioni emesse dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna il 18 giugno 2015 e dall’[OSCURATO:PERSONA] di Sorveglianza di Bologna il 3 giugno 2015, è sorto conflitto negativo di competenza nel procedimento iscritto con il n. 2025-30 SIGE [OSCURATO:PERSONA] e con il n. 2025/6510 SIUS Sorv. Bologna. 2. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal [OSCURATO:PERSONA] per le Indagini preliminari il 16 ottobre 2023, divenuta irrevocabile il 16 novembre 2023, alla pena di detentiva di anni due e mesi otto di reclusione, convertita con la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Il condannato in data 13 maggio 2025, con istanza proposta al Magistrato di sorveglianza di Bologna, ha richiesto la concessione del beneficio della liberazione anticipata sui semestri di pena sostituiva già scontata. L’[OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Bologna, illustrate le ragioni per le quali non condivideva le conclusioni cui è pervenuta la Corte di cassazione con la sentenza Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, Maccarinelli, n.m. quanto alla competenza a decidere in merito al tale richiesta, ha dichiarato la propria incompetenza e ha disposto trasmettersi gli atti al [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna per competenza. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, richiamato quanto indicato nella pronuncia della cassazione pure citata nel provvedimento indicato, ha sollevato il presente conflitto di competenza e ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte. 3. In data 1° ottobre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Magistrato di sorveglianza di Bologna. [OSCURATO:PERSONA] 1. La competenza va attribuita al Magistrato di sorveglianza di Bologna. 2. Innanzi tutto, va ritenuta l'ammissibilità del conflitto, poiché l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale - derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudici sopra indicati, di conoscere del medesimo procedimento relativo al riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata - appare insuperabile senza il presente intervento decisorio, risolutore del conflitto, da emettersi ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen. 3. Il caso di specie riguarda il riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata nella specifica ipotesi in cui la pena detentiva sia stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità. 3.1. Il beneficio della liberazione anticipata di cui all’art. 54 ord. pen., come evidenziato dalle recenti sentenze Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, Maccarinelli, n.m. e Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv. 287687 – 01, è applicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, introdotta dalla c.d. riforma Cartabia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 e 76 l. 689 del 1981 e 47, comma 12-bis, e 54 ord. pen. 3.2. Il giudice competente a decidere in merito alla richiesta e a provvedere sul punto è il Magistrato di sorveglianza in quanto, come indicato nelle citate sentenze, il dato normativo è inequivoco. L’art. 69-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 come sostituito, da ultimo, dal dl. 4 luglio 2024, n. 92 conv. in I. 8 agosto 2024, n. 112 (in epoca successiva, quindi, all'entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022), infatti, al comma 4 prevede espressamente che «il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza» e al comma 5 che «avverso l'ordinanza di cui al comma il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio» (Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, Maccarinelli, n.m.). In tale prospettiva, quindi, pure prendendo atto delle articolate e coerenti considerazioni esposte nell’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Bologna, si deve ribadire che le esigenze sistematiche rappresentate per cui sarebbe stata opportuna una concentrazione della competenza, anche in relazione alla concessione della liberazione anticipata, in capo al giudice dell'esecuzione, non possono che recedere innanzi al dato testuale, che non è superabile in via interpretativa (Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, Maccarinelli, n.m.; Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv. 287687 – 01). 3.2. Nel caso di specie, pertanto, in conformità con le pronunce più volte citate cui in tal modo si intende dare continuità, deve essere dichiarata la competenza del Magistrato di sorveglianza di Bologna al quale devono essere trasmessi gli atti. P.Q.M Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorvegl
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