CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 20267/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
domiciliazione telematica legale-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dell’AvvocaturaGenerale dello Stato, domiciliazione telematica legale-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3706/2024depositata il 23/09/2024.Numero registro generale 26154/2024Numero sezionale 1334/2026Numero di raccolta generale 20267/2026Data pubblicazione 16/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato cheEquitalia [OSCURATO:SOCIETA]., poi divenuta per subentro legale Agenzia delleEntrate [OSCURATO:PERSONA], conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e AngelinaGalasso per ottenere la revoca ex art. 2901, cod. civ., dell’atto pubblico dicompravendita con cui la seconda aveva venduto alla prima un fabbricatoe due terreni;parte attrice allegava che:- [OSCURATO:PERSONA] era debitrice di [OSCURATO:SOCIETA]. come da cartella di pagamento notificata e nonopposta;- la cartella era stata emessa in ragione della fideiussione prestataa garanzia dell’adempimento delle obbligazioni di pagamentoderivanti da un rapporto di finanziamento intercorso tra SocietàItaliana Lavori e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., qualemutuataria, e [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., qualemutuante, con parziale garanzia di MedioCredito, societàautorizzata dall’allora Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] aprestare simili collaterali, funzionali al sostengo alle imprese, aisensi della legge n. 662 del 1996;- a séguito dell’inadempimento di [OSCURATO:SOCIETA]., e della conseguenterichiesta di escussione della garanzia da parte della mutuanteMonte dei [OSCURATO:SOCIETA], MedioCredito, previo pagamentodell’importo di 640.000,00 euro, aveva comunicato la propriasurrogazione nei diritti della creditrice, avvalendosi, per ilrecupero delle somme, della procedura esattoriale medianteiscrizione a ruolo e affidamento all’agente della riscossione aisensi di cui art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998;Numero registro generale 26154/2024Numero sezionale 1334/2026Numero di raccolta generale 20267/2026Data pubblicazione 16/06/2026- il predetto contratto di compravendita era stato concluso alloscopo di sottrarre al creditore la garanzia rappresentata dai benioggetto di alienazione, come tale oggettivamente pregiudizievoledelle ragioni creditorie;il Tribunale, davanti al quale resisteva [OSCURATO:PERSONA] erimaneva contumace [OSCURATO:PERSONA], accoglieva la domanda conpronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare,per quanto ancora qui di utilità, la prova del pagamento, sottesoall’esercizio della garanzia fideiussoria, era data dalla documentazione didue disposizioni di pagamento che, sebbene riportassero solo il numerodella posizione debitoria senza specifiche nominative, erano convergenticon la comunicazione di surroga e con il relativo importo complessivo, ilcui saldo era altresì confermato dalla mancata richiesta restitutoria diMonte dei Paschi;avverso questa decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] due motivi, illustrati da memoria;resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA].Rilevato checon il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2721, 2724, 2726, 2729, 1203, 2901, cod. civ.,poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare chedifettava la prova del pagamento di MedioCredito a Monte dei Paschi,sotteso alla surroga, posto che era rimasto immotivato il ricorso officiosoalla prova per presunzioni, contestabile con la presente e primaimpugnazione successiva a tale rilievo giudiziale non svolto in prime cure,e fermo che, non trattandosi di crediti erariali o previdenziali, la cartella,non opposta, aveva solo valenza di precetto, senza preclusioni in ordinealla possibilità di contestare il credito;con il secondo motivo denunzia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 2697, 2727, 2729, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbeNumero registro generale 26154/2024Numero sezionale 1334/2026Numero di raccolta generale 20267/2026Data pubblicazione 16/06/2026errato mancando di considerare che, comunque, per il fondato ricorso allepresunzioni difettava il requisito della precisione con riguardo all’accipiensdel pagamento, peraltro neppure effettivamente riconducibile al solvens,laddove il rilievo secondo cui avrebbe avuto significato la mancatarichiesta restitutoria di Monte dei Paschi era stato svolto in violazione delleregole di riparto probatorio, non spettando al debitore e alla terzaacquirente l’onere di provare il fatto negativo in parola.Considerato chei motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati inquanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati;va anzitutto evidenziato che la corte di appello, per affermare ladimostrazione del pagamento sotteso alla surroga, fa leva sull’elenco deimovimenti del corrente di MedioCredito, che costituisce, all’esito del suoapprezzamento, riservato al sindacato fattuale del giudice di merito, provadiretta e non presuntiva del pagamento;come sostenuto anche in dottrina, tutti i mezzi di prova hanno unportato inferenziale, e mentre in quella c.d. “diretta” esso è in relazionecon il fatto principale da dimostrare, senza ulteriori intermediazioni, inquella presuntiva questo rapporto sussiste con il fatto secondario, dalquale inferire logicamente il riscontro di quello principale;ciò posto la corte di merito ha utilizzato la prova presuntiva, tratta,a prescindere, come legittimo, da specifiche allegazioni difensive perchéespressione del vaglio giudiziale afferente alle risultanze istruttorie, conriferimento alla comunicazione di surroga e alla mancata richiesta direstituzione di Monte dei Paschi;ora, innanzi tutto non esiste, nel caso, un vincolo legale, infattiindimostrato nelle argomentazioni della difesa ricorrente, a provare ilpagamento a mezzo di quietanza, così come non esiste, in tal senso, ilvincolo all’esibizione di un conto corrente bancario di cui all’art. 119,t.u.b.;Numero registro generale 26154/2024Numero sezionale 1334/2026Numero di raccolta generale 20267/2026Data pubblicazione 16/06/2026la correlazione tra l’estratto conto apprezzato e la confermadell’esecuzione della disposizione di pagamento è anch’essa oggetto divaglio fattuale, sicuramente presuntivo, al pari di quella tra la posizionedebitoria, annotata a fianco delle indicazioni di disposizione, e quella inparola;dunque, la orte distrettuale ha proceduto:- al vaglio della prova “diretta” con riferimento al documento inquestione, valorizzando la provenienza –la cui contestazione, latosolvens, non si dimostra essere stata svolta e coltivata in sede dimerito – e la corrispondenza dell’importo;- all’utilizzo della prova presuntiva per un verso per evincerel’esecuzione consequenziale del pagamento, per altro verso,soprattutto, per decifrare la posizione debitoria e quelladell’accipiens, valorizzando la comunicazione di surroga a tutte leparti coinvolte, e la mancata richiesta di rientro da parte delMonte dei Paschi;ma se ciò è vero, la prova presuntiva è stata allora utilizzata non aprescindere da una prova “diretta” bensì per decifrare quest’ultima ericonoscerla come tale, oltre che per riconoscerne il portato ultimo;del resto, il Tribunale aveva esplicitato sia pure laconicamente, a talfine, il riferimento ai “bonifici effettuati da MedioCredito”, come scritto apagina 4 della relativa sentenza richiamata a pagina 2 di quella della Cortedi secondo grado – sicché, qualora anche questa stessa fosse stataritenuta (erroneamente come visto) prova presuntiva, l’avvalersi dellaquale era perciò precluso, la specifica contestazione avrebbe dovutosvolgersi con l’appello e non (per la prima volta, come ammette, a pag.14, la medesima difesa in questa sede ricorrente) con il ricorso percassazione (cfr. Cass., 17/07/2014, n. 16377, Cass., 04/08/2017, n.19485, pag. 8, specie ultimo rigo);Numero registro generale 26154/2024Numero sezionale 1334/2026Numero di raccolta generale 20267/2026Data pubblicazione 16/06/2026questa Corte ha affermato che i limiti alla prova presuntiva (cometestimoniale) non operano se si tratti, più limitatamente, di esplicitare ilcontenuto – ovvero il portato – di una prova documentale (cfr., solo adesempio, Cass., 22/02/2017, n. 4601, in una fattispecie nella quale sitrattava di stabilire se nelle contabili emesse dalla banca fosse statoriprodotto l'oggetto dell'ordine di cui era la banca stessa era stataincaricata; l’arresto è richiamato da Cass., 27/05/2020, n. 9952, pag. 3,evocata nel controricorso, pag. 10);ciò è logico perché la ratio del divieto è quella di non poterprescindere, salva ragionata deroga, da una prova “non presuntiva” e,quindi, non quello di decifrare questa a mezzo di presunzioni;in conclusione, pur in assenza di preclusioni da cristallizzazione dellapretesa creditoria all’esito della mancata opposizione alla cartella emessaper procedere alla prevista riscossione esattoriale, non essendovi terminiper quella contestazione come per i crediti tributari o previdenziali, devedirsi nel senso che, senza le violazioni ipotizzate con le censure, si ètrattato di un legittimo vaglio istruttorio, nell’ambito del sindacato propriosolo del giudice di merito;è appena il caso di osservare che la violazione dell’art. 2697, cod.civ., poi, si configura solamente – e differentemente – se il giudice dimerito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modoerroneo, cioè, attribuendo l’onere della prova a una parte diversa daquella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione dellafattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, nonquando, come nel caso, il suddetto giudice proceda al complessivoapprezzamento delle risultanze istruttorie acquisite (Cass., Sez. U.,05/08/2016, n. 16598, pag. 35, e succ. conf., giurisprudenza costante);le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza. P.Q.MNumero registro generale 26154/2024Numero sezionale 1334/2026Numero di raccolta generale 20267/2026Data pubblicazione 16/06/2026La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro12.000,00, oltre a spese eventualmente prenotate a debito, in favore delcontroricorrente ADER.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/4/2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]