CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17847/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ordine alla qualificazione del fatto-reato. Osserva la difesa del ricorrente che difetta nel caso di specie ogni motivazione in ordine all’attività lavorativa del Milella che era un regolare commerciante ambulante a posteggio fisso il quale acquistava merce in stock dal campionario al fine di rivenderla al mercato rionale e che, nel caso in esame, non si trattava di merce contraffatta ma di collezioni degli anni precedenti, fuori moda o con difetti di fabbricazione al punto di essere venduta dalle società produttrici a prezzo di stoccaggio con la conseguenza che sarebbe stata utile una perizia finalizzata a verificare l’anno di produzione dei beni in sequestro. A ciò si aggiunge che la merce oggetto di sequestro era parte di quella restituita all’imputato dalla stessa Guardia di Finanza in relazione ad un precedente processo all’esito del quale il Milella era stato assolto con la formula “perché il fatto non sussiste”. Da ciò ne deriverebbe anche l’insussistenza del contestato reato di ricettazione e comunque un vizio legato al mancato riconoscimento all’imputato della fattispecie attenuata di cui al comma 2 dell’art.648 cod. pen. 2.3. Vizi di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riguardo al riconoscimento delle concesse attenuanti generiche in misura di equivalenza alla contestata recidiva. Rileva la difesa del ricorrente che la motivazione adottata al riguardo dalla Corte di appello («al fine di adeguare la pena alla effettiva gravità della condotta») non sarebbe idonea a chiarire le conseguenze sanzionatorie anche tenuto conto del fatto che ci si trova in presenza di una condotta risalente nel tempo. 2.4. Con memoria difensiva datata 7 marzo 2025 la difesa dell’imputato, nel replicare alla requisitoria scritta del Procuratore generale, ha ribadito come la presentazione della merce priva di confezione, non imbustata, senza sigillo di conformità, oltre che venduta a poco prezzo su di una bancarella del mercato rionale sono elementi che esaltano la grossolanità del falso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso relativo all’intervenuta prescrizione del reato di cui all’art. 474 cod. pen. è manifestamente infondato. Nei confronti dell’imputato risulta, infatti, essere stata ritenuta sussistente la contestata recidiva specifica e reiterata che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 e 161, comma 2, cod. pen. comporta un tempo di prescrizione del reato di cui all’art. 474 cod. pen. pari a dieci anni con la conseguenza che, essendo stato detto reato accertato in data 3 luglio 2015, il relativo termine di 2 F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : G I O V A N N A V E R G A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 b 8 4 6 c 9 a 3 5 d f 4 4 f 5 F i r m a t o D a : M A R C O M A R I A A L M A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 5 0 f b a 2 3 7 7 b 8 1 c 8 0 prescrizione non potrà maturare prima del 3 luglio 2025. A nulla rileva, poi, il fatto che la circostanza aggravante della recidiva, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio sia stata valutata ex art. 69 cod. pen. con giudizio di equivalenza alle ritenute circostanze attenuanti generiche. Infatti, l’art. 157, comma 3, cod. pen. precisa che: «Non si applicano le disposizioni dell'art. 69 cod. pen. e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma», sicché, secondo la linea ermeneutica di questa Corte regolatrice, ai fini del computo del termine di prescrizione, deve ritenersi "applicata" la recidiva anche se considerata equivalente o subvalente nel giudizio di bilanciamento con le attenuanti concorrenti (Sez. 5, n. 48891 del 20/09/2018, Donatacci, Rv. 274601; Sez. 2, n. 21704 del 17/04/2019, Flagiello, Rv. 275821; Sez. 7, n. 15681 del 13/12/2016 - dep. 29/03/2017, Esposito, Rv. 269669), dato che - come osservato dal diritto vivente - «All'atto del giudizio di comparazione, l'azione dell'applicare la recidiva si è già esaurita, perché altrimenti il bilanciamento non sarebbe stato necessario: la recidiva ha comunque esplicato i suoi effetti nel giudizio comparativo, sebbene gli stessi siano stati dal giudice ritenuti equivalenti rispetto alle circostanze attenuanti concorrenti, in assenza delle quali, però, la recidiva avrebbe comportato l'aumento di pena» (Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, P.G. in proc. Filosofi, Rv. 267044). 2. Manifestamente infondato è poi anche il motivo di ricorso nel quale si sostiene che, essendo la merce di cui all’imputazione caratterizzata da cd. “falso grossolano”, legato non solo alla effettiva natura dei beni ma anche al luogo (mercato rionale) ed alle modalità di vendita dei beni, il reato di cui all’art. 474 cod. pen. cod. pen. non sarebbe configurabile. In punto di diritto è appena il caso di ricordare che questa Corte di legittimità ha chiarito che «Integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno» (Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814 – 01; Sez. 5, n. 31451 del 05/07/2006, Rv. 235214 – 01). A ciò si aggiunge che, con una adeguata valutazione di merito, come tale insindacabile in questa sede di legittimità, la Corte di appello ha chiarito che nel caso in esame neppure potrebbe ritenersi sussistente il requisito della “grossolanità” della contraffazione, atteso che le difformità dei beni in sequestro rispetto ai prodotti originali avevano caratteristiche tali che detti beni ben potevano trarre in inganno la generalità dei cittadini e non solo l’acquirente. 3. Anche il secondo motivo di ricorso nelle sue diverse articolazioni (v. sup. par. 2.2.1 e 2.2.2) è manifestamente infondato. Risulta dalla sentenza impugnata che il Milella all’atto dell’intervento del personale di P.G. era stato in grado di produrre una sola fattura di acquisto che, all’evidenza, non riguardava tutti i beni oggetto di sequestro. La difesa del ricorrente sostiene – ma non documenta minimamente – che la merce oggetto di sequestro era parte di quella restituita all’imputato dalla stessa Guardia di Finanza in relazione ad un precedente processo all’esito del quale il Milella era stato assolto con la formula “perché il fatto non sussiste”, così come asserisce, ma non documenta, che non si trattava di merce contraffatta ma di collezioni degli anni precedenti, fuori moda o con difetti di fabbricazione al punto di essere venduta dalle società produttrici a prezzo di stoccaggio. 3 F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : G I O V A N N A V E R G A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 b 8 4 6 c 9 a 3 5 d f 4 4 f 5 F i r m a t o D a : M A R C O M A R I A A L M A E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 5 0 f b a 2 3 7 7 b 8 1 c 8 0