CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 gennaio 2023
Cassazione n. 50381/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] MOROS1NI; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per I reato di cui all'art.483 cod. pen. commesso il 30 maggio 2014; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che eccepisce il decorso del termine di prescrizione del reato in data anteriore alla pronuncia di appello, è manifestamente infondato tenuto conto di 399 giorni di sospensione (91 giorni per rinvio dal 22 novembre 2017 al 21 febbraio 2018 per adesione dei difensori alla astensione collettiva; 147 giorni dal 4 luglio 2018 al 28 novembre 2018 per rinvio su richiesta della difesa; 98 giorni per rinvio dal 28 novembre 2019 al 30 gennaio 2020 per adesione dei difensori alla astensione collettiva); in regione di tali periodi di sospensione il termine prescrizionale sarebbe maturato alla data del 3 gennaio 2023, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata; Considerato che il secondo motivo, che denuncia vizio di motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena, è inammissibile, in quanto, ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. va rilevata la i nammissibilità, per genericità, dell'omologo motivo di appello consistente in una mera richiesta di concessione dei "benefici di legge" (pag. 4 atto di appello) non accompagnata dalla illustrazione delle ragioni concrete di asserita spettanza alla luce della situazione dell'imputato già sottoposto a libertà vigilata e dichiarato delinquente abituale (pag. 2 sentenza primo grado); Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così