CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 aprile 2026
Cassazione n. 13978/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,1895 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 30/2020 della CORTE D'APPELLO diL'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 748/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 16/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1895/20261.Con l’impugnata sentenza n. 30/2020, la Corte d’apNpuemleloro ddi rai ccolta generale 13978/2026L’Aquila, pronunciando all’esito del giudizio di rinviDoat a pubblicazione 13/05/2026conseguente all’ordinanza di questa Corte n. 20086 del 2018,ha respinto l’appello proposto dal signor [OSCURATO:PERSONA],confermando la sentenza del Tribunale di Teramo, oggettod’impugnazione.2. Il giudice d’appello, in particolare, ha premesso che, conl’ordinanza richiamata, era stata cassata la sentenza dellamedesima Corte d'Appello, n. 1209 del 2012, con cui era statorigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso lasentenza del tribunale di Teramo, che aveva respinto ladomanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno subito,per aver confidato nell'accoglimento delle domande di renditavitalizia, con riscatto dei contributi, quale collaboratore familiaredi coltivatore diretto, per i periodi ivi indicati, domandepresentate quando era ancora dipendente di [OSCURATO:PERSONA] PaoloSpa, prima accolte e, poi, annullate d'ufficio dall'Inps, dopo lesue dimissioni irrevocabili dal rapporto di lavoro per accedere al28.4.2000.3. Propone ricorso per cassazione il signor Venturoni,articolando cinque motivi. L’INPS resiste con controricorso. Ilricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c.4.Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservato ildeposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 158 c.p.c., in relazione agli artt. 380 e 383c.p.c., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.In particolare, viene dedotta la nullità della sentenza impuNgunmaertoa re gistro generale 14540/2020Numero sezionale 1895/2026per un preteso vizio di composizione del giudice, evidenzNiuamnedro odis rai ccolta generale 13978/2026che del collegio faceva parte un magistrato, che aveva già fattDoat a pubblicazione 13/05/2026parte del collegio che aveva pronunciato la sentenza cassata,non essendosi, quindi, rispettata la regola della “diversacomposizione” imposta dall’ordinanza rescindente.2.Il primo motivo è fondato ed assorbe i rimanenti.3.Invero, sia del Collegio che ha emesso la sentenza cassata (lan. 1209 del 2012 della Corte di Appello di L’Aquila), sia delCollegio che ha emesso la sentenza qui impugnata, che hadefinito il giudizio di rinvio, risulta essere stata componente,come magistrato, la medesima persona fisica.4. Orbene, secondo il costante orientamento di questa Corte, lasentenza che dispone il rinvio, ex art. 383, comma 1°, c.p.c.,contiene una duplice statuizione, di competenza funzionale,nella parte in cui individua l'ufficio giudiziario davanti al qualedovrà svolgersi il giudizio rescissorio e sull'alterità del giudice,rispetto ai magistrati, persone fisiche che hanno pronunciato ilprovvedimento cassato.Ne consegue che, se il giudizio di rinvio si svolge davanti allostesso magistrato persona fisica (in caso di giudiziomonocratico) o davanti ad un giudice collegiale, del quale ancheuno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia delprovvedimento cassato, essendo violata la statuizionesull'alterità, sussiste una nullità attinente alla costituzione delgiudice, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., senza che necessiti laricusazione (art. 52 c.p.c.), essendosi già pronunciata lasentenza cassatoria sull'alterità (Sez. U., n. 5087 del 27febbraio 2008; Sez. 2, n. 2114 del 29 gennaio 2021; Sez. 6-5,n. 11120 del 5 maggio 2017)Numero registro generale 14540/20205. Il menzionato arresto delle Sezioni unite n. 5087/2008N umero sezionale 1895/2026Numero di raccolta generale 13978/2026precisa, peraltro, che l'alterità del Giudice in sede di rinviDoat a pubblicazione 13/05/2026prosecutorio costituisce applicazione del principio diimparzialità- terzietà della giurisdizione, che ha "pieno valorecostituzionale in relazione a qualunque tipo di processo" (cfr.:Corte 21 marzo 2002 n. 78; Corte Cost. 3 luglio 2002 n. 305;Corte Cost. 22 luglio 2003 n. 262 cit.).In questa direzione è stato anche precisato come l'esigenza diproteggere l'imparzialità del giudice impedisca che quest'ultimopossa pronunciarsi due volte sulla medesima res iudicanda, inquanto, dal primo giudizio, potrebbero derivare convinzioniprecostituite sulla materia controversa, determinandosi così,propriamente, un "pregiudizio", contrastante con l'esigenzacostituzionale che la funzione del giudicare sia svolta da unsoggetto "terzo", non solo scevro di interessi propri che possanofar velo alla rigorosa applicazione del diritto, ma anche sgombroda convinzioni formatesi in occasione dell'esercizio di funzionigiudicanti in altre fasi del giudizio (Corte Cost. 12 luglio 2002 n.335; Corte Cost. 22 luglio 2003 n. 262 cit.).6. Ai sensi dell’art. 158 c.p.c., la nullità derivante da vizi relativialla costituzione del giudice o all'intervento del pubblicoministero è insanabile e deve essere rilevata d'ufficio, salva ladisposizione dell'art. 161. In particolare, (SU cit.), tale nullità,in base al richiamo operato dall'art. 158 c.p.c., al successivo art.161, non si sottrae al principio della conversione dei motivi dinullità in motivi di impugnazione, con la conseguenza che, senon è stata rilevata - d'ufficio o su eccezione - dal Giudice malcostituito, deve essere denunciata in sede di gravame, comeappunto qui avvenuto (Cass. 25/06/2002, n. 9240).7. Alla luce di quanto sopra, ritenuta, quindi, l’infondatezza deirilievi avanzati dall’INPS, posto che trattasi di vizio insanabile eNumero registro generale 14540/2020che non incardina un onere di eccezione o ricusazione, deveN umero sezionale 1895/2026Numero di raccolta generale 13978/2026ritenersi fondato il primo motivo, con assorbimento degli altri.D ata pubblicazione 13/05/20268. Pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deveessere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di l’Aquila, indiversa composizione, anche per le spese del presente giudiziodi legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’appello di l’Aquila, in diversa composizione, ancheper le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale del 16aprile 2026.LA PRESIDENTE