Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 settembre 2021

Cassazione n. 46094/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 emessa dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 3 giugno 2020 ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattro anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] è imputato dei delitti di cui agli artt. 81, secondo comma, 319, 321 cod. pen., perché, quale pubblico ufficiale e, in particolare, appuntato scelto dei Carabinieri in servizio presso la Compagnia di Subiaco, si sarebbe fatto promettere e poi dare da [OSCURATO:PERSONA] somme di denaro di importo variabile per l'asservimento della funzione esercitata e, segnatamente, per accedere abusivamente alle banche dati in uso alle forze dell'ordine, al fine di verificare i dati ivi inseriti e comunicarli, tramite il Pepaj agli interessati che gliene facevano richiesta; fatti commessi in Roma e Subiaco, accertati dal gennaio 2018 sino al 20 settembre 2019 (capo a). [OSCURATO:PERSONA] è, altresì, imputato dei delitti di cui agli art. 81, secondo comma, 110, 615-ter, commi 1, 2 n. 1 e 3, cod. pen., per aver, previ accordi e su richiesta del Pepaj, con abuso dei poteri e in violazione dei doveri inerenti alla funzione esercitata, posto in essere accessi abusivi alle banche dati in uso alle forze dell'ordine per acquisire informazioni riservate e comunicarle per il tramite del Pepaj agli interessati che ne avevano fatto richiesta, fatti commessi in Roma e Subiaco dal gennaio 2018 fino al 20 settembre 2019 (capo b).

2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Martone, ricorre avverso tale sentenza, e ne chiede l'annullamento deducendo tre motivi e, segnatamente: a) la violazione e l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di illogicità e di contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno ai sensi dell'art. 62 n. 4 cod. pen; b) la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. e il vizio di illogicità e di contraddittorietà della motivazione in relazione all'eccessivo aumento di pena per la continuazione; c) la violazione di legge e l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di cui all'art. 319 cod. pen. 3.

Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020.

Con requisitoria e conclusioni scritte del 28 settembre 2021 il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi nello stesso dedotti sono manifestamente infondati e diversi da quelli consentiti dalla legge.

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di illogicità e di contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.Il ricorrente rileva che la Corte d'appello di Roma aveva negato la concessione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno ai sensi dell'art. 323 bis cod. pen., rilevando che, pur prescindendo da una considerazione meramente atomistica di ogni singolo episodio corruttivo e dalla modestia del pretium sceleris correlato a ciascun episodio di accesso abusivo, le condotte accertate avevano recato pregiudizio all'immagine stessa della pubblica amministrazione.

Tale motivazione tuttavia risulterebbe manifestamente illogica rispetto al diniego della concessione dell'attenuante di cui art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., in quanto in tal caso la Corte di appello non aveva riconosciuto «la modestia del pretium sceleris» affermata in relazione alla speciale tenuità del danno ai sensi dell'art. 323 bis cod. pen.

Rileva il ricorrente che se, infatti, la speciale tenuità del danno ai sensi dell'art. 323 bis cod. pen. si riferisce al fatto di reato nella sua globalità, la circostanza di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. concerne il solo aspetto del danno o del lucro che deve essere di speciale tenuità.

La gravità del reato commesso dal Martone in qualità di appartenente all'Arma dei Carabinieri avrebbe, dunque, potuto giustificare il diniego dell'attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen., ma non dell'attenuante di cui art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. che concerne esclusivamente il danno e il dolo dell'imputato I giudici di merito, nel negare la circostanza attenuante richiesta, avrebbero, inoltre, obliterato l'inesistente capacità a delinquere di Martone, peraltro soggetto incensurato e che aveva ricevuto plurimi encomi per il servizio prestato, «la scemata intensità del dolo», «l'impeccabile condotta processuale», connotata dalla piena confessione e dal rispetto delle prescrizioni legate agli arresti domiciliari, l'esiguità delle dazioni di danaro ricevute, peraltro nel corso di un solo anno e per un ammontare complessivo di circa cinquemila euro.

Rileva, inoltre, il ricorrente che, dichiarandosi colpevole, aveva accettato e non ostacolato in alcun modo il procedimento disciplinare incardinato nei suoi confronti e conclusosi con il congedo dall'Arma dei Carabinieri con disonore.

La Corte di appello di Roma avrebbe, inoltre, errato nel non considerare i motivi sottesi alla condotta dell'agente, che avrebbe «ceduto alle lusinghe della corruzione» solo a causa di difficoltà economiche.

3. Il motivo è manifestamente infondato.

La Corte d'appello nella sentenza impugnata ha escluso l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., rilevando il «significativo grado di consistenza e qualità della lesione del bene tutelato» e precisando come non fosse tenue «il vantaggio patrimoniale che il Martone si proponeva di conseguire o che in effetti ha conseguito».

Questa motivazione non risulta manifestamente illogica alla stregua delle risultanze dell'istruttoria svolta e non viola la legge penale nella parte in cui si riferisce anche all'intensità della lesione del bene tutelato dalla fattispecie incriminatrice.

La previsione dell'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., infatti, esige l'aver cagionato alla persona offesa un danno di particolare tenuità nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio e nei delitti determinati da motivi di lucro, l'aver agito per conseguire o l'aver conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.

Posto, pertanto, che i delitti accertati di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio e di accesso abusivo a un sistema informatico non sono delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio (Sez. 6, n. 4832 del 23/04/1981, [OSCURATO:PERSONA], RV. 148954, con riferimento al delitto di corruzione), correttamente la Corte di appello nel valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'attenuante non ha considerato esclusivamente il lucro illecitamente percepito dall'imputato ma ha anche accertato se la lesione dei beni- interessi tutelati dalle fattispecie incriminatrici (l'evento dannoso o pericoloso nel lessico del codice penale) fosse di speciale tenuità.

La Corte di appello ha fatto, dunque, una corretta applicazione della disposizione, coerente con la giurisprudenza di legittimità sul punto.

L'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., è, infatti, applicabile purché il fatto sia commesso per un motivo di lucro e la speciale tenuità riguardi sia l'entità del lucro, conseguendo o conseguito, sia l'evento dannoso o pericoloso, dovendosi tale ultima espressione riferire a qualsiasi offesa penalmente rilevante che, tanto in astratto, con riferimento alla natura del bene giuridico tutelato, quanto in concreto, sia di tale modestia da risultare proporzionata alla tenuità del vantaggio che il reo si proponeva di conseguire o ha conseguito (Sez.

F, n. 34651 del 02/08/2016, Diouf, Rv. 267679; Sez. 5, n. 26807 del 19/03/2013, Ngom, Rv. 257545).

In questa corretta prospettiva interpretativa non illogicamente la Corte di appello ha negato la sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. sulla base dell'entità non lieve del lucro ritratto dall'imputato dalle condotte illecito e del significativo grado della lesione del bene tutelato dalla norma incriminatrice inferto dalle stesse, consistito nel mercimonio della funzione pubblica per rivelare notizie riservate a terzi interessati alle indagini delle forze dell'ordine.Inammissibile è, peraltro, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. il profilo di censura relativo all'omessa motivazione da parte della Corte di appello sulle circostanze indicate nel ricorso come idonee a fondare la concessione della circostanza attenuante invocata.

Il ricorrente, infatti, sul punto lamenta una omessa motivazione su circostanze non dedotte con i motivi di appello.

Secondo l'orientamento costante di questa Corte, tuttavia, non possono, infatti, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (ex plurimis: Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577).

4. Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. e il vizio della motivazione in relazione alla motivazione all'aumento di pena per la continuazione ritenuto sproporzionato.

Rileva il ricorrente che l'aumento della pena per la continuazione per il reato di cui all'art. 615 ter cod. pen. sarebbe stato eccessivo in quanto determinato in due anni di reclusione e motivato solo sulla base di un arbitrario giudizio di negatività della personalità del Martone, fondato sulla gravità dei reati contestati e sulla pluralità di accessi abusivi al sistema informatico posti in essere, ancorché l'imputato fosse del tutto incensurato e avesse confessato.

Sproporzionato per eccesso sarebbe, del resto, l'aumento di pena irrogato a titolo di continuazione nella misura di due anni, che risulterebbe pari a due terzi della pena massima prevista il reato contestato.

La Corte di appello avrebbe espresso il giudizio di gravità rilevando che i reati erano stati commessi da un appartenente all'arma dei Carabinieri e che si trattava di un fatto, astrattamente considerato, di estrema gravità; la sentenza impugnata, tuttavia, non avrebbe considerato che la volontà dell'imputato non era quella di assecondare le mire criminali del concorrente, in quanto era stato spinto ad accettare l'offerta corruttiva da difficoltà economico; nessun episodio di accesso abusivo, rileva il ricorrente, avrebbe, peraltro, riguardato direttamente il Pepaj.

5. Anche tale motivo si rivela manifestamente infondato.

Nella sentenza di primo grado il giudice dell'udienza preliminare ha determinato la pena base per il più grave delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio in sei anni (e, dunque, in misura equivalente al minimo edittale), ridotta alla pena di quattro anni di reclusione per le circostanze attenuanti generiche, e ha operato un aumento unitario per tutti gli ulteriori delitti accertati di due anni di reclusione; sull'ammontare della pena così determinato di sei anni ha applicato la diminuente per il rito abbreviato e ridotto la pena a quattro anni di reclusione.Tale determinazione della pena è stata condivisa e ritenuta congrua dalla Corte appello, che ha motivato il proprio apprezzamento rilevando che «le condotte di accesso abusivo e conseguente divulgazione dei dati riservati raccolti si sono articolate per un lungo periodo di tempo, circa un anno» e sottolinendo l'elevato spessore criminale del Pepaj, che gravitava nell'ambiente del traffico di sostanze stupefacenti.

La Corte di appello ha, peraltro, rilevato che il giudice di primo grado aveva già tenuto conto dello stato di incensuratezza dell'imputato e del suo buon comportamento processuale nel concedere le circostanze attenuanti generiche.

Tale motivazione non è contraria del dettato dell'art. 133 cod. pen., né si rivela manifestamente illogica anche in ragione dell'elevato numero, trentanove, di condotte illecite accertate.

6. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione di legge e l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di cui all'art. 319 cod. pen.

Rileva il ricorrente che secondo la corte d'appello l'ultima dazione di denaro posta in essere dal Pepaj in favore del Martone risalirebbe quantomeno al maggio del 2019 sulla base del rinvenimento nell'abitazione del corruttore di una ricevuta per ricarica postepay intestata al Martone.

Non sarebbe stato svolto, tuttavia, alcun accertamento al fine di verificare che tale versamento fosse andato a buon fine e che avesse attinenza con il pactum sceleris tra i due soggetti.

Secondo il ricorrente sarebbero, invece, provati versamenti effettuati solo fino a dicembre 2018 e, dunque, il tempus commissi delicti andrebbe rideterminato e riferito all'ultimo episodio di accesso al sistema informativo delle Forze dell'ordine, accertato in data 28 dicembre 2018.

7. Anche tale motivo si rivela inammissibile.

Le sentenze di merito, che nel concordare nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni si saldano in unico corpo argomentativo (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Conversa, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), collocariel'ultima utilità percepita dall'imputato quanto meno al maggio 2019 sulla base del rinvenimento, all'esito della perquisizione eseguita nel domicilio del Martone, di una ricevuta di ricarica effettuata dal Pepaj in favore dell'imputato per la somma di novantotto euro in data 21 maggio 2019.

La Corte di appello ha rilevato non incongruamente che, in difetto di plausibili causali alternative di tale esborso, peraltro effettuato ricorrendo al medesimo canale di pagamento utilizzato per le dazioni illecite, non vi sarebbe ragione per ritenere che lo stesso non sia riferibile ai "favori" prestati dal Martone al Pepaj.

Le censura svolte dal ricorrente sul punto si rivelano, peraltro, inammissibili, in quanto contestano in fatto l'apprezzamento della sentenza impugnata, senza dimostrarne la contraddittorietà o la manifesta illogicità, e ne sollecita un riesame di merito mediante una rinnovata valutazione di elementi probatori.

Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

8. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 emessa dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 3 giugno 2020 ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattro anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] è imputato dei delitti di cui agli artt. 81, secondo comma, 319, 321 cod. pen., perché, quale pubblico ufficiale e, in particolare, appuntato scelto dei Carabinieri in servizio presso la Compagnia di Subiaco, si sarebbe fatto promettere e poi dare da [OSCURATO:PERSONA] somme di denaro di importo variabile per l'asservimento della funzione esercitata e, segnatamente, per accedere abusivamente alle banche dati in uso alle forze dell'ordine, al fine di verificare i dati ivi inseriti e comunicarli, tramite il Pepaj agli interessati che gliene facevano richiesta; fatti commessi in Roma e Subiaco, accertati dal gennaio 2018 sino al 20 settembre 2019 (capo a). [OSCURATO:PERSONA] è, altresì, imputato dei delitti di cui agli art. 81, secondo comma, 110, 615-ter, commi 1, 2 n. 1 e 3, cod. pen., per aver, previ accordi e su richiesta del Pepaj, con abuso dei poteri e in violazione dei doveri inerenti alla funzione esercitata, posto in essere accessi abusivi alle banche dati in uso alle forze dell'ordine per acquisire informazioni riservate e comunicarle per il tramite del Pepaj agli interessati che ne avevano fatto richiesta, fatti commessi in Roma e Subiaco dal gennaio 2018 fino al 20 settembre 2019 (capo b). 2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Martone, ricorre avverso tale sentenza, e ne chiede l'annullamento deducendo tre motivi e, segnatamente: a) la violazione e l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di illogicità e di contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno ai sensi dell'art. 62 n. 4 cod. pen; b) la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. e il vizio di illogicità e di contraddittorietà della motivazione in relazione all'eccessivo aumento di pena per la continuazione; c) la violazione di legge e l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di cui all'art. 319 cod. pen. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. Con requisitoria e conclusioni scritte del 28 settembre 2021 il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi nello stesso dedotti sono manifestamente infondati e diversi da quelli consentiti dalla legge. 2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di illogicità e di contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.Il ricorrente rileva che la Corte d'appello di Roma aveva negato la concessione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno ai sensi dell'art. 323 bis cod. pen., rilevando che, pur prescindendo da una considerazione meramente atomistica di ogni singolo episodio corruttivo e dalla modestia del pretium sceleris correlato a ciascun episodio di accesso abusivo, le condotte accertate avevano recato pregiudizio all'immagine stessa della pubblica amministrazione. Tale motivazione tuttavia risulterebbe manifestamente illogica rispetto al diniego della concessione dell'attenuante di cui art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., in quanto in tal caso la Corte di appello non aveva riconosciuto «la modestia del pretium sceleris» affermata in relazione alla speciale tenuità del danno ai sensi dell'art. 323 bis cod. pen. Rileva il ricorrente che se, infatti, la speciale tenuità del danno ai sensi dell'art. 323 bis cod. pen. si riferisce al fatto di reato nella sua globalità, la circostanza di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. concerne il solo aspetto del danno o del lucro che deve essere di speciale tenuità. La gravità del reato commesso dal Martone in qualità di appartenente all'Arma dei Carabinieri avrebbe, dunque, potuto giustificare il diniego dell'attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen., ma non dell'attenuante di cui art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. che concerne esclusivamente il danno e il dolo dell'imputato I giudici di merito, nel negare la circostanza attenuante richiesta, avrebbero, inoltre, obliterato l'inesistente capacità a delinquere di Martone, peraltro soggetto incensurato e che aveva ricevuto plurimi encomi per il servizio prestato, «la scemata intensità del dolo», «l'impeccabile condotta processuale», connotata dalla piena confessione e dal rispetto delle prescrizioni legate agli arresti domiciliari, l'esiguità delle dazioni di danaro ricevute, peraltro nel corso di un solo anno e per un ammontare complessivo di circa cinquemila euro. Rileva, inoltre, il ricorrente che, dichiarandosi colpevole, aveva accettato e non ostacolato in alcun modo il procedimento disciplinare incardinato nei suoi confronti e conclusosi con il congedo dall'Arma dei Carabinieri con disonore. La Corte di appello di Roma avrebbe, inoltre, errato nel non considerare i motivi sottesi alla condotta dell'agente, che avrebbe «ceduto alle lusinghe della corruzione» solo a causa di difficoltà economiche. 3. Il motivo è manifestamente infondato. La Corte d'appello nella sentenza impugnata ha escluso l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., rilevando il «significativo grado di consistenza e qualità della lesione del bene tutelato» e precisando come non fosse tenue «il vantaggio patrimoniale che il Martone si proponeva di conseguire o che in effetti ha conseguito». Questa motivazione non risulta manifestamente illogica alla stregua delle risultanze dell'istruttoria svolta e non viola la legge penale nella parte in cui si riferisce anche all'intensità della lesione del bene tutelato dalla fattispecie incriminatrice. La previsione dell'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., infatti, esige l'aver cagionato alla persona offesa un danno di particolare tenuità nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio e nei delitti determinati da motivi di lucro, l'aver agito per conseguire o l'aver conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità. Posto, pertanto, che i delitti accertati di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio e di accesso abusivo a un sistema informatico non sono delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio (Sez. 6, n. 4832 del 23/04/1981, [OSCURATO:PERSONA], RV. 148954, con riferimento al delitto di corruzione), correttamente la Corte di appello nel valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'attenuante non ha considerato esclusivamente il lucro illecitamente percepito dall'imputato ma ha anche accertato se la lesione dei beni- interessi tutelati dalle fattispecie incriminatrici (l'evento dannoso o pericoloso nel lessico del codice penale) fosse di speciale tenuità. La Corte di appello ha fatto, dunque, una corretta applicazione della disposizione, coerente con la giurisprudenza di legittimità sul punto. L'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., è, infatti, applicabile purché il fatto sia commesso per un motivo di lucro e la speciale tenuità riguardi sia l'entità del lucro, conseguendo o conseguito, sia l'evento dannoso o pericoloso, dovendosi tale ultima espressione riferire a qualsiasi offesa penalmente rilevante che, tanto in astratto, con riferimento alla natura del bene giuridico tutelato, quanto in concreto, sia di tale modestia da risultare proporzionata alla tenuità del vantaggio che il reo si proponeva di conseguire o ha conseguito (Sez. F, n. 34651 del 02/08/2016, Diouf, Rv. 267679; Sez. 5, n. 26807 del 19/03/2013, Ngom, Rv. 257545). In questa corretta prospettiva interpretativa non illogicamente la Corte di appello ha negato la sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. sulla base dell'entità non lieve del lucro ritratto dall'imputato dalle condotte illecito e del significativo grado della lesione del bene tutelato dalla norma incriminatrice inferto dalle stesse, consistito nel mercimonio della funzione pubblica per rivelare notizie riservate a terzi interessati alle indagini delle forze dell'ordine.Inammissibile è, peraltro, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. il profilo di censura relativo all'omessa motivazione da parte della Corte di appello sulle circostanze indicate nel ricorso come idonee a fondare la concessione della circostanza attenuante invocata. Il ricorrente, infatti, sul punto lamenta una omessa motivazione su circostanze non dedotte con i motivi di appello. Secondo l'orientamento costante di questa Corte, tuttavia, non possono, infatti, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (ex plurimis: Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577). 4. Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. e il vizio della motivazione in relazione alla motivazione all'aumento di pena per la continuazione ritenuto sproporzionato. Rileva il ricorrente che l'aumento della pena per la continuazione per il reato di cui all'art. 615 ter cod. pen. sarebbe stato eccessivo in quanto determinato in due anni di reclusione e motivato solo sulla base di un arbitrario giudizio di negatività della personalità del Martone, fondato sulla gravità dei reati contestati e sulla pluralità di accessi abusivi al sistema informatico posti in essere, ancorché l'imputato fosse del tutto incensurato e avesse confessato. Sproporzionato per eccesso sarebbe, del resto, l'aumento di pena irrogato a titolo di continuazione nella misura di due anni, che risulterebbe pari a due terzi della pena massima prevista il reato contestato. La Corte di appello avrebbe espresso il giudizio di gravità rilevando che i reati erano stati commessi da un appartenente all'arma dei Carabinieri e che si trattava di un fatto, astrattamente considerato, di estrema gravità; la sentenza impugnata, tuttavia, non avrebbe considerato che la volontà dell'imputato non era quella di assecondare le mire criminali del concorrente, in quanto era stato spinto ad accettare l'offerta corruttiva da difficoltà economico; nessun episodio di accesso abusivo, rileva il ricorrente, avrebbe, peraltro, riguardato direttamente il Pepaj. 5. Anche tale motivo si rivela manifestamente infondato. Nella sentenza di primo grado il giudice dell'udienza preliminare ha determinato la pena base per il più grave delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio in sei anni (e, dunque, in misura equivalente al minimo edittale), ridotta alla pena di quattro anni di reclusione per le circostanze attenuanti generiche, e ha operato un aumento unitario per tutti gli ulteriori delitti accertati di due anni di reclusione; sull'ammontare della pena così determinato di sei anni ha applicato la diminuente per il rito abbreviato e ridotto la pena a quattro anni di reclusione.Tale determinazione della pena è stata condivisa e ritenuta congrua dalla Corte appello, che ha motivato il proprio apprezzamento rilevando che «le condotte di accesso abusivo e conseguente divulgazione dei dati riservati raccolti si sono articolate per un lungo periodo di tempo, circa un anno» e sottolinendo l'elevato spessore criminale del Pepaj, che gravitava nell'ambiente del traffico di sostanze stupefacenti. La Corte di appello ha, peraltro, rilevato che il giudice di primo grado aveva già tenuto conto dello stato di incensuratezza dell'imputato e del suo buon comportamento processuale nel concedere le circostanze attenuanti generiche. Tale motivazione non è contraria del dettato dell'art. 133 cod. pen., né si rivela manifestamente illogica anche in ragione dell'elevato numero, trentanove, di condotte illecite accertate. 6. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione di legge e l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza del delitto di cui all'art. 319 cod. pen. Rileva il ricorrente che secondo la corte d'appello l'ultima dazione di denaro posta in essere dal Pepaj in favore del Martone risalirebbe quantomeno al maggio del 2019 sulla base del rinvenimento nell'abitazione del corruttore di una ricevuta per ricarica postepay intestata al Martone. Non sarebbe stato svolto, tuttavia, alcun accertamento al fine di verificare che tale versamento fosse andato a buon fine e che avesse attinenza con il pactum sceleris tra i due soggetti. Secondo il ricorrente sarebbero, invece, provati versamenti effettuati solo fino a dicembre 2018 e, dunque, il tempus commissi delicti andrebbe rideterminato e riferito all'ultimo episodio di accesso al sistema informativo delle Forze dell'ordine, accertato in data 28 dicembre 2018. 7. Anche tale motivo si rivela inammissibile. Le sentenze di merito, che nel concordare nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni si saldano in unico corpo argomentativo (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Conversa, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145), collocariel'ultima utilità percepita dall'imputato quanto meno al maggio 2019 sulla base del rinvenimento, all'esito della perquisizione eseguita nel domicilio del Martone, di una ricevuta di ricarica effettuata dal Pepaj in favore dell'imputato per la somma di novantotto euro in data 21 maggio 2019. La Corte di appello ha rilevato non incongruamente che, in difetto di plausibili causali alternative di tale esborso, peraltro effettuato ricorrendo al medesimo canale di pagamento utilizzato per le dazioni illecite, non vi sarebbe ragione per ritenere che lo stesso non sia riferibile ai "favori" prestati dal Martone al Pepaj. Le censura svolte dal ricorrente sul punto si rivelano, peraltro, inammissibili, in quanto contestano in fatto l'apprezzamento della sentenza impugnata, senza dimostrarne la contraddittorietà o la manifesta illogicità, e ne sollecita un riesame di merito mediante una rinnovata valutazione di elementi probatori. Esula, tuttavia, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 8. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali