CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 marzo 2024
Cassazione n. 23463/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26551-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 20/2021 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 15/04/2021 R.G.N. 278/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.26551/2021 Cron. Rep. Ud.28/03/2024 CC R.G. 26551/21 Rilevato che: Con sentenza del 15.4.21 n. 20, la Corte d’appello di Cagliari accoglieva la domanda dell’Inps e riformava la sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], già dipendente della società Vol.2 (quest’ultima società dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva cessato di corrispondere le retribuzioni ai dipendenti, mentre dal 23.7 2010 la ricorrente ha dichiarato che la prestazione lavorativa era stata sospesa; inoltre, il 29.9.2010 la stess a lavorat rice aveva presentato le dimissioni per giusta causa, ed infine la società era stata dichiarata fallita il 23.12.2010), volta a ottenere l’intervento del Fondo di Garanzia, condannando l’Inps a liquidare in suo favore i crediti da lei vantati, ammessi al passivo della società, incluse le ultime tre mensilità di retribuzione, ex art. 2del d.lgs. n. 80/92 (maggio, giugno e luglio 2010, quest’ultimo mese riconosciuto dall’Inps), con interessi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro alla data del fallimento. Il tribunale rigettava l’eccezione di decadenza dall’azione giudiziaria, che aveva sollevato l’Istituto previdenziale ed accoglieva nel merito la domanda della lavoratrice. La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’Inps, accoglieva invece l’eccezione, sollevata dall’Istituto, di decadenza dellaricorrente, ex art. 47 del D.P.R. n. 639/70, dall’azione giudiziaria per decorso del termine annuale (in riferimento al mancato percepimento delle ultime tre retribuzioni mensili, prima del fallimento della società ex datrice di lavoro) dalla scadenza del termine per pronunciarsi sul ricorso amministrativo che era stato presentato.Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, sulla base di due motivi, mentre l’Inps resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza nel termine di sessanta giorni, dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art. 47 del DPR n. 639/70, per erronea individuazione del dies a quo del termine decadenziale di un anno per l’esercizio dell’azione giudiziale: infatti, in conseguenza del rigetto del ricorso amministrativo, oltre il termine fissato di 90 gg., riferito alla domanda di ammissione al Fondo di Garanzia, si sarebbe dovuto applicare il termine decadenziale “residuale” di 300 gg. (di cui alla terza ipotesi dell’art. 47 cit.) dalla presentazione della domanda amministrativa (intesa quale dies a quo ) per la proposizione dell’azione giudiziale, e non il termine di 90 gg. dalla presentazione del predetto ricorso amministrativo (che la Corte territoriale aveva individuato quale dies a quo per calcolare il termine decadenziale di un anno per l’esercizio dell’azione giudiziale). Con il secondo motivo la ricorrente prospetta il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 80/92, per non aver riconosciuto la Corte d’appello il diritto di essa lavoratrice a vedersi erogate le mensilità di maggio e giugno 2010, che pure erano state riconosciute dal giudice delegato ed ammesse allo stato passivo. In via preliminare e dirimente, [OSCURATO:PERSONA] depositato atto di rinuncia al ricorso, in quanto il proprio difensore, in data 31.12.22, si è cancellato dall’Albo e il 25.11.23 è deceduto, così da non aver più interesse a coltivare il presente procedimento. Stante quanto sopra, il presente giudizio va, pertanto, dichiarato estinto per rinuncia, ex artt. 390 e 391 c.p.c. La mancata predisposizione di difesa scritte da parte dell’Inps esonera il Collegio dal provvedere sulle spese. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEDichiara es