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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 febbraio 2026

Cassazione n. 10935/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 404/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 3425/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2025 della Corte d'Appello di Torino; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Preliminarmente deve essere dichiarata manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 613, 1° comma cod. proc. pen. sollevata dal ricorrente con riferimento agli artt. 111 e 117 Cost.

Basterà sul punto richiamare, fra le altre, la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8914 del 21/12/2017, secondo la quale “è manifestamente infondata la questione di illegit- timità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella di- screzionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive”. 1.2 Preso atto di tale orientamento, dal quale non vi è ragione di discostarsi, il ricorso deve essere ritenuto inammissibile in quanto proposto dall’interessato personalmente anziché attraverso un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione (art. 613, 1° comma cod. proc. pen.). [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 10935/2026 Roma, lì, 23/03/2026 All’inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura ex art. 610, 5° comma bis cod. proc. pen., consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Infine, alla luce della causa di inammissibilità del ricorso, l’imputato deve essere condannato anche al pagamento della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle am- mende.

Così è deciso, 25/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 404/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 3425/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2025 della Corte d'Appello di Torino; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Preliminarmente deve essere dichiarata manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 613, 1° comma cod. proc. pen. sollevata dal ricorrente con riferimento agli artt. 111 e 117 Cost. Basterà sul punto richiamare, fra le altre, la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8914 del 21/12/2017, secondo la quale “è manifestamente infondata la questione di illegit- timità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella di- screzionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive”. 1.2 Preso atto di tale orientamento, dal quale non vi è ragione di discostarsi, il ricorso deve essere ritenuto inammissibile in quanto proposto dall’interessato personalmente anziché attraverso un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione (art. 613, 1° comma cod. proc. pen.). [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 10935/2026 Roma, lì, 23/03/2026 All’inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura ex art. 610, 5° comma bis cod. proc. pen., consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Infine, alla luce della causa di inammissibilità del ricorso, l’imputato deve essere condannato anche al pagamento della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle am- mende. Così è deciso, 25/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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