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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 37668/2022

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29343/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 235, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 16555/2020depositata il 31/07/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza n. 16555/2020, depositata il 31 luglio 2020 la Corte Suprema di Cassazione (sesta sezione civile –prima), ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dall’Istituto per i servizi alla persona per l’Europa (d’ora in poi I.S.P.E.) avverso la sentenza n. 2087/2014 della Corte d’Appello di Roma che aveva accolto l’impugnazione proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] di Lecce, già [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso il lodo arbitrale del 16.5.2008.

Questa Corte ha ritenuto che l’ISPE, nel depositare il ricorso per cassazione, notificato il 28 ottobre 2014, in data 18 novembre 2014, e quindi il ventunesimo giorno dalla notifica del ricorso, non aveva rispettato il termine previsto a pena di improcedibilità dall’art. 369 comma 1° cod. proc. civ..

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per revocazione l’I.S.P.E. finalizzato ad ottenere la revoca della ordinanza n. 16555/2020 e il conseguente esame (ed accoglimento) dell’originario ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza n. 2087/2014 della Corte di Appello di Roma per tutti i motivi dedotti in quel ricorso.

L’Asl di Lecce non ha svolto difese nel giudizio di revocazione, mentre aveva resistito in giudizio nell’originario giudizio di cassazione.

La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha depositato requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] Con un unico motivo di revocazione, l’I.S.P.E. ha dedotto la violazione dell’art. 391 bis in relazione all’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. sul rilievo che l’ordinanza oggetto di impugnazione si fonda su un presupposto di fatto, ovvero che il ricorso per cassazione originario fosse stato depositato tardivamente il ventunesimo giorno dalla sua notifica, la cui verità incontrovertibilmente esclusa dagli e dalla documentazione di causa.

Infatti, tale ricorso non era stato depositato in cancelleria, ma era stato spedito unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, secondo quanto previsto dall’art. 134 comma 5° disp att. c.p.c.., con posta raccomandata del 13.11.2014 n. 14948579524-0, affidata all’[OSCURATO:PERSONA] di Galatina (Lecce) ed indirizzata al cancellerie della Corte di Cassazione.

D’altra parte, a comprova dell’avvenuto deposito del ricorso a mezzo posta, vi è un fax inviato dalla cancelleria della Corte di Cassazione in cui è apposto il timbro “attenzione deposito a mezzo posta”.

2. Il motivo è fondato.

Va osservato che dall’esame del plico raccomandato allegato in atti – attività consentita a questa Corte per le questioni di natura processuale – emerge che effettivamente l’.I.S.P.E. ha provveduto al deposito del ricorso per cassazione mediante spedizione postale in data 13.11.2014, e quindi entro il termine di venti giorni previsto dall’art. 369 comma 1° c.p.c. dalla data di notifica avvenuta il 28.10.2014.

Tale modalità di deposito è espressamente prevista dall'art. 134 disp. att. c.p.c., secondo cui "Gli avvocati che hanno sottoscritto il ricorso o il controricorso possono provvedere al deposito degli stessi e degli atti indicati negli artt. 369 e 370 del codice mediante l'invio per posta, in plico raccomandato, al cancelliere della Corte di cassazione" (co. 1) e "il deposito e le varie integrazioni ... si hanno per avvenuti, a tutti gli effetti, alla data di spedizione dei plichi con la posta raccomandata" (co. 5).

D’altra parte, la chiara lettera della norma è stata interpretata da questa Corte nel senso che al fine di stabilire la tempestività, ai sensi dell'art. 369, primo comma, c.p.c., del deposito del ricorso per cassazione inviato a mezzo posta, deve tenersi conto, ex art.134 disp. att. c.p.c., della data di spedizione del plico risultante dal timbro impresso dall'ufficio postale di partenza, e non già della data del suo arrivo in cancelleria (Cass. n. 1981 del 1996; Cass.

SS.UU. n. 7103 del 1995; vedi più recentemente Cass. n. 2020/2012).

Pertanto, non vi è dubbio che, sussistendo l'errore di percezione rispetto aduna data di deposito che non è quella corrispondente a quella effettiva ed essendo stata dichiarata l'improcedibilità dell'originario ricorso per cassazione supponendo l'esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa (in caso analogo v.

Cass. n. 17112 del 2016), l'ordinanza n. 16555 del 2020 di questa Corte debba essere revocata ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c. in quanto frutto di una svista materiale, e, conseguentemente, deve provvedersi, a norma dell’art. 402 cod proc. civ., all’esame del ricorso originario, previa illustrazione dei motivi.

3. A questo punto, prima di esaminare le censure contenute nell’originario ricorso per cassazione, appare opportuno sintetizzare la vicenda processuale.

In proposito, deve premettersi che tra l’ISPE e l’ASL di Lecce era stata stipulata una convenzione in data 30 dicembre 2003 che prevedeva l’erogazione ed il pagamento delle prestazioni di assistenza socio sanitaria rese in favore degli anziani non autosufficienti nella Regione Puglia.

A seguito dell’annullamento da parte del giudice amministrativo dei regolamenti (n.1 del 1997 e n. 13 del 2003) attuativi della Legge regionale Puglia n. 20 del 1995, che prevedeva il pagamento da parte della Regione di una quota del corrispettivo delle suddette prestazioni, la stessa aveva disposto la sospensione della convenzione, cui l’ASL aveva dato attuazione con decorrenza dal 1 gennaio 2005.

L’IPSE aveva introdotto un giudizio arbitrale nel quale aveva chiesto di dichiarare invalida o nulla la sospensione della convenzione disposta dall’ASL, non essendosi verificata alcuna fattispecie tra quelle convenzionalmente pattuite che autorizzassero a sospendere detta convenzione, e riteneva l’ASL tenuta a corrispondere le quote sanitarie relative al periodo di sospensione della convenzione dal 1 gennaio 2005 al 3 agosto 2006. [OSCURATO:PERSONA] arbitrale ha riconosciuto l’impossibilità per l’ASL di effettuare i pagamenti per le prestazioni rese nel periodo di sospensione della convenzione, in cui mancava il regolamento che determinava le modalità di pagamento, ma ha dichiarato l’ASL inadempiente all’obbligo di pagare le prestazioni erogate dopo la pubblicazione del nuovo regolamento regionale n. 25/2005 del 25.10.2005, non ritenendo necessario attendere, a tal fine, che fosse stato emanato l’atto formale, ovvero la delibera regionale che formalmente ripristinasse la convenzione.

La Corte d’Appello di Roma ha annullato il lodo arbitrale emesso il 16.5.2008, ritenendo erronea e contraddittoria la decisione del Collegio che, da un lato, ha rigettato la domanda di annullamento della sospensione della convenzione proposta dall’ISPE e, dall’altro, ha accolto parzialmente la domanda dell’ISPE di liquidazione delle quote sanitarie.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’I.S.P.E.

4. In particolare, con il primo motivo, è stata dedotta la violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 83 comma 3°, 124,342 e 163 comma 3° n. 2 c.p.c. nonché la nullità dell’atto introduttivo del giudizio e conseguente inammissibilità dell’impugnazione.

Espone il ricorrente di aver immediatamente eccepito, in sede di comparsa di risposta, la nullità dell’atto di citazione per la mancata indicazione e/o intellegibilità della persona fisica che, in rappresentanza dell’ASL, ha sottoscritto il mandato e si è costituita nello stesso atto in sua rappresentanza.

Sul punto, lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello aveva rigettato la relativa eccezione senza entrare nel merito, avendo affermato correttamente che ben può il direttore amministrativo conferire il mandato a stare in giudizio nel caso di assenza o impedimento del direttore generale, ma ha omesso di aggiungere che tanto egli può fare se ed in quanto delegato dal direttore generale.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva omesso di accertare che nel caso specifico vi fosse in concreto detta delega.

Il direttore amministrativo non aveva quindi il potere di conferire mandati ad litem in assenza di specifica deliberazione che gli attribuisse il correlativo potere, né aveva il potere di rappresentanza dell’Ente.

5. Il motivo è inammissibile.

Va osservato che l’istituto ricorrente contesta che il direttore amministrativo dell’ASL di Lecce fosse dotato di poteri rappresentativi ed avesse il potere di conferire il mandato ad litem sul rilievo che, nel caso di specie, non risulterebbe in concreto rilasciata allo stesso, all’uopo, alcuna delega specifica.

Ad avviso di questo Collegio, erra il ricorrente a ritenere che per il rilascio del mandato ad litem al direttore amministrativo non fosse stata rilasciata apposita delega, atteso che, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 comma 6° del d.lgs n. 502/1992 – ovvero nei casi di vacanza dall’ufficio o assenza o impedimento del Direttore generale – nel caso di specie, una tale delega era stata effettivamente rilasciata con la deliberazione n. 13 del 19.5.2008 del Direttore Generale, prodotta in giudizio dall’ASL con l’atto di appello (vedi punto 1 ultime righe del controricorso).

6. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art 112, 132 c.p.c., 118 disp. att. nonché degli artt. 828 e 829 c.p.c.

Deduce il ricorrente che con la comparsa di costituzione aveva eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dall’ASL per avere dedotto motivi di merito e non già alcuna delle ipotesi di nullità tassativamente prescritte dall’art. 829 c.p.c..

Inoltre, era stato eccepito che l’ASL aveva trattato in un unico motivo tre diverse ipotesi che riguardavano fattispecie autonome e non potevano essere unitariamente.

Su tale eccezione, la Corte d’Appello aveva omesso di assumere qualsiasi decisione.

7. Il motivo è inammissibile.

E’ orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. n. 25154/2018; Cass. n. 1876/2018; vedi anche Cass. 6174/2018; Cass. n. 321/2016) che il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, che è, invece, configurabile in caso di omesso esame di domande ed eccezioni di merito.

Non vi è dubbio che la Corte d’Appello fosse stata investita di una questione processuale, con conseguente inconfigurabilità della dedotta omessa pronuncia.

8. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 829 n. 4 e 11 cod. proc. civ..

Deduce il ricorrente che la Corte d’Appello era chiamata in fase rescindente solo ed esclusivamente a valutare se la clausola arbitrale avesse conferito agli arbitri la specifica potestà di verificare se un dato comportamento delle parti contraenti fosse o meno conforme a buona fede.

In realtà, la sentenza impugnata aveva confuso i piani, quello rescindente e rescissorio, e aveva ritenuto di entrare direttamente nel merito ed affermare l’infondatezza della domanda.

Il ricorrente evidenzia che il lodo impugnato si era ben guardato dall’affermare l’illegittimità degli atti amministrativi posti in essere dalla Regione, tanto è vero che aveva rigettato la domanda di pagamento delle quote sanitarie per il periodo ricompreso tra la data della sospensione operata dall’ASL e la data di pubblicazione del nuovo regolamento regionale, mentre aveva accolto solo la domanda per il periodo successivo, non certo perché aveva ritenuto essere stati posti in essere atti illegittimi da parte dell’autorità amministrativa, ma perchè aveva ritenuto essere venuto meno l’impedimento giuridico con la pubblicazione del nuovo regolamento regionale ed il successivo comportamento del contraente ASL non conforme al contratto a buona fede.

Quanto alla denunciata violazione dell’art. 829 n. 11 c.p.c., lamenta il ricorrente che la norma fa riferimento alla eventuale presenza nel lodo di disposizioni contraddittorie e non certo sanziona la motivazione contraddittoria.

9. Il motivo è infondato.

Va, preliminarmente, osservato che emerge dalla ricostruzione della Corte d’Appello (vedi pag. 5 della sentenza impugnata) che la delibera della Regione Puglia n. 1223 del 4.8.2006, nel revocare la sospensione della convenzione, aveva disposto che detta convenzione doveva essere ripristinata “alla data di approvazione del presente atto” , atteso che solo la presenza di un atto formale avrebbe potuto consentire il ripristino della convenzione, non essendo sufficiente l’approvazione del nuovo regolamento n. 25/2005 del 25.10.2005.

Risulta, altresì, dalla stessa sentenza impugnata, ed il ricorrente ne ha dato atto nel ricorso, che lo stesso collegio arbitrale aveva rigettato la domanda dell’I.S.P.E. diretta ad ottenere l’annullamento della sospensione della convenzione in quanto non intendeva sindacare la legittimità di atti amministrativi della Regione, aderendo quindi all’impostazione che la convenzione tra l’ASL di Lecce e l’I.S.P.E. era stata sospesa non per cause che attenevano alla sua esecuzione, ma per il venir meno del regolamento n. 13/2003 (perché annullato dal TAR Puglia) che costituiva il presupposto giuridico della stipula della convenzione stessa.

Ciò in quanto la clausola compromissoria riguardava soltanto le questioni relative al profilo contrattuale della convenzione, compresa la sospensione, ma non a cause di interferenza esterna dovute alla potestà autoritativa degli enti pubblici che avevano “convenzionalizzato” il servizio pubblico.

Effettuata questa doverosa premessa, non vi è dubbio che il lodo arbitrale, nel liquidare le quote sanitarie a favore dell’ISPE con decorrenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], ovvero in un periodo in cui la sospensione della convenzione non era stata ancora revocata dalla Regione Puglia (questa, come detto, è intervenuta in data 4.8.2006), ha contraddittoriamente statuito fuori dei limiti della clausola compromissoria, in violazione dell’art. 829 n. 4 c.p.c..

E’ stato, infatti, sindacato, contrariamente alla propria premessa, un atto amministrativo della Regione, e, segnatamente, proprio quella delibera della Regione Puglia n. 1223 del 4.8.2006, che (nel revocare la sospensione della convenzione) aveva disposto che detta convenzione doveva essere ripristinata “alla data di approvazione del presente atto” ed è stata altresì valutata (negativamente) dal collegio arbitrale una condotta dell’ASL , di mancato ripristino della convenzione prima della delibera regionale del 4.8.2006, estranea ad ogni questione attinente all’adempimentodella convenzione medesima, in quanto “imposta” dalla precedente sospensione adottata dalla delibera regionale.

Infine, accertata l’insussistenza della dedotta violazione (da parte del giudice d’appello) dell’art. 829 n. 4 c.p.c., e la conseguente correttezza della decisione della Corte medesima di annullare il lodo per quel motivo, ogni altro profilo di nullità è assorbito.

10. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 829 nn 4 e 11 e 830 c.p.c..

Lamenta il ricorrente che, nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, la fase della verifica della sussistenza delle ipotesi di nullità (rescindente) deve essere totalmente autonoma e scissa dalla valutazione di merito della fondatezza della domanda.

Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha direttamente valutato nel merito la domanda originariamente proposta agli arbitri e, ritenendola non fondata, ha annullato il lodo.

11. Il motivo è infondato, anche se la motivazione deve essere corretta in diritto ex art. 384 ult comma c.p.c..

Va osservato che è pur vero che nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale la Corte d’Appello può valutare il merito della controversia solo dopo aver dichiarato la nullità del lodo, mentre, nel caso di specie, la Corte territoriale tale valutazione l’ha compiuta prima di procedere alla declaratoria di nullità del lodo.

Tuttavia, esaminando l’iter logico-giuridico della motivazione, emerge che tale (erronea) affermazione di infondatezza è stata fatta sullo stesso presupposto che ha giustificato l’annullamento del lodo a norma dell’art. 829 n. 4 c.p.c., ovvero che gli arbitri avevano giudicato fuori dei limiti imposti dalla clausola compromissoria, traendo origine la causa di sospensione della convenzione stipulata dalle parti da atti amministrativi(regolamento e delibera regionale) e non da questioni attinenti all’adempimento della convenzione tra ASL e I.S.P.E..

In ragione dell’accoglimento della domanda di revocazione e delle imprecisioni motivazionali (in diritto) della sentenza della Corte d’Appello (seppur corretta nella decisione), sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dilite.

P.Q.M.

Revoca ex art. 391 bis cod. proc. civ. l’ordinanza impugnata e, pronunciando sull’originario ricorso, lo rigetta.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29343/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 235, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 16555/2020depositata il 31/07/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza n. 16555/2020, depositata il 31 luglio 2020 la Corte Suprema di Cassazione (sesta sezione civile –prima), ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dall’Istituto per i servizi alla persona per l’Europa (d’ora in poi I.S.P.E.) avverso la sentenza n. 2087/2014 della Corte d’Appello di Roma che aveva accolto l’impugnazione proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] di Lecce, già [OSCURATO:PERSONA] 2 avverso il lodo arbitrale del 16.5.2008. Questa Corte ha ritenuto che l’ISPE, nel depositare il ricorso per cassazione, notificato il 28 ottobre 2014, in data 18 novembre 2014, e quindi il ventunesimo giorno dalla notifica del ricorso, non aveva rispettato il termine previsto a pena di improcedibilità dall’art. 369 comma 1° cod. proc. civ.. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per revocazione l’I.S.P.E. finalizzato ad ottenere la revoca della ordinanza n. 16555/2020 e il conseguente esame (ed accoglimento) dell’originario ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza n. 2087/2014 della Corte di Appello di Roma per tutti i motivi dedotti in quel ricorso. L’Asl di Lecce non ha svolto difese nel giudizio di revocazione, mentre aveva resistito in giudizio nell’originario giudizio di cassazione. La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha depositato requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] Con un unico motivo di revocazione, l’I.S.P.E. ha dedotto la violazione dell’art. 391 bis in relazione all’art. 395 n. 4 cod. proc. civ. sul rilievo che l’ordinanza oggetto di impugnazione si fonda su un presupposto di fatto, ovvero che il ricorso per cassazione originario fosse stato depositato tardivamente il ventunesimo giorno dalla sua notifica, la cui verità incontrovertibilmente esclusa dagli e dalla documentazione di causa. Infatti, tale ricorso non era stato depositato in cancelleria, ma era stato spedito unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, secondo quanto previsto dall’art. 134 comma 5° disp att. c.p.c.., con posta raccomandata del 13.11.2014 n. 14948579524-0, affidata all’[OSCURATO:PERSONA] di Galatina (Lecce) ed indirizzata al cancellerie della Corte di Cassazione. D’altra parte, a comprova dell’avvenuto deposito del ricorso a mezzo posta, vi è un fax inviato dalla cancelleria della Corte di Cassazione in cui è apposto il timbro “attenzione deposito a mezzo posta”. 2. Il motivo è fondato. Va osservato che dall’esame del plico raccomandato allegato in atti – attività consentita a questa Corte per le questioni di natura processuale – emerge che effettivamente l’.I.S.P.E. ha provveduto al deposito del ricorso per cassazione mediante spedizione postale in data 13.11.2014, e quindi entro il termine di venti giorni previsto dall’art. 369 comma 1° c.p.c. dalla data di notifica avvenuta il 28.10.2014. Tale modalità di deposito è espressamente prevista dall'art. 134 disp. att. c.p.c., secondo cui "Gli avvocati che hanno sottoscritto il ricorso o il controricorso possono provvedere al deposito degli stessi e degli atti indicati negli artt. 369 e 370 del codice mediante l'invio per posta, in plico raccomandato, al cancelliere della Corte di cassazione" (co. 1) e "il deposito e le varie integrazioni ... si hanno per avvenuti, a tutti gli effetti, alla data di spedizione dei plichi con la posta raccomandata" (co. 5). D’altra parte, la chiara lettera della norma è stata interpretata da questa Corte nel senso che al fine di stabilire la tempestività, ai sensi dell'art. 369, primo comma, c.p.c., del deposito del ricorso per cassazione inviato a mezzo posta, deve tenersi conto, ex art.134 disp. att. c.p.c., della data di spedizione del plico risultante dal timbro impresso dall'ufficio postale di partenza, e non già della data del suo arrivo in cancelleria (Cass. n. 1981 del 1996; Cass. SS.UU. n. 7103 del 1995; vedi più recentemente Cass. n. 2020/2012). Pertanto, non vi è dubbio che, sussistendo l'errore di percezione rispetto aduna data di deposito che non è quella corrispondente a quella effettiva ed essendo stata dichiarata l'improcedibilità dell'originario ricorso per cassazione supponendo l'esistenza di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa (in caso analogo v. Cass. n. 17112 del 2016), l'ordinanza n. 16555 del 2020 di questa Corte debba essere revocata ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c. in quanto frutto di una svista materiale, e, conseguentemente, deve provvedersi, a norma dell’art. 402 cod proc. civ., all’esame del ricorso originario, previa illustrazione dei motivi. 3. A questo punto, prima di esaminare le censure contenute nell’originario ricorso per cassazione, appare opportuno sintetizzare la vicenda processuale. In proposito, deve premettersi che tra l’ISPE e l’ASL di Lecce era stata stipulata una convenzione in data 30 dicembre 2003 che prevedeva l’erogazione ed il pagamento delle prestazioni di assistenza socio sanitaria rese in favore degli anziani non autosufficienti nella Regione Puglia. A seguito dell’annullamento da parte del giudice amministrativo dei regolamenti (n.1 del 1997 e n. 13 del 2003) attuativi della Legge regionale Puglia n. 20 del 1995, che prevedeva il pagamento da parte della Regione di una quota del corrispettivo delle suddette prestazioni, la stessa aveva disposto la sospensione della convenzione, cui l’ASL aveva dato attuazione con decorrenza dal 1 gennaio 2005. L’IPSE aveva introdotto un giudizio arbitrale nel quale aveva chiesto di dichiarare invalida o nulla la sospensione della convenzione disposta dall’ASL, non essendosi verificata alcuna fattispecie tra quelle convenzionalmente pattuite che autorizzassero a sospendere detta convenzione, e riteneva l’ASL tenuta a corrispondere le quote sanitarie relative al periodo di sospensione della convenzione dal 1 gennaio 2005 al 3 agosto 2006. [OSCURATO:PERSONA] arbitrale ha riconosciuto l’impossibilità per l’ASL di effettuare i pagamenti per le prestazioni rese nel periodo di sospensione della convenzione, in cui mancava il regolamento che determinava le modalità di pagamento, ma ha dichiarato l’ASL inadempiente all’obbligo di pagare le prestazioni erogate dopo la pubblicazione del nuovo regolamento regionale n. 25/2005 del 25.10.2005, non ritenendo necessario attendere, a tal fine, che fosse stato emanato l’atto formale, ovvero la delibera regionale che formalmente ripristinasse la convenzione. La Corte d’Appello di Roma ha annullato il lodo arbitrale emesso il 16.5.2008, ritenendo erronea e contraddittoria la decisione del Collegio che, da un lato, ha rigettato la domanda di annullamento della sospensione della convenzione proposta dall’ISPE e, dall’altro, ha accolto parzialmente la domanda dell’ISPE di liquidazione delle quote sanitarie. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’I.S.P.E. 4. In particolare, con il primo motivo, è stata dedotta la violazione dell’art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 83 comma 3°, 124,342 e 163 comma 3° n. 2 c.p.c. nonché la nullità dell’atto introduttivo del giudizio e conseguente inammissibilità dell’impugnazione. Espone il ricorrente di aver immediatamente eccepito, in sede di comparsa di risposta, la nullità dell’atto di citazione per la mancata indicazione e/o intellegibilità della persona fisica che, in rappresentanza dell’ASL, ha sottoscritto il mandato e si è costituita nello stesso atto in sua rappresentanza. Sul punto, lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello aveva rigettato la relativa eccezione senza entrare nel merito, avendo affermato correttamente che ben può il direttore amministrativo conferire il mandato a stare in giudizio nel caso di assenza o impedimento del direttore generale, ma ha omesso di aggiungere che tanto egli può fare se ed in quanto delegato dal direttore generale. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva omesso di accertare che nel caso specifico vi fosse in concreto detta delega. Il direttore amministrativo non aveva quindi il potere di conferire mandati ad litem in assenza di specifica deliberazione che gli attribuisse il correlativo potere, né aveva il potere di rappresentanza dell’Ente. 5. Il motivo è inammissibile. Va osservato che l’istituto ricorrente contesta che il direttore amministrativo dell’ASL di Lecce fosse dotato di poteri rappresentativi ed avesse il potere di conferire il mandato ad litem sul rilievo che, nel caso di specie, non risulterebbe in concreto rilasciata allo stesso, all’uopo, alcuna delega specifica. Ad avviso di questo Collegio, erra il ricorrente a ritenere che per il rilascio del mandato ad litem al direttore amministrativo non fosse stata rilasciata apposita delega, atteso che, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 comma 6° del d.lgs n. 502/1992 – ovvero nei casi di vacanza dall’ufficio o assenza o impedimento del Direttore generale – nel caso di specie, una tale delega era stata effettivamente rilasciata con la deliberazione n. 13 del 19.5.2008 del Direttore Generale, prodotta in giudizio dall’ASL con l’atto di appello (vedi punto 1 ultime righe del controricorso). 6. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art 112, 132 c.p.c., 118 disp. att. nonché degli artt. 828 e 829 c.p.c. Deduce il ricorrente che con la comparsa di costituzione aveva eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dall’ASL per avere dedotto motivi di merito e non già alcuna delle ipotesi di nullità tassativamente prescritte dall’art. 829 c.p.c.. Inoltre, era stato eccepito che l’ASL aveva trattato in un unico motivo tre diverse ipotesi che riguardavano fattispecie autonome e non potevano essere unitariamente. Su tale eccezione, la Corte d’Appello aveva omesso di assumere qualsiasi decisione. 7. Il motivo è inammissibile. E’ orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. n. 25154/2018; Cass. n. 1876/2018; vedi anche Cass. 6174/2018; Cass. n. 321/2016) che il mancato esame da parte del giudice di una questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo al vizio di omissione di pronuncia, che è, invece, configurabile in caso di omesso esame di domande ed eccezioni di merito. Non vi è dubbio che la Corte d’Appello fosse stata investita di una questione processuale, con conseguente inconfigurabilità della dedotta omessa pronuncia. 8. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 829 n. 4 e 11 cod. proc. civ.. Deduce il ricorrente che la Corte d’Appello era chiamata in fase rescindente solo ed esclusivamente a valutare se la clausola arbitrale avesse conferito agli arbitri la specifica potestà di verificare se un dato comportamento delle parti contraenti fosse o meno conforme a buona fede. In realtà, la sentenza impugnata aveva confuso i piani, quello rescindente e rescissorio, e aveva ritenuto di entrare direttamente nel merito ed affermare l’infondatezza della domanda. Il ricorrente evidenzia che il lodo impugnato si era ben guardato dall’affermare l’illegittimità degli atti amministrativi posti in essere dalla Regione, tanto è vero che aveva rigettato la domanda di pagamento delle quote sanitarie per il periodo ricompreso tra la data della sospensione operata dall’ASL e la data di pubblicazione del nuovo regolamento regionale, mentre aveva accolto solo la domanda per il periodo successivo, non certo perché aveva ritenuto essere stati posti in essere atti illegittimi da parte dell’autorità amministrativa, ma perchè aveva ritenuto essere venuto meno l’impedimento giuridico con la pubblicazione del nuovo regolamento regionale ed il successivo comportamento del contraente ASL non conforme al contratto a buona fede. Quanto alla denunciata violazione dell’art. 829 n. 11 c.p.c., lamenta il ricorrente che la norma fa riferimento alla eventuale presenza nel lodo di disposizioni contraddittorie e non certo sanziona la motivazione contraddittoria. 9. Il motivo è infondato. Va, preliminarmente, osservato che emerge dalla ricostruzione della Corte d’Appello (vedi pag. 5 della sentenza impugnata) che la delibera della Regione Puglia n. 1223 del 4.8.2006, nel revocare la sospensione della convenzione, aveva disposto che detta convenzione doveva essere ripristinata “alla data di approvazione del presente atto” , atteso che solo la presenza di un atto formale avrebbe potuto consentire il ripristino della convenzione, non essendo sufficiente l’approvazione del nuovo regolamento n. 25/2005 del 25.10.2005. Risulta, altresì, dalla stessa sentenza impugnata, ed il ricorrente ne ha dato atto nel ricorso, che lo stesso collegio arbitrale aveva rigettato la domanda dell’I.S.P.E. diretta ad ottenere l’annullamento della sospensione della convenzione in quanto non intendeva sindacare la legittimità di atti amministrativi della Regione, aderendo quindi all’impostazione che la convenzione tra l’ASL di Lecce e l’I.S.P.E. era stata sospesa non per cause che attenevano alla sua esecuzione, ma per il venir meno del regolamento n. 13/2003 (perché annullato dal TAR Puglia) che costituiva il presupposto giuridico della stipula della convenzione stessa. Ciò in quanto la clausola compromissoria riguardava soltanto le questioni relative al profilo contrattuale della convenzione, compresa la sospensione, ma non a cause di interferenza esterna dovute alla potestà autoritativa degli enti pubblici che avevano “convenzionalizzato” il servizio pubblico. Effettuata questa doverosa premessa, non vi è dubbio che il lodo arbitrale, nel liquidare le quote sanitarie a favore dell’ISPE con decorrenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], ovvero in un periodo in cui la sospensione della convenzione non era stata ancora revocata dalla Regione Puglia (questa, come detto, è intervenuta in data 4.8.2006), ha contraddittoriamente statuito fuori dei limiti della clausola compromissoria, in violazione dell’art. 829 n. 4 c.p.c.. E’ stato, infatti, sindacato, contrariamente alla propria premessa, un atto amministrativo della Regione, e, segnatamente, proprio quella delibera della Regione Puglia n. 1223 del 4.8.2006, che (nel revocare la sospensione della convenzione) aveva disposto che detta convenzione doveva essere ripristinata “alla data di approvazione del presente atto” ed è stata altresì valutata (negativamente) dal collegio arbitrale una condotta dell’ASL , di mancato ripristino della convenzione prima della delibera regionale del 4.8.2006, estranea ad ogni questione attinente all’adempimentodella convenzione medesima, in quanto “imposta” dalla precedente sospensione adottata dalla delibera regionale. Infine, accertata l’insussistenza della dedotta violazione (da parte del giudice d’appello) dell’art. 829 n. 4 c.p.c., e la conseguente correttezza della decisione della Corte medesima di annullare il lodo per quel motivo, ogni altro profilo di nullità è assorbito. 10. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 829 nn 4 e 11 e 830 c.p.c.. Lamenta il ricorrente che, nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, la fase della verifica della sussistenza delle ipotesi di nullità (rescindente) deve essere totalmente autonoma e scissa dalla valutazione di merito della fondatezza della domanda. Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha direttamente valutato nel merito la domanda originariamente proposta agli arbitri e, ritenendola non fondata, ha annullato il lodo. 11. Il motivo è infondato, anche se la motivazione deve essere corretta in diritto ex art. 384 ult comma c.p.c.. Va osservato che è pur vero che nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale la Corte d’Appello può valutare il merito della controversia solo dopo aver dichiarato la nullità del lodo, mentre, nel caso di specie, la Corte territoriale tale valutazione l’ha compiuta prima di procedere alla declaratoria di nullità del lodo. Tuttavia, esaminando l’iter logico-giuridico della motivazione, emerge che tale (erronea) affermazione di infondatezza è stata fatta sullo stesso presupposto che ha giustificato l’annullamento del lodo a norma dell’art. 829 n. 4 c.p.c., ovvero che gli arbitri avevano giudicato fuori dei limiti imposti dalla clausola compromissoria, traendo origine la causa di sospensione della convenzione stipulata dalle parti da atti amministrativi(regolamento e delibera regionale) e non da questioni attinenti all’adempimento della convenzione tra ASL e I.S.P.E.. In ragione dell’accoglimento della domanda di revocazione e delle imprecisioni motivazionali (in diritto) della sentenza della Corte d’Appello (seppur corretta nella decisione), sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dilite. P.Q.M. Revoca ex art. 391 bis cod. proc. civ. l’ordinanza impugnata e, pronunciando sull’originario ricorso, lo rigetta. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Ai sensi dell’art. 13 comma 1
Sentenza Cassazione n. 37668/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris