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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 8 novembre 2021

Cassazione n. 32520/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7966-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]- MENTANA 222, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente incidentale - avverso il decreto n. 60 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, de- positato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7966/2021 [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONENumero sezionale 9085/2021Numero di raccolta generale 32520/2021 La Corte d'appello di Salerno, in persona del Consigliere designato, Data pubblicazione 08/11/2021 ha rigettato la domanda di equa riparazione relativa all’eccesiva durata di un giudizio risarcitorio intentato dalla ricorrente dinanzi al Giudice di Pace di Sarno e definito in appello dal Tribunale di Noce- ra Inferiore, con provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo e conseguente estinzione, per effetto di una transazione stra- giudiziale.

La Corte d’Appello di Salerno, in composizione collegiale, in sede di opposizione con decreto n. 60 dell’11 gennaio 2021 ha rigettato l’opposizione.

Ha evidenziato che era assorbente la deduzione del Ministero circa la tardività del ricorso per equo indennizzo in quanto proposto oltre sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedi- mento presupposto è divenuta definitiva.

Orbene, in caso di transazione, il provvedimento di estinzione con- forme alle istanze delle parti del giudizio presupposto, segna il dies a quo per la proposizione della domanda di equa riparazione, non essendo configurabile un interesse all’impugnazione.

Poiché l’ordinanza di estinzione era stata pronunciata in data 18/10/2018, il termine semestrale di cui all’art. 4 della legge n. 89/2001 veniva a scadere il 18/4/2019, palesandosi quindi tardivo il ricorso proposto solo il 16 luglio 2020.

Avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso esponendo, con l'unitaria censura posta a corredo dell’impugnazione, che la Corte di merito ha violato e/o falsamente applicato la legge n. 89/2001, art. 4 nella parte in cui ha ritenuto che il termine di legge semestrale per la proposizione della richiesta di indennizzo decor- resse dalla stessa data di adozione dell’ordinanza di estinzione, e non da quando la stessa era divenuta definitva.

Poiché l’ordinanza di estinzione è stata emessa dal Tribunale di No- cera Inferiore, quale giudice monocratico, trattasi di provvedimento che ha carattere sostanziale di sentenza e che diviene definitivo so- 2 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7966/2021 lo una volta decorso il termine per la sua eventuale impugnazione, Numero sezionale 9085/2021Numero di raccolta generale 32520/2021 nel rispetto del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. (nella specie Data pubblicazione 08/11/2021 di un anno, trattandosi di processo presupposto già pendente alla data del 4 luglio 2009).

Il principio di diritto erroneamente richiamato dalla Corte d’Appello fa riferimento alla diversa ipotesi in cui l’estinzione sia stata dichia- rata con ordinanza ex art. 306 c.p.c., ma poiché l’estinzione nella vicenda in esame è intervenuta a seguito di inattività delle parti, la relativa decisione era divenuta definitiva solo in data 18/11/2019, e quindi il termine semestrale di cui all’art. 4 della legge n. 89/2001, spirava solo in data 21/7/2020, tenuto conto della sospensione dei termini per emergenza epidemiologica per il periodo dal 9 marzo all’11 maggio 2020.

Ne consegue che la domanda, proposta in data 16/7/2020, è tem- pestiva.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a tre motivi.

La ricorrente principale ha resistito con controricorso al ricorso inci- dentale.

Carattere logicamente prioritario riveste la disamina del ricorso in- cidentale, ancorché naturalmente condizionato, essendo stato pro- posta da una parte non soccombente in sede di merito, che investe la stessa ammissibilità della domanda di equo indennizzo.

Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 sostenendosi che erroneamente sa- rebbe stata reputata applicabile al termine de quo la sospensione feriale dei termini di cui alla L. n. 742 del 1969, oc- correndo però tenere conto degli effetti della novella del 2012 la quale ha previsto che, una volta rigettata la domanda di equo in- dennizzo, ancorché per motivi di rito, la stessa non sia più proponi- bile, sebbene non risulti ancora maturato il termine semestrale, il che dovrebbe portare ad assimilare il termine de quo a quelli a ca- rattere sostanziale. 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7966/2021 Il secondo motivo denuncia la violazione della medesima norma as-Numero sezionale 9085/2021Numero di raccolta generale 32520/2021 sumendosi che oggi sarebbe venuto meno il carattere necessitato Data pubblicazione 08/11/2021 del procedimento di cui alla L. n. 89 del 2001, posto che il diritto all'indennizzo può essere riconosciuto anche mediante il ricorso al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010.

Il terzo motivo denuncia del pari la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 nella parte in cui, una volta ammessa la accessibilità alla mediazione facoltativa, alla stessa sarebbe dato ricorrere anche senza l’assistenza di un difensore , circostanza questa che confer- ma la non applicabilità dei termini di sospensione feriale.

I motivi de quibus che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione sono inammissibili in quanto privi di rile- vanza ai fini della pretesa decadenza ai sensi del richiamato art. 4.

Ed, infatti, nella prospettazione di parte ricorrente, avuto riguardo alla data di emissione dell’ordinanza di estinzione ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e considerata la sua impugnabilità nel termine ordinario lungo di cui all’art. 327 c.p.c., sul presupposto appunto che ancorché emessa in forma di ordinanza, abbia il carattere di sentenza, nella specie su- scettibile di ricorso per cassazione, la stessa ordinanza, in assenza di impugnazione, sarebbe divenuta definitiva solo in data 19/11/2019 (e ciò anche in considerazione del termine di sospen- sione feriale, applicabile pacificamente per il giudizio presupposto).

Avuto riguardo a tale data, emerge poi che il termine semestrale di cui all’art. 4 della legge n. 89/2001 non viene in alcun modo ad es- sere interessato dalla sospensione feriale dei termini, in quanto, come evidenziato nel ricorso principale, ed anche tenuto conto del- la sospensione cd.

Covid da marzo a maggio del 2020, il termine de quo verrebbe a scadere a luglio del 2020, senza quindi che rilevi ai fini dell’ammissibilità della domanda l’applicabilità o meno al termi- ne di cui all’art. 4 della sospensione di cui alla legge n. 742/1969.

Il ricorso principale è fondato.

La decisione gravata ha ritenuto che poiché era stata dichiarata l’estinzione del giudizio di appello a seguito di una transazione 4 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7966/2021 Numero sezionale 9085/2021 stragiudiziale, alla fattispecie troverebbe applicazione il principio di Numero di raccolta generale 32520/2021Data pubblicazione 08/11/2021 diritto secondo cui, in tema di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per violazione del diritto alla ragionevole du- rata del processo, il "dies a quo" del termine semestrale di deca- denza per la proposizione della relativa domanda, nel caso di ordi- nanza dichiarativa dell'estinzione del processo, pronunciata ai sensi dell'art. 306 cod. proc. civ., per rinuncia agli atti del giudizio (nella specie, a seguito d'intervenuta transazione), va individuato nella pronuncia dell'ordinanza medesima, atteso che questa recepisce e rende processualmente rilevante l'intervenuta carenza d'interesse delle parti del giudizio presupposto alla definizione di esso con provvedimento di merito; inoltre, l'astratta possibilità che avverso l'ordinanza predetta, avente natura di sentenza ove pronunciata dal giudice monocratico, sia proponibile l'appello, non appare idonea a differire il momento iniziale di decorrenza del termine di decaden- za, atteso che in relazione ad un provvedimento di estinzione, con- forme alle istanze delle parti del giudizio presupposto, non è confi- gurabile un interesse all'impugnazione (Cass. n. 14971/2012, non- ché Cass. n. 7011/2016, riferita all’estinzione del processo ammini- strativo sempre a seguito di rinuncia delle parti).

Nella fattispecie, sebbene quale effetto indiretto di una transazione stragiudiziale, il processo si sia estinto, ciò non è però dovuto ad una rinuncia agli atti del giudizio proveniente dalle parti, ma è frut- to della loro inattività, non essendo le parti comparse a due udien- ze consecutive, ai sensi degli artt. 181 e 307 c.p.c.

Ed, invero deve richiamarsi il costante orientamento di questa Cor- te per il quale (cfr. da ultimo Cass. n. 17522/2015) l'ordinanza del giudice di estinzione del processo ove adottato dal tribunale in composizione monocratica, è assimilabile alla sentenza del tribuna- le che, in composizione collegiale e ai sensi dell'art. 308, comma 2, c.p.c., respinge il reclamo contro l'ordinanza di estinzione del giudi- ce istruttore, sicché ha natura sostanziale di sentenza e deve esse- re impugnato (nella fattispecie decisa dal precedente citato) con 5 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7966/2021 Numero sezionale 9085/2021 l'appello (conf.

Cass. n. 16790/2018; Cass. 20631/2011; Cass. n.

Numero di raccolta generale 32520/2021Data pubblicazione 08/11/2021 22917/2010).

Orbene poiché nel caso in esame il Tribunale operava pacificamen- te come giudice monocratico (trattasi di giudizio di appello avverso sentenza del giudice di pace), il provvedimento di estinzione, an- corché adottato con la forma dell’ordinanza, ha, per quanto detto, sostanza di sentenza, sicché la sua definitività è condizionata in ogni caso al decorso del termine previsto per la sua impugnazione con ricorso in cassazione, e cioè, in assenza di allegazione della sua notifica, del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. (che ratione temporis è ancora quello annuale).

Ne consegue che erronea è la declaratoria di inammissibilità della domanda pronunciata dal giudice di appello e quindi il decreto im- pugnato deve essere cassato, con rinvio per nuovo esame alla Cor- te d’Appello di Salerno, in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Non sussistono i presupposti di legge sul raddoppio del contributo unificato in relazione all’inammissibilità del ricorso incidentale, trat- tandosi di ricorso proposto da amministrazione dello Stato.

PQM Accoglie il ricorso principale e, dichiarato inammissibile il ricorso in- cidentale, cassa il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà an- che sulle spese del presente giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio del 13 ottobre 2021 Il Presidente 6 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 7966-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]- MENTANA 222, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente incidentale - avverso il decreto n. 60 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, de- positato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7966/2021 [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONENumero sezionale 9085/2021Numero di raccolta generale 32520/2021 La Corte d'appello di Salerno, in persona del Consigliere designato, Data pubblicazione 08/11/2021 ha rigettato la domanda di equa riparazione relativa all’eccesiva durata di un giudizio risarcitorio intentato dalla ricorrente dinanzi al Giudice di Pace di Sarno e definito in appello dal Tribunale di Noce- ra Inferiore, con provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo e conseguente estinzione, per effetto di una transazione stra- giudiziale. La Corte d’Appello di Salerno, in composizione collegiale, in sede di opposizione con decreto n. 60 dell’11 gennaio 2021 ha rigettato l’opposizione. Ha evidenziato che era assorbente la deduzione del Ministero circa la tardività del ricorso per equo indennizzo in quanto proposto oltre sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedi- mento presupposto è divenuta definitiva. Orbene, in caso di transazione, il provvedimento di estinzione con- forme alle istanze delle parti del giudizio presupposto, segna il dies a quo per la proposizione della domanda di equa riparazione, non essendo configurabile un interesse all’impugnazione. Poiché l’ordinanza di estinzione era stata pronunciata in data 18/10/2018, il termine semestrale di cui all’art. 4 della legge n. 89/2001 veniva a scadere il 18/4/2019, palesandosi quindi tardivo il ricorso proposto solo il 16 luglio 2020. Avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso esponendo, con l'unitaria censura posta a corredo dell’impugnazione, che la Corte di merito ha violato e/o falsamente applicato la legge n. 89/2001, art. 4 nella parte in cui ha ritenuto che il termine di legge semestrale per la proposizione della richiesta di indennizzo decor- resse dalla stessa data di adozione dell’ordinanza di estinzione, e non da quando la stessa era divenuta definitva. Poiché l’ordinanza di estinzione è stata emessa dal Tribunale di No- cera Inferiore, quale giudice monocratico, trattasi di provvedimento che ha carattere sostanziale di sentenza e che diviene definitivo so- 2 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Il principio di diritto erroneamente richiamato dalla Corte d’Appello fa riferimento alla diversa ipotesi in cui l’estinzione sia stata dichia- rata con ordinanza ex art. 306 c.p.c., ma poiché l’estinzione nella vicenda in esame è intervenuta a seguito di inattività delle parti, la relativa decisione era divenuta definitiva solo in data 18/11/2019, e quindi il termine semestrale di cui all’art. 4 della legge n. 89/2001, spirava solo in data 21/7/2020, tenuto conto della sospensione dei termini per emergenza epidemiologica per il periodo dal 9 marzo all’11 maggio 2020. Ne consegue che la domanda, proposta in data 16/7/2020, è tem- pestiva. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso proponendo a sua volta ricorso incidentale affidato a tre motivi. La ricorrente principale ha resistito con controricorso al ricorso inci- dentale. Carattere logicamente prioritario riveste la disamina del ricorso in- cidentale, ancorché naturalmente condizionato, essendo stato pro- posta da una parte non soccombente in sede di merito, che investe la stessa ammissibilità della domanda di equo indennizzo. Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 sostenendosi che erroneamente sa- rebbe stata reputata applicabile al termine de quo la sospensione feriale dei termini di cui alla L. n. 742 del 1969, oc- correndo però tenere conto degli effetti della novella del 2012 la quale ha previsto che, una volta rigettata la domanda di equo in- dennizzo, ancorché per motivi di rito, la stessa non sia più proponi- bile, sebbene non risulti ancora maturato il termine semestrale, il che dovrebbe portare ad assimilare il termine de quo a quelli a ca- rattere sostanziale. 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7966/2021 Il secondo motivo denuncia la violazione della medesima norma as-Numero sezionale 9085/2021Numero di raccolta generale 32520/2021 sumendosi che oggi sarebbe venuto meno il carattere necessitato Data pubblicazione 08/11/2021 del procedimento di cui alla L. n. 89 del 2001, posto che il diritto all'indennizzo può essere riconosciuto anche mediante il ricorso al procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28 del 2010. Il terzo motivo denuncia del pari la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 nella parte in cui, una volta ammessa la accessibilità alla mediazione facoltativa, alla stessa sarebbe dato ricorrere anche senza l’assistenza di un difensore , circostanza questa che confer- ma la non applicabilità dei termini di sospensione feriale. I motivi de quibus che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione sono inammissibili in quanto privi di rile- vanza ai fini della pretesa decadenza ai sensi del richiamato art. 4. Ed, infatti, nella prospettazione di parte ricorrente, avuto riguardo alla data di emissione dell’ordinanza di estinzione ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e considerata la sua impugnabilità nel termine ordinario lungo di cui all’art. 327 c.p.c., sul presupposto appunto che ancorché emessa in forma di ordinanza, abbia il carattere di sentenza, nella specie su- scettibile di ricorso per cassazione, la stessa ordinanza, in assenza di impugnazione, sarebbe divenuta definitiva solo in data 19/11/2019 (e ciò anche in considerazione del termine di sospen- sione feriale, applicabile pacificamente per il giudizio presupposto). Avuto riguardo a tale data, emerge poi che il termine semestrale di cui all’art. 4 della legge n. 89/2001 non viene in alcun modo ad es- sere interessato dalla sospensione feriale dei termini, in quanto, come evidenziato nel ricorso principale, ed anche tenuto conto del- la sospensione cd. Covid da marzo a maggio del 2020, il termine de quo verrebbe a scadere a luglio del 2020, senza quindi che rilevi ai fini dell’ammissibilità della domanda l’applicabilità o meno al termi- ne di cui all’art. 4 della sospensione di cui alla legge n. 742/1969. Il ricorso principale è fondato. La decisione gravata ha ritenuto che poiché era stata dichiarata l’estinzione del giudizio di appello a seguito di una transazione 4 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7966/2021 Numero sezionale 9085/2021 stragiudiziale, alla fattispecie troverebbe applicazione il principio di Numero di raccolta generale 32520/2021Data pubblicazione 08/11/2021 diritto secondo cui, in tema di equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per violazione del diritto alla ragionevole du- rata del processo, il "dies a quo" del termine semestrale di deca- denza per la proposizione della relativa domanda, nel caso di ordi- nanza dichiarativa dell'estinzione del processo, pronunciata ai sensi dell'art. 306 cod. proc. civ., per rinuncia agli atti del giudizio (nella specie, a seguito d'intervenuta transazione), va individuato nella pronuncia dell'ordinanza medesima, atteso che questa recepisce e rende processualmente rilevante l'intervenuta carenza d'interesse delle parti del giudizio presupposto alla definizione di esso con provvedimento di merito; inoltre, l'astratta possibilità che avverso l'ordinanza predetta, avente natura di sentenza ove pronunciata dal giudice monocratico, sia proponibile l'appello, non appare idonea a differire il momento iniziale di decorrenza del termine di decaden- za, atteso che in relazione ad un provvedimento di estinzione, con- forme alle istanze delle parti del giudizio presupposto, non è confi- gurabile un interesse all'impugnazione (Cass. n. 14971/2012, non- ché Cass. n. 7011/2016, riferita all’estinzione del processo ammini- strativo sempre a seguito di rinuncia delle parti). Nella fattispecie, sebbene quale effetto indiretto di una transazione stragiudiziale, il processo si sia estinto, ciò non è però dovuto ad una rinuncia agli atti del giudizio proveniente dalle parti, ma è frut- to della loro inattività, non essendo le parti comparse a due udien- ze consecutive, ai sensi degli artt. 181 e 307 c.p.c. Ed, invero deve richiamarsi il costante orientamento di questa Cor- te per il quale (cfr. da ultimo Cass. n. 17522/2015) l'ordinanza del giudice di estinzione del processo ove adottato dal tribunale in composizione monocratica, è assimilabile alla sentenza del tribuna- le che, in composizione collegiale e ai sensi dell'art. 308, comma 2, c.p.c., respinge il reclamo contro l'ordinanza di estinzione del giudi- ce istruttore, sicché ha natura sostanziale di sentenza e deve esse- re impugnato (nella fattispecie decisa dal precedente citato) con 5 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 7966/2021 Numero sezionale 9085/2021 l'appello (conf. Cass. n. 16790/2018; Cass. 20631/2011; Cass. n. Numero di raccolta generale 32520/2021Data pubblicazione 08/11/2021 22917/2010). Orbene poiché nel caso in esame il Tribunale operava pacificamen- te come giudice monocratico (trattasi di giudizio di appello avverso sentenza del giudice di pace), il provvedimento di estinzione, an- corché adottato con la forma dell’ordinanza, ha, per quanto detto, sostanza di sentenza, sicché la sua definitività è condizionata in ogni caso al decorso del termine previsto per la sua impugnazione con ricorso in cassazione, e cioè, in assenza di allegazione della sua notifica, del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. (che ratione temporis è ancora quello annuale). Ne consegue che erronea è la declaratoria di inammissibilità della domanda pronunciata dal giudice di appello e quindi il decreto im- pugnato deve essere cassato, con rinvio per nuovo esame alla Cor- te d’Appello di Salerno, in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Non sussistono i presupposti di legge sul raddoppio del contributo unificato in relazione all’inammissibilità del ricorso incidentale, trat- tandosi di ricorso proposto da amministrazione dello Stato. PQM Accoglie il ricorso principale e, dichiarato inammissibile il ricorso in- cidentale, cassa il provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà an- che sulle spese del presente giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 13 ottobre 2021 Il Presidente 6 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8
Decreto Cassazione n. 32520/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris