CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2025
Cassazione n. 00698/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia in data 17.6.2022 che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen., condannandolo alla pena di mesi 6 di reclusione e euro 150,00 di multa (fatto commesso in Carapelle il 20.3.2017). 2.Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione formulando due motivi. Con il primo lamenta la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato in relazione al reato a lui contestato; con il secondo erronea applicazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3.11 ricorso é inammissibile. Entrambe le censure sono generiche in quanto si risolvono in una critica aspecifica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, senza addurre alcuna ragione in fatto ed in diritto a sostegno. Il secondo motivo, con cui ci si duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non si confronta neppure con la sentenza impugnata che ha confermato quella di primo grado che a sua volta ha riconosciuto dette circostanze in regime di equivalenza con le aggravanti contestate. 4. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo ai rilevati profili di palese infondatezza delle doglianze, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l' 11 novembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]. -stensore [OSCURATO:PERSONA] rit e Mari se Donat rranti