CassazionedecretoSezione 5Decisione del 11 febbraio 2024
Cassazione n. 03759/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.32227/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] in proprio e in qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Sdf, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) pec: ; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- avverso la SENTENZA n. 346/2021 emessa da COMM.TRIB.REG. PIEMONTE, depositata il 17/05/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 11/02/2024