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CassazionedecretoSezione LDecisione del 5 dicembre 2024

Cassazione n. 32309/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8425/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 283, presso lo studio degli avvocatiISABELLA D'ANGELO e [OSCURATO:PERSONA]' che lo rappresentano e difendono -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2858/2019 depositata il 20/08/2019. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,il 05/12/2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8425/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 283, presso lo studio degli avvocatiISABELLA D'ANGELO e [OSCURATO:PERSONA]' che lo rappresentano e difendono -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2858/2019 depositata il 20/08/2019. letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e la contestuale accettazionedel controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 05/12/2024 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 32309/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris