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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13887/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Catania del 18 ottobre 2013, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati con- dannati alla pena di anni due di reclusione ed euro seicento di multa ciascuno in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 bis e 625, nn. 2 e 5, cod. pen..

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Violazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità.

2.2. Violazione dell'art. 62 bis cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento all'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Con riferimento al primo motivo di ricorso, la Corte di appello ha rilevato che la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. non può essere riconosciuta, tenuto conto del rilevante valore dei vari preziosi sottratti, come desumibile dal ver- bale di sequestro in atti.

Alla luce dei predetti elementi, la Corte di merito ha osser- vato che il danno patrimoniale, sebbene non quantificabile, non era di speciale te- nuità.

La pronuncia impugnata, quindi, sul punto appare correttamente allineata al co- stante dictum di questa Corte, secondo cui la concessione della circostanza atte- nuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo ri- guardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez.

U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914).

Il ricorrente si limita a censurare il logico iter motivazionale della sentenza, senza neanche illustrare adeguatamente le ragioni per le quali, nella fattispecie, il danno sarebbe di rilevanza economica minima.2.

In ordine al secondo motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motiva- zione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., consi- derati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i nume- rosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, 3ebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691).

Va richiamata altresì la giurisprudenza emessa in materia di circostanze atte- nuanti generiche, secondo cui tra gli elementi positivi, che possono suggerire la ne- cessità di attenuare la pena comminata per il reato, rientra la confessione spontanea, potendo, tuttavia, il giudice di merito escluderne la valenza, quando essa sia contra- stata da altri specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti o si sostanzi nel pren- dere atto della ineluttabilità probatoria dell'accusa ovvero sia volta esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzione della pena e la collaborazione giudiziaria o pro- cessuale sia comunque probatoriamente inerte o neutra, nel senso che non abbia neppure agevolato il giudizio di responsabilità dei coimputati, per essere questi già confessi o per altro plausibile motivo (Sez. 1, n. 42208 del 21/03/2017, Fondino, Rv. 271224).

Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello, con motivazione logica, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce delle gravi modalità del reato, della spregiudicatezza e della professionalità nella condotta e dei precedenti specifici di entrambi gli imputati.

La Corte territoriale ha altresì correttamente escluso la rilevanza della confessione, perché essa interve- t niva dopo l'arresto, quando le prove erano già state acquisite, per cui non contribuiva all'esatta ricostruzione dell'andamento dei fatti.

I rilievi difensivi non integrano precise carenze argomentative, in quanto consi-derano in modo parcellizzato gli elementi considerati rilevanti dall'organo giudicante, che invece, ha svolto una valutazione complessiva ed esauriente della vicenda crimi- nosa.

3. Per tali ragioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo Presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen..

Così deciso in Roma il 15

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Catania del 18 ottobre 2013, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati con- dannati alla pena di anni due di reclusione ed euro seicento di multa ciascuno in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 bis e 625, nn. 2 e 5, cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità. 2.2. Violazione dell'art. 62 bis cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento all'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Con riferimento al primo motivo di ricorso, la Corte di appello ha rilevato che la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. non può essere riconosciuta, tenuto conto del rilevante valore dei vari preziosi sottratti, come desumibile dal ver- bale di sequestro in atti. Alla luce dei predetti elementi, la Corte di merito ha osser- vato che il danno patrimoniale, sebbene non quantificabile, non era di speciale te- nuità. La pronuncia impugnata, quindi, sul punto appare correttamente allineata al co- stante dictum di questa Corte, secondo cui la concessione della circostanza atte- nuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo ri- guardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914). Il ricorrente si limita a censurare il logico iter motivazionale della sentenza, senza neanche illustrare adeguatamente le ragioni per le quali, nella fattispecie, il danno sarebbe di rilevanza economica minima.2. In ordine al secondo motivo di ricorso, va osservato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motiva- zione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., consi- derati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i nume- rosi precedenti penali dell'imputato, indicativi di spiccata capacità a delinquere (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, 3ebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Va richiamata altresì la giurisprudenza emessa in materia di circostanze atte- nuanti generiche, secondo cui tra gli elementi positivi, che possono suggerire la ne- cessità di attenuare la pena comminata per il reato, rientra la confessione spontanea, potendo, tuttavia, il giudice di merito escluderne la valenza, quando essa sia contra- stata da altri specifici elementi di disvalore emergenti dagli atti o si sostanzi nel pren- dere atto della ineluttabilità probatoria dell'accusa ovvero sia volta esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzione della pena e la collaborazione giudiziaria o pro- cessuale sia comunque probatoriamente inerte o neutra, nel senso che non abbia neppure agevolato il giudizio di responsabilità dei coimputati, per essere questi già confessi o per altro plausibile motivo (Sez. 1, n. 42208 del 21/03/2017, Fondino, Rv. 271224). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello, con motivazione logica, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce delle gravi modalità del reato, della spregiudicatezza e della professionalità nella condotta e dei precedenti specifici di entrambi gli imputati. La Corte territoriale ha altresì correttamente escluso la rilevanza della confessione, perché essa interve- t niva dopo l'arresto, quando le prove erano già state acquisite, per cui non contribuiva all'esatta ricostruzione dell'andamento dei fatti. I rilievi difensivi non integrano precise carenze argomentative, in quanto consi-derano in modo parcellizzato gli elementi considerati rilevanti dall'organo giudicante, che invece, ha svolto una valutazione complessiva ed esauriente della vicenda crimi- nosa. 3. Per tali ragioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo Presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 15
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