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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021

Cassazione n. 45763/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAè udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente, con dichiarazione effettuata il 30.3.2021, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., impugnazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti da questa Corte in data 26.2.2020, da qualificarsi quale ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e, quindi, anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.), disposizione questa applicabile anche al ricorso straordinario proposto ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen..

E in vero, con specifico riguardo al ricorso straordinario, questa Corte ha affermato che esso "non può essere proposto personalmente dal condannato personalmente, ma a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 193, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione" (Cass. Sez. 5, n. 18315 del 02/05/2019, Rv. 276039)- Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] N CF

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAè udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto personalmente, con dichiarazione effettuata il 30.3.2021, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., impugnazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti da questa Corte in data 26.2.2020, da qualificarsi quale ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e, quindi, anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.), disposizione questa applicabile anche al ricorso straordinario proposto ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen.. E in vero, con specifico riguardo al ricorso straordinario, questa Corte ha affermato che esso "non può essere proposto personalmente dal condannato personalmente, ma a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 193, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore munito di procura speciale e iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione" (Cass. Sez. 5, n. 18315 del 02/05/2019, Rv. 276039)- Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] N CF