Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2021

Cassazione n. 11210/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ne deriva che il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016 - dep. 07/04/2016, Genitore e altro, Rv. 26661701).

Ciò premesso va rilevato che la corte territoriale che - nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente motivo - con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso le tesi difensiva ed ha correttamente ritenuto che fosse stata raggiunta la prova della responsabilità degli imputati in ordine contestata rapina in danno di [OSCURATO:PERSONA] (esercente attività di meretricio) cui era stato sottratto un telefono cellulare ed all' utilizzo illecito di segni distintivi in uso alle forze dell' ordine sulla scorta di plurimi elementi analiticamente richiamati: il contenuto di intercettazioni telefoniche attivate nei confronti degli imputati ove si faceva riferimento ad un telefono cellulare con tastiere con caratteri cinesi di cui lo Scalzo non possedeva il PIN di sblocco; il positioning dei telefoni cellulari in uso agli imputati che li collocava nei pressi dell' abitazione della Chen in orario compatibile con la rapina; il rinvenimento presso la abitazione dello Scalzo della scheda telefonica 340371755 vale a dire la medesima utenza utilizzata per contattare la Chen nonché altra prostituita in precedenza vittima di rapina posta in essere con simili modalità per la quale gli imputati erano stati già condannati.

A fronte di detta ricostruzione la tesi difensiva non è diretta a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. e sopra richiamati.

Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati di cui sopra e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, tutte le censure in questione, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 25 Gennaio 2021_ [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ne deriva che il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016 - dep. 07/04/2016, Genitore e altro, Rv. 26661701). Ciò premesso va rilevato che la corte territoriale che - nell'esaminare i medesimi motivi di doglianza dedotti con il presente motivo - con motivazione esaustiva, logica, congrua e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso le tesi difensiva ed ha correttamente ritenuto che fosse stata raggiunta la prova della responsabilità degli imputati in ordine contestata rapina in danno di [OSCURATO:PERSONA] (esercente attività di meretricio) cui era stato sottratto un telefono cellulare ed all' utilizzo illecito di segni distintivi in uso alle forze dell' ordine sulla scorta di plurimi elementi analiticamente richiamati: il contenuto di intercettazioni telefoniche attivate nei confronti degli imputati ove si faceva riferimento ad un telefono cellulare con tastiere con caratteri cinesi di cui lo Scalzo non possedeva il PIN di sblocco; il positioning dei telefoni cellulari in uso agli imputati che li collocava nei pressi dell' abitazione della Chen in orario compatibile con la rapina; il rinvenimento presso la abitazione dello Scalzo della scheda telefonica 340371755 vale a dire la medesima utenza utilizzata per contattare la Chen nonché altra prostituita in precedenza vittima di rapina posta in essere con simili modalità per la quale gli imputati erano stati già condannati. A fronte di detta ricostruzione la tesi difensiva non è diretta a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. e sopra richiamati. Pertanto non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede quanto alla affermazione della penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati di cui sopra e non essendo configurabile, quindi, la dedotta contraddittorietà della motivazione anche tenuto conto dei poteri del giudice di merito in ordine alla valutazione della prova, tutte le censure in questione, essendo sostanzialmente tutte incentrate su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 25 Gennaio 2021_ [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11210/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris