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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 04328/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] deduce, con un primo motivo, vizio della motivazione e travisamento della prova in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990, non avendo il giudice di merito preso in considerazione le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla assenza di effetto drogante dello stupefacente ceduto e, con secondo motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

Considerato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alla pagina 3 della sentenza gravata, laddove ha affermato che la sostanza ceduta era comunque cocaina e non sostanza del tutto priva di qualunque principio attivo, pertanto non ritenendo credibile la dichiarazione del Bartolini sul fatto che la sostanza non fosse droga; il giudice ha inoltre affermato che le modalità della cessione impediscono di valutare il fatto come di particolare tenuità per la non occasionalità dei reati contestati, per la capacità del ricorrente di rifornirsi velocemente e facilmente di quantità non rilevanti di sostanza stupefacente.

Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 2 Dicembre 2022 Il consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] deduce, con un primo motivo, vizio della motivazione e travisamento della prova in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990, non avendo il giudice di merito preso in considerazione le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla assenza di effetto drogante dello stupefacente ceduto e, con secondo motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Considerato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alla pagina 3 della sentenza gravata, laddove ha affermato che la sostanza ceduta era comunque cocaina e non sostanza del tutto priva di qualunque principio attivo, pertanto non ritenendo credibile la dichiarazione del Bartolini sul fatto che la sostanza non fosse droga; il giudice ha inoltre affermato che le modalità della cessione impediscono di valutare il fatto come di particolare tenuità per la non occasionalità dei reati contestati, per la capacità del ricorrente di rifornirsi velocemente e facilmente di quantità non rilevanti di sostanza stupefacente. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 Dicembre 2022 Il consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 04328/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris