CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10153/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36414/2019 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 54M59 L120 H), domiciliata, ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ., presso la cancelleria della Corte di cassazione. - RICORRENTE – CONTRO l’A GENZIA DELLE ENTRATE – R ISCOSSIONE (codice fiscale 137568810028), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. I [OSCURATO:PERSONA] - CONTRORICORRENTE – E il C [OSCURATO:PERSONA] L ATINA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Piazza del Popolo n. 1. - INTIMATO – per la cassazione della sentenza n. 2532/18/2019 della Commissione tributaria regionale del Lazio (Sezione distaccata di Latina), depositata il 19 aprile 2019, non notificata. U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 23 novembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] : 1. oggetto del contendere è l’ingiunzione di pagamento con cui veniva richiesto il versamento del complessivo importo di 753.681,73 € in relazione a pretese contenute in svariate cartelle esattoriali ed in tre avvisi di debito; 2. la Commissione tributaria regionale del Lazio – Sezione distaccata di Latina –dichiarava il parziale difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione ai tre avvisi di debito ed accoglieva, per il resto, l’appello proposto dall’Agenzia dell’Entrate – Riscossione, assumendo - per quanto ora occupa in relazione ai motivi di impugnazione -che: -andava dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario (in capo al giudice del lavoro) in relazione ai tre avvisi di addebito elencati nell’intimazione impugnata, in quanto aventi ad oggetto crediti dell'Inps; -il procedimento in oggetto non poteva costituire duplicazione del pignoramento mobiliare eseguito in danno della contribuente, in quanto: (i)la società non aveva fornito prova circa la pendenza attuale di un'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto pretese coincidenti con quelle in rassegna; (ii) l'intimazione di pagamento controversa riguardava anche cinque cartelle che non figuravano nel verbale di pignoramento mobiliare del 20 gennaio 2015; (iii) era diverso il quantum dei crediti azionati (l’esecuzione forzata era stata promossa per la soddisfazione di un credito di 725.076,83 €, mentre l’intimazione era stata avanzata per una pretesa di 753.681,73 €); (iv) non risultava essere intervenuto il soddisfacimento anche parziale del credito, per cui non poteva ravvisarsi alcuna preclusione alla notifica dell'ingiunzione di pagamento anche in ragione dell'effetto interruttivo che esso spiegava; (v)la società aveva sollevato contro l’intimazione di pagamento oggetto del giudizio eccezioni concernenti «la pretesa creditoria, le cartelle e quanto è a monte delle cartelle, eccezioni su cui deve pronunziarsi, secondo i criteri di riparto di giurisdizione, il giudice tributario e non quello ordinario il quale sarebbe dunque competente per l’opposizione all’esecuzione», aggiungendo che la contribuente non aveva fornito «contezza dei motivi di opposizione in sede di espropriazione forzata […] (così a pagina n. 3 della sentenza impugnata); (vi) le cartelle di pagamento indicate nell’ingiunzione impugnata erano state tutte regolarmente notificate, il che rendeva le relative pretese non più controvertibili; (vii)non erano decorsi termini di prescrizione in ragione degli atti interruttivi notificati dall'agente della riscossione e cioè le due intimazioni di pagamento, notificate rispettivamente il 22 marzo ed il 25 ottobre 2016; 3. la contribuente propone va ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato il 18/19/20 novembre 2019, formulando cinque motivi di impugnazione; successivamente depositando, in data 10 novembre 2023, memoria ex art. 380-bis.1, cod. proc. civ. con cui ribadiva le conclusioni rese; 4.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resisteva con controricorso notificato il 23 dicembre 2019, chiedendo il rigetto del ricorso 5. il Comune di Latina è restato intimata; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 384, secondo comma, cod. proc. civ. per non avere la Commissione regionale ritenuto dimostrata la pendenza di analogo giudizio innanzi al giudice dell’esecuzione, reputando: -erronea la valutazione fornita in ordine alla dedotta carenza di prova, in quanto l'istante aveva prodotto documentazione idonea a dimostrare la pendenza del giudizio di opposizione all'esecuzione; -errata la valutazione del Giudice dell'appello nella parte in cui aveva ritenuto la non coincidenza dei crediti oggetto dei due giudizi, in quanto vi era totale coincidenza tra le cartelle indicate nel pignoramento e quelle elencate nell’intimazione; - errata la valutazione del Giudice regionale nella parte in cui aveva ritenuto non sussistente la coincidenza degli importi per escludere la identità delle pretese oggetto dei due giudizi, non avendo considerato che l'intimazione che aveva originato il pignoramento risaliva all’anno 2015, mentre l'intimazione di cui si discute era relativa al 2016, il che giustificava la diversa entità dei crediti dedotti, anche considerando le spese di procedura indicate; 2. con la seconda doglianza, l’istante ha eccepito, con riguardo al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, num. 1, cod. proc. civ., laviolazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 362 cod. proc. civ., ponendo in evidenza che «Non è possibile emettere delle plurime intimazioni di pagamento, sulla base delle medesime cartelle esattoriali, tanto più se è in corso avanti al Giudice ordinario il procedimento attinente al merito dell'opposizione all'esecuzione» perché «Ciò verrebbe a creare un conflitto di giurisdizione tra giudici ordinari e speciali ed un pericoloso conflitto di giudicati»(v. pagina n. 12 del ricorso), rappresentando di aver sempre contestato la mancanza di prova delle notifiche delle cartelle esattoriale ed eccependo il giudicato esterno formatosi –dopo il giudizio di merito – a seguito della sentenza n. 38/4/2019 - della Commissione tributaria provinciale che aveva «dichiarato la nullità dell'intimazione di pagamento-reiterata» (v. pagina n. 12 del ricorso); 3. con la terza censura, la contribuente ha denunciato, con riguardo al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 1, cod. proc. civ., «[…] in relazione alla declaratoria di difetto di giurisdizione dei tre avvisi di addebito INPS. Ciò in quanto l'impugnazione della intimazione di pagamento è riservata al [OSCURATO:PERSONA]» (c. pagina n. 13 del ricorso); 4. con il quarto motivo di ricorso la società ha dedotto l’«omessa, o, comunque, insufficiente, motivazione valutazione delle prove con conseguente violazione dell'art. 360 c.p.c. n. 5 che si tramuta in violazione di legge con riferimento all’art. 132 n. 4 c.p.c.», per non aver la Commissione regionale «prestato la dovuta attenzione a quanto dedotto […] da parte appellata e alla documentazione depositata in atti» (v. pagina n. 14 del ricorso); 5. con la quinta ed ultima ragione di impugnazione, la ricorrente ha contestato, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per extapetizione della pronuncia nella parte in cui ha affermato che «in difetto di impugnazione delle cartelle i sottostanti ruoli sono divenuti inoppugnabili», ponendo la ricorrente – di contro - in evidenza di aver dedotto l'omessa notifica delle cartelle prodromiche all’intimazione di pagamento, per cui il Giudice il secondo grado, omettendo di esaminare le eccezioni poste dal contribuente, si è invece pronunciato sulla predetta questione senza che nessuna delle parti l’avesse proposta; 6. il ricorso va rigettato per le seguenti ragioni; 7. vanno esaminati congiuntamente, siccome connessi, i primi due motivi di impugnazione (1: violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. in merito alla dedotta e non riconosciuta duplicazione procedimenti innanzi al giudice ordinario e tributario; 2 conflitto giudicati), i quali non possono essere accolti per le seguenti ragioni; 7.1. il primo motivo difetta innanzitutto di autosufficienza, poiché non riporta il contenuto dell’opposizione all’esecuzione; 7.1.2. il motivo si presenta altresì non specifico, perché non confuta nel dettaglio la decisione della Commissione secondo cui la società, producendo documentazione parziale ed incompleta, non aveva dato conto dei contenuti dei motivi di opposizione all’esecuzione, non consentendo «di individuare l’oggetto del procedimento» (così nella sentenza impugnata); 7.1.3. la censura finisce, poi, con l’esprimere un mero dissenso sulla valutazione fornita dal Giudice regionale circa la mancata prova dell’identità dei giudizi, coinvolgendo la Corte in un inammissibile riesame basato su apprezzamenti di merito, il che rende vale e rendere irrilevante anche il richiamo contenuto nella memoria di cui all’art. 380-bis.1, cod. proc. civ., alla sentenza n. 591/2020 del Tribunale di Latina (emessa in sede di opposizione all’esecuzione) prodotta con detta nota (e di cui non è allegato, né dimostrato il passaggio in giudicato), con cui la ricorrente intenderebbe dimostrare, ancora una volta coinvolgendo un dato fattuale, quanto meno una parziale coincidenza delle cartelle oggetto dell’intimazione in oggetto e di opposizione innanzi al giudice dell’esecuzione; 7.2. anche il secondo motivo non può ricevere seguito; 7.2.1. va premesso che, sino a quando la pretesa non sia soddisfatta, è ben possibile reiterare (anche per interrompere la prescrizione) l’ingiunzione per ottenere il pagamento del credito riportato nelle medesime cartelle esattoriali, laddove il principio di ordine pubblico processuale del ne bis idem, desumibile dall' art. 39 cod. proc. civ., opera in tutt’altra prospettiva, non consentendo che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte sulla stessa domanda (cfr. Cass. Sez. T, 1° giugno 2023, n. 15560, che richiama Cass., Sez. L, 3 aprile 2014, n. 7813 e Cass., Sez. U, 5 aprile 2007, n. 8527); 7.2.2. la sussistenza di un giudicato esterno sulla «[…] nullità della intimazione di pagamento –reiterata […]» (v. pagina n. 12 del ricorso) asseritamente derivante dalla sentenza n. 38/4/2019 della Commissione tributaria è questione mal posta, poichè la ricorrente è venuta meno ai relativi oneri di autosufficienza, avendo omesso di riprodurre nel ricorso, quantomeno, il contenuto essenziale sul tema in oggetto della predetta sentenza, precludendo alla Corte di valutare ex actis la fondatezza dell'eccezione (cfr., tra le tante, Cass., Sez. I, 3 luglio 2023, n. 18655, che richiama Cass., Sez. U., 21 febbraio 2022, n. 5633); 7.2.3. peraltro, nessun giudicato potrebbe utilmente invocarsi, dovendo darsi seguito all’orientamento, più volte espresso da questa Corte, secondo cui esso può formarsi ed essere invocato solo sulle circostanze che hanno costituito oggetto di apprezzamenti di fatto e non anche su questioni giuridiche, giacchè l'attività interpretativa delle norme giuridiche compiuta da un giudice, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può mai costituire limite all’attività esegetica esercitata da un altro giudice (cfr. Cass. Sez. T. 23 marzo 2023, Cass., Sez. V, 7 aprile 2022, n. 11331, che richiama Cass., Sez. 5, 21 ottobre 2013, n. 23723; Cass., Sez. 5, 15 luglio 2016, n. 14509 e Cass., Sez. T., 1° giugno 2021, n. 15215/2021); 7.2.3.1. nella specie, il giudicato è stato invocato in ragione del fatto che la sentenza n. 38/2019 (in relazione ad una diversa intimazione di pagamento n. […] 952, relativa a Tarsu 2004/2005, laddove nella specie la Tarsu 2004/2005 è contenuta nell’avviso n. […] 979) «[…] ha dichiarato la nullità dell’intimazione di pagamento- reiterata – […] (v. pagina n. 12 del ricorso) e quindi in relazione ad una questione strettamente giuridica, su cui, pertanto, valgono le considerazioni di cui sopra; 8.il terzo motivo di impugnazione, concernente il dichiarato (ed in effetti pacifico difetto di giurisdizione in relazione ai crediti INPS) è inammissibile perché totalmente privo di apparato argomentativo, risultando la censura essersi limitata ad assumere che «[…] l’impugnazione della intimazione è riservata al [OSCURATO:PERSONA]», omettendo di considerare e di prendere posizione sulla natura sostanziale della pretesa (addebiti INPS) sottesa all’intimazione di pagamento opposta, che aveva (peraltro correttamente) fatto individuare al Giudice d’appello la giurisdizione del giudice ordinario (giudice del lavoro); 9. risulta inammissibile anche il quarto motivo relativo alla dedotta omessa o insufficiente motivazione, articolata sul rilievo secondo il quale la Commissione «non ha prestato la dovuta attenzione a quanto dedotto», così esprimendo un mero, quanto generico, dissenso rispetto alla valutazione operata dal Giudice regionale e lamentando un vizio di motivazione che non solo non sussiste per quanto sopra illustrato, ma che nemmeno può essere dedotto, dovendo escludersi (in seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54, comma 1, lett. b) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, ratione temporis applicabile) qualunque rilevanza al semplice difetto di "sufficienza" della motivazione [cfr., su tali principi, anche da ultimo, Cass., Sez. T, 31 gennaio 2023, n. 2689 e, tra le tante, a partire da Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053, Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2023, n. 1615, Cass., 1° marzo 2022, n. 6626; Cass., Sez. Trib, 8 agosto 2022 n 24449; Cass., Sez. U. 19 giugno 2018, n. 16159 (p. 7.2.), che menziona Cass., Sez. U. 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., nn. 22229, 22230, 22231, del 2016, Cass., Sez. U, 24 marzo 2017, n. 766; Cass., Sez. U., 9 giugno 2017, n. 14430(p. 2.4.); Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9557 (p. 3.5.), Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476 (che cita, in motivazione, Cass., Sez. U., 18 aprile 2018, n. 9558e Cass., Sez. U., 31 dicembre 2018, n. 33679]; 10. va, infine, rigettato il quinto motivo di impugnazione con cui l’istante ha sostenuto il vizio di extrapetizione nella parte in cui il Giudice dell’appello ha ritenuto cristallizzate le pretese creditorie per omessa impugnazione delle cartelle di pagamento poste a base dell’intimazione; 10.1. detta affermazione, invero, ha costituto un dovuto passaggio argomentativo perché inerente e coerente con la questione, ancora oggetto di controversia (perché assorbita nella decisione del primo Giudice di - sostanziale - inammissibilità dell’ingiunzione per duplicazione della pretesa rispetto a quella oggetto di opposizione all’esecuzione) concernente la dedotta illegittimità delle pretese in oggetto (anche) perché non preceduta dalla notifica della cartella; 10.2. si è dunque trattato di valutazione consentanea al perdurante oggetto del giudizio, per cui non sussiste il vizio di extrapetizione; 11. alla stregua delle valutazioni che precedono il ricorso va, allora, complessivamente rigettato; 12. le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo; 13. va, infine, dato atto che ricorrono i presupposti di cui all’art 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte della ricorrente, in solido tra di loro, di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione nella misura di 10.000,00 € per competenze, oltre accessori e spese che risulteranno