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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 37569/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Messina nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/2/2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto sezione distaccata di Lipari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 febbraio 2020 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, sezione distaccata di Lipari, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l'intervenuta prescrizione del reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. (contestatogli per aver occupato uno spazio del demanio marittimo, collocando un pontile in ferro delle dimensioni di 30 metri per 2, fissato sul fondale marino, nello specchio di mare antistante la particella 193 del foglio di mappa numero 2 sezione di Vulcano, senza titolo autorizzativo; accertato in Lipari, isola di Vulcano, il 28 agosto 2013), per essere decorso il relativo termine massimo quinquennale, decorrente dalla data di commissione del reato, accertato in data 28 agosto 2013, disponendo il dissequestro di quanto sottoposto a vincolo dalla [OSCURATO:PERSONA] di Lipari.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Messina, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato l'errata applicazione di disposizioni di legge penale, in quanto neppure successivamente all'accertamento della realizzazione del reato era stata rilasciata la concessione demaniale per l'occupazione dello specchio di mare, con la conseguente protrazione della condotta illecita fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, trattandosi di reato permanente in relazione al quale era stata formulata una contestazione aperta, con la conseguente erroneità della affermazione dell'avvenuto decorso del termine massimo di prescrizione in data 28 agosto 2018, che invece era stato erroneamente computato a far tempo dalla data dell'accertamento del reato, di cui non era però cessata la permanenza, se non a far tempo dalla pronuncia della sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso del pubblico ministero non è fondato.

2. Il reato di arbitraria occupazione di area demaniale di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. contestato all'imputato ha natura di reato permanente (v.

Sez. 3, n. 6732 del 09/01/2019, Guazzolini, Rv. 275837; Sez. 3, n. 26249 del 26/04/2018, Fabbri, Rv. 273317; Sez. 3, n. 1358 del 30/10/2014, dep. 2015, Iversa, Rv. 261956; Sez. 3, n. 27071 del 29/5/2014, Diotallevi, Rv. 259306; Sez. 3, n. 16417 del 16/03/2010, Apicella, Rv. 246765; Sez. 3, n. 47436 del 6/11/2003, PG in proc.

Armanno, Rv. 227067, nonché, in motivazione, Sez.

U, n. 17178 del 27/02/2002, Cavallaro, Rv. 221398), dal momento che la condotta illecita si compie con il fatto 2 t2 \RIP« della presa di possesso del bene e si protrae per tutto il tempo in cui questa persiste, tanto che il relativo termine di prescrizione non decorre dalla data dell'impossessamento o del suo accertamento, ma dalla data di rilascio della concessione, o da quella dello sgombero, individuandosi in tale momento la cessazione dell'illegittimo uso e godimento di fatto del bene demaniale (Sez. 3, n. 16859 del 16/03/2010, Greco, Rv. 247160; Sez. 3, n. 15657 del 27/02/2008, Cavaliere, Rv. 240154; Sez. 3, n. 26811 del 08/05/2003, Orlando, Rv. 225734), ovvero da quella del sequestro, giacché anche l'apposizione del vincolo di indisponibilità che ne consegue, determinando lo spossessamento dell'autore della •condotta e l'impossibilità di agire sui beni occupati abusivamente, ne impedisce la protrazione, con la conseguente cessazione della permanenza dalla data del sequestro.

3. Ora, nel caso in esame, risulta che all'atto dell'accertamento della occupazione abusiva dell'area appartenente al demanio marittimo, il 28 agosto 2013, venne anche disposto il sequestro delle opere mediante le quali tale occupazione era stata realizzata da parte dell'imputato (costituite da un pontile in ferro fissato nel fondale marino), in tal modo impedendo all'autore della condotta di proseguirla, posto che l'apposizione di tale vincolo su dette opere ha precluso all'agente di protrarre la condotta abusiva, così determinando la cessazione della permanenza.

Ne consegue che la consumazione del reato contestato all'imputato deve ritenersi cessata alla data dell'accertamento e del contestuale sequestro delle opere, e cioè il 28 agosto 2013.

Correttamente, dunque, il termine quinquennale di prescrizione è stato computato a decorrere da tale data, corrispondente a quella di cessazione della consumazione del reato, essendone cessata la permanenza nella stessa data per effetto del sequestro delle opere mediante le quali l'abusiva occupazione dell'area appartenente al demanio marittimo era stata realizzata, con il conseguente corretto rilievo della estinzione per prescrizione del reato contestato.

Anche considerando i 418 giorni di sospensione di tale termine per i vari rinvii d'udienza disposti per impedimento della difesa, per richiesta della stessa e per l'adesione alla astensione delle udienze, tale termine massimo risulta interamente decorso alla data del 20 ottobre 2019, anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata.

4. Ne consegue l'infondatezza del ricorso del pubblico ministero, che deve quindi essere rigettato, non decorrendo il termine di prescrizione del reato contestato dalla data della sentenza di primo grado, come sostenuto nel ricorso, ma dalla data dell'accertamento del reato e del contestuale sequestro delle opere mediante le quali lo stesso è stato commesso, che ne ha fatto cessare la permanenza.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Messina nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/2/2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto sezione distaccata di Lipari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 febbraio 2020 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, sezione distaccata di Lipari, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l'intervenuta prescrizione del reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. (contestatogli per aver occupato uno spazio del demanio marittimo, collocando un pontile in ferro delle dimensioni di 30 metri per 2, fissato sul fondale marino, nello specchio di mare antistante la particella 193 del foglio di mappa numero 2 sezione di Vulcano, senza titolo autorizzativo; accertato in Lipari, isola di Vulcano, il 28 agosto 2013), per essere decorso il relativo termine massimo quinquennale, decorrente dalla data di commissione del reato, accertato in data 28 agosto 2013, disponendo il dissequestro di quanto sottoposto a vincolo dalla [OSCURATO:PERSONA] di Lipari. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Messina, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato l'errata applicazione di disposizioni di legge penale, in quanto neppure successivamente all'accertamento della realizzazione del reato era stata rilasciata la concessione demaniale per l'occupazione dello specchio di mare, con la conseguente protrazione della condotta illecita fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, trattandosi di reato permanente in relazione al quale era stata formulata una contestazione aperta, con la conseguente erroneità della affermazione dell'avvenuto decorso del termine massimo di prescrizione in data 28 agosto 2018, che invece era stato erroneamente computato a far tempo dalla data dell'accertamento del reato, di cui non era però cessata la permanenza, se non a far tempo dalla pronuncia della sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del pubblico ministero non è fondato. 2. Il reato di arbitraria occupazione di area demaniale di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. contestato all'imputato ha natura di reato permanente (v. Sez. 3, n. 6732 del 09/01/2019, Guazzolini, Rv. 275837; Sez. 3, n. 26249 del 26/04/2018, Fabbri, Rv. 273317; Sez. 3, n. 1358 del 30/10/2014, dep. 2015, Iversa, Rv. 261956; Sez. 3, n. 27071 del 29/5/2014, Diotallevi, Rv. 259306; Sez. 3, n. 16417 del 16/03/2010, Apicella, Rv. 246765; Sez. 3, n. 47436 del 6/11/2003, PG in proc. Armanno, Rv. 227067, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 17178 del 27/02/2002, Cavallaro, Rv. 221398), dal momento che la condotta illecita si compie con il fatto 2 t2 \RIP« della presa di possesso del bene e si protrae per tutto il tempo in cui questa persiste, tanto che il relativo termine di prescrizione non decorre dalla data dell'impossessamento o del suo accertamento, ma dalla data di rilascio della concessione, o da quella dello sgombero, individuandosi in tale momento la cessazione dell'illegittimo uso e godimento di fatto del bene demaniale (Sez. 3, n. 16859 del 16/03/2010, Greco, Rv. 247160; Sez. 3, n. 15657 del 27/02/2008, Cavaliere, Rv. 240154; Sez. 3, n. 26811 del 08/05/2003, Orlando, Rv. 225734), ovvero da quella del sequestro, giacché anche l'apposizione del vincolo di indisponibilità che ne consegue, determinando lo spossessamento dell'autore della •condotta e l'impossibilità di agire sui beni occupati abusivamente, ne impedisce la protrazione, con la conseguente cessazione della permanenza dalla data del sequestro. 3. Ora, nel caso in esame, risulta che all'atto dell'accertamento della occupazione abusiva dell'area appartenente al demanio marittimo, il 28 agosto 2013, venne anche disposto il sequestro delle opere mediante le quali tale occupazione era stata realizzata da parte dell'imputato (costituite da un pontile in ferro fissato nel fondale marino), in tal modo impedendo all'autore della condotta di proseguirla, posto che l'apposizione di tale vincolo su dette opere ha precluso all'agente di protrarre la condotta abusiva, così determinando la cessazione della permanenza. Ne consegue che la consumazione del reato contestato all'imputato deve ritenersi cessata alla data dell'accertamento e del contestuale sequestro delle opere, e cioè il 28 agosto 2013. Correttamente, dunque, il termine quinquennale di prescrizione è stato computato a decorrere da tale data, corrispondente a quella di cessazione della consumazione del reato, essendone cessata la permanenza nella stessa data per effetto del sequestro delle opere mediante le quali l'abusiva occupazione dell'area appartenente al demanio marittimo era stata realizzata, con il conseguente corretto rilievo della estinzione per prescrizione del reato contestato. Anche considerando i 418 giorni di sospensione di tale termine per i vari rinvii d'udienza disposti per impedimento della difesa, per richiesta della stessa e per l'adesione alla astensione delle udienze, tale termine massimo risulta interamente decorso alla data del 20 ottobre 2019, anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata. 4. Ne consegue l'infondatezza del ricorso del pubblico ministero, che deve quindi essere rigettato, non decorrendo il termine di prescrizione del reato contestato dalla data della sentenza di primo grado, come sostenuto nel ricorso, ma dalla data dell'accertamento del reato e del contestuale sequestro delle opere mediante le quali lo stesso è stato commesso, che ne ha fatto cessare la permanenza. P.Q.M.