CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 settembre 2023
Cassazione n. 48655/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 13/10/2021, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di danneggiamento e minaccia a p.u., condannandolo alla pena di giustizia. Rilevato che l'unico motivo proposto denunzia genericamente la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle risultanze probatorie acquisite in totale assenza di correlazione critica con la compiuta disamina effettuata dai giudici d'appello ( pagg. 1 e 2) e con l'esposizione delle ragioni poste a fondamento della reiezione dell'impugnazione difensiva in punto di responsabilità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 12 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente