CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 02493/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di TREVISOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Giudice di pace di Treviso ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen., per avere l'imputato riparato il danno ex art. 35 d.lgs. n. 274/2000 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Trieste, deducendo violazione di legge per mancanza grafica di motivazione, non avendo il giudicante specificato le ragioni in fatto e diritto della decisione, nonostante le parti avessero concluso chiedendo l'estinzione del reato per remissione di querela. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte, allegando atto di remissione di querela della persona offesa ([OSCURATO:PERSONA]) nei confronti dell'odierno imputato. 5. Il ricorso della parte pubblica è inammissibile per carenza di interesse. Va qui ribadito il principio secondo il quale, in tema di impugnazioni, è inammissibile il ricorso per cassazione del P.M. con il quale si denunci la nullità di una sentenza di assoluzione per mancanza assoluta della motivazione, non sussistendo alcun interesse all'impugnazione kn difetto di qualsiasi specificazione delle ragioni della erroneità della decisione, ovvero dell'indicazione dello specifico vantaggio perseguito con l'annullamento della medesima (cfr. Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, Rv. 244110 - 01; v. anche Sez. 6, n. 40536 del 14/10/2010, Berforini, Rv. 248687 - 01, in cui la sentenza era costituita dall'intestazione, dalle conclusioni delle parti e dal dispositivo; cfr., sulla stessa linea, Sez. 2, n. 23029 del 27/03/2013 Bousmina, Rv. 256487 - 01, in cui si ribadisce la carenza di interesse all'impugnazione da parte del P.M. che ometta di indicare lo specifico vantaggio pratico perseguito con l'impugnazione). Va aggiunto che, ai fini della sussistenza del necessario interesse ad impugnare, non è sufficiente la mera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata (Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 27627401).Nel caso che occupa, il ricorrente si è limitato a prospettare genericamente e astrattamente il vizio di mancanza di motivazione, senza specificare alcun concreto pregiudizio meritevole di essere eliminato mediante l'invocato annullamento dell'impugnato provvedimento. 6. Il ricorso è, pertanto, inammissibile ai sensi dell'art. 591, lett. a), cod. proc. pen., in relazione alla disposizione di cui all'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., che stabilisce che per proporre impugnazione è necessario avervi interesse. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 15 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] CEPOGITATO!1C --- GASs4 1ERIA oggi• 1, .,..... 1( /