CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 20592/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure sulla motivazione della sentenza sono proposte per ragioni non consentite, riproduttive di questioni in fatto incensurabilmente vagliate dal giudice di merito ( v. pg. 4 e sg. della sentenza) che ha ritenuto manifestamente infondata la versione degli imputati appellanti circa la preordinazione da parte del Filomeno sia dal punto di vista logico che considerando il referto medico rilasciato allo stesso Filomeno in relazione alla violenta aggressione di cui era stato vittima; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11.3.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA] DE,P0SiTATO [OSCURATO:PERSONA] % El:»023-1A IL ____