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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 16 febbraio 2026

Cassazione n. 26778/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

VeronaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate per iscritto in data 16/04/2026 dal SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senzarinvio dell’ordinanza impugnata e del decreto di convalida del sequestro, conrestituzione della patente al ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Verona ha respinto la richiesta diriesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto, emesso dallocale Pubblico ministero in data 16 febbraio 2026, di convalida del sequestroprobatorio della patente di guida senegalese rinvenuta in suo possesso,confermando l’apprensione del documento quale corpo del reato di falso incertificazione amministrativa commesso da privato provvisoriamente ascrittogli.Secondo l’addebito, il ricorrente aveva esibito alla Polizia locale di Bovolone,nel corso di un controllo, una patente di guida senegalese, rilasciata il 14 giugno2023, che gli operanti avevano ritenuto “non conforme ai riferimenti autentici”.

Ildocumento era stato posto sotto sequestro dalla Polizia giudiziaria ai sensi dell’art.354 cod. proc. pen. e la relativa convalida era stata giustificata dal Pubblicoministero con il riferimento alla necessità di espletare su di esso eventualiaccertamenti tecnici.2.

Il proposto ricorso per cassazione consta di due motivi.2.1.

Il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 125, comma 3, 253,comma 1, e 324 cod. proc. pen.

Eccepisce l’apparenza della motivazionerassegnata a corredo della sussistenza del fumus commissi delicti: neppurel’ordinanza impugnata avrebbe, infatti, indicato i concreti elementi fattuali atti adoffrire un plausibile fondamento all’ipotizzata falsità del documento, essendosi ilCollegio di merito supinamente adagiato sull’anodina giustificazione della nongenuinità della patente sequestrata addotta dagli organi procedenti, limitatisi ariferire della sua “non conformità ai riferimenti autentici”, senza specificare néquale modello autentico fosse stato utilizzato per la comparazione, né qualidifformità rispetto ad esso fossero state riscontrate.

Donde, l’ulteriore riferimentoa un “controllo più accurato” svolto presso il comando di polizia, nonaccompagnato dal richiamo a riscontri documentali o a indicazioni, comunque,verificabili, non consentirebbe di seguire l’iter logico-giuridico seguito dal Tribunalea sostegno della decisione assunta sul punto.2.2.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 125 e 324 cod. proc.pen. in relazione all’art. 111 Cost., perché l’ordinanza impugnata avrebbe eluso ilconfronto con una deduzione difensiva potenzialmente decisiva: ossia, quella conla quale si era evidenziato come, contestualmente all’adozione del sequestro dellapatente estera, in quanto ritenuta corpo del reato di contraffazione di unacertificazione amministrativa, fosse stata elevata nei confronti del ricorrente lacontestazione di mancata conversione o validazione della patente medesima.Illecito amministrativo, questo, che presupponeva la validità del titolo di guidarilasciato dall’autorità straniera e, dunque, incompatibile con l’ipotizzata falsità deldocumento oggetto di sequestro penale.3.

Con memoria depositata in Cancelleria tramite PEC in data 11 maggio 2026,il difensore del ricorrente ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1.

Secondo il diritto vivente il ricorso per cassazione contro ordinanzeemesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo perviolazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores iniudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali darendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tuttomancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezzae quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice(Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01).2.

Nel caso di specie, la motivazione rassegnata dal Tribunale del riesamein punto di sussistenza del fumus del delitto di falso in certificazioneamministrativa commesso dal privato, oggetto di addebito nei confronti di MoussaGueye, è affetta da apparenza in ragione della sua apoditticità.2.1.

Manca, infatti, di qualsivoglia indicazione sia del documento diriferimento utilizzato per la comparazione della patente senegalese, ritenuta falsaed oggetto di sequestro, sia di quali fossero le specifiche difformità concretamenteriscontrate rispetto ad esso.

In difetto di tali indicazioni la funzione di controllosulla legittimità dell’apprensione della res per ragioni di giustizia si rivela come unmero flatus vocis, non essendo consentito alcun tipo di verifica dell’iter logicoseguito dal Tribunale ai fini dell’apprezzamento del fumus commissi delicti, cheresta così ancorato a una postulazione indimostrata, sfornita di adeguato supportoindiziario.2.2.

La rilevata apparenza della motivazione si manifesta vieppiùconclamata in ragione del silenzio serbato dal Tribunale in ordine all’obiezione,potenzialmente decisiva, avente ad oggetto l’incompatibilità tra la contestazionedell’illecito penale di contraffazione della patente di guida estera sequestrata alricorrente e la contestazione dell’illecito amministrativo di mancata conversione ovalidazione nel termine stabilito della medesima patente.2.3.

L’omesso confronto con tale rilievo difensivo rivela, altresì, che ilTribunale ha omesso di attenersi alle indicazioni direttive, impartite tanto dalGiudice delle leggi (Corte cost., ordinanza n. 153 del 2007) che dal diritto vivente(con la sentenza a Sezioni Unite n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv.206657), secondo cui nella valutazione del "fumus commissi delicti" il giudice delriesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, madeve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanzeprocessuali, delle contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta edell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, siapur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria,e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare lafondatezza dell'accusa (Sez. 3, n. 8152 del 12/12/2023, dep. 2024, Bonacci, Rv.285966 – 01; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927– 01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433 – 01; Sez. 5, n.49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677 – 01; Sez. 5, n. 28515 del21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921 – 01; Sez. 6, n. 35786 del 21/06/2012,Buttini, Rv. 254394 – 01; Sez. 4, n. 15448 del 14/03/2012, Vecchione, Rv. 253508– 01; Sez. 3, n. 26197 del 05/05/2010, Bressan, Rv. 247694 – 01).3.

Per tutto quanto sopra argomentato s’impone l’annullamento delprovvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Verona.

P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale diVerona.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
VeronaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate per iscritto in data 16/04/2026 dal SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senzarinvio dell’ordinanza impugnata e del decreto di convalida del sequestro, conrestituzione della patente al ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Verona ha respinto la richiesta diriesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto, emesso dallocale Pubblico ministero in data 16 febbraio 2026, di convalida del sequestroprobatorio della patente di guida senegalese rinvenuta in suo possesso,confermando l’apprensione del documento quale corpo del reato di falso incertificazione amministrativa commesso da privato provvisoriamente ascrittogli.Secondo l’addebito, il ricorrente aveva esibito alla Polizia locale di Bovolone,nel corso di un controllo, una patente di guida senegalese, rilasciata il 14 giugno2023, che gli operanti avevano ritenuto “non conforme ai riferimenti autentici”. Ildocumento era stato posto sotto sequestro dalla Polizia giudiziaria ai sensi dell’art.354 cod. proc. pen. e la relativa convalida era stata giustificata dal Pubblicoministero con il riferimento alla necessità di espletare su di esso eventualiaccertamenti tecnici.2. Il proposto ricorso per cassazione consta di due motivi.2.1. Il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 125, comma 3, 253,comma 1, e 324 cod. proc. pen. Eccepisce l’apparenza della motivazionerassegnata a corredo della sussistenza del fumus commissi delicti: neppurel’ordinanza impugnata avrebbe, infatti, indicato i concreti elementi fattuali atti adoffrire un plausibile fondamento all’ipotizzata falsità del documento, essendosi ilCollegio di merito supinamente adagiato sull’anodina giustificazione della nongenuinità della patente sequestrata addotta dagli organi procedenti, limitatisi ariferire della sua “non conformità ai riferimenti autentici”, senza specificare néquale modello autentico fosse stato utilizzato per la comparazione, né qualidifformità rispetto ad esso fossero state riscontrate. Donde, l’ulteriore riferimentoa un “controllo più accurato” svolto presso il comando di polizia, nonaccompagnato dal richiamo a riscontri documentali o a indicazioni, comunque,verificabili, non consentirebbe di seguire l’iter logico-giuridico seguito dal Tribunalea sostegno della decisione assunta sul punto.2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 125 e 324 cod. proc.pen. in relazione all’art. 111 Cost., perché l’ordinanza impugnata avrebbe eluso ilconfronto con una deduzione difensiva potenzialmente decisiva: ossia, quella conla quale si era evidenziato come, contestualmente all’adozione del sequestro dellapatente estera, in quanto ritenuta corpo del reato di contraffazione di unacertificazione amministrativa, fosse stata elevata nei confronti del ricorrente lacontestazione di mancata conversione o validazione della patente medesima.Illecito amministrativo, questo, che presupponeva la validità del titolo di guidarilasciato dall’autorità straniera e, dunque, incompatibile con l’ipotizzata falsità deldocumento oggetto di sequestro penale.3. Con memoria depositata in Cancelleria tramite PEC in data 11 maggio 2026,il difensore del ricorrente ha insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1. Secondo il diritto vivente il ricorso per cassazione contro ordinanzeemesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo perviolazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores iniudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali darendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tuttomancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezzae quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice(Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01).2. Nel caso di specie, la motivazione rassegnata dal Tribunale del riesamein punto di sussistenza del fumus del delitto di falso in certificazioneamministrativa commesso dal privato, oggetto di addebito nei confronti di MoussaGueye, è affetta da apparenza in ragione della sua apoditticità.2.1. Manca, infatti, di qualsivoglia indicazione sia del documento diriferimento utilizzato per la comparazione della patente senegalese, ritenuta falsaed oggetto di sequestro, sia di quali fossero le specifiche difformità concretamenteriscontrate rispetto ad esso. In difetto di tali indicazioni la funzione di controllosulla legittimità dell’apprensione della res per ragioni di giustizia si rivela come unmero flatus vocis, non essendo consentito alcun tipo di verifica dell’iter logicoseguito dal Tribunale ai fini dell’apprezzamento del fumus commissi delicti, cheresta così ancorato a una postulazione indimostrata, sfornita di adeguato supportoindiziario.2.2. La rilevata apparenza della motivazione si manifesta vieppiùconclamata in ragione del silenzio serbato dal Tribunale in ordine all’obiezione,potenzialmente decisiva, avente ad oggetto l’incompatibilità tra la contestazionedell’illecito penale di contraffazione della patente di guida estera sequestrata alricorrente e la contestazione dell’illecito amministrativo di mancata conversione ovalidazione nel termine stabilito della medesima patente.2.3. L’omesso confronto con tale rilievo difensivo rivela, altresì, che ilTribunale ha omesso di attenersi alle indicazioni direttive, impartite tanto dalGiudice delle leggi (Corte cost., ordinanza n. 153 del 2007) che dal diritto vivente(con la sentenza a Sezioni Unite n. 23 del 20/11/1996, dep. 1997, Bassi, Rv.206657), secondo cui nella valutazione del "fumus commissi delicti" il giudice delriesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, madeve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanzeprocessuali, delle contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta edell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, siapur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria,e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare lafondatezza dell'accusa (Sez. 3, n. 8152 del 12/12/2023, dep. 2024, Bonacci, Rv.285966 – 01; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927– 01; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Macchione, Rv. 265433 – 01; Sez. 5, n.49596 del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677 – 01; Sez. 5, n. 28515 del21/05/2014, Ciampani, Rv. 260921 – 01; Sez. 6, n. 35786 del 21/06/2012,Buttini, Rv. 254394 – 01; Sez. 4, n. 15448 del 14/03/2012, Vecchione, Rv. 253508– 01; Sez. 3, n. 26197 del 05/05/2010, Bressan, Rv. 247694 – 01).3. Per tutto quanto sopra argomentato s’impone l’annullamento delprovvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Verona. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale diVerona.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]
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