CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2023
Cassazione n. 32145/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Propone ricorso in cassazione [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo di ricorso: inosservanza della legge e omessa motivazione in ordine all'omessa valutazione dell'offensività della condotta (idoneità della sostanza a produrre un effetto drogante). 2. Il ricorso risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l'erronea qualificazione giuridica del fatto; per l'eccepito vizio di motivazione relativamente alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. (per la mancanza di offensività della condotta) il ricorso risulta, quindi, inammissibile. Lo stesso, peraltro, risulta generico in quanto non si riferisce a prove acquisite nel processo, ma affronta la questione in modo solo teorico. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 14/04/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente