CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26067/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. Salvadori, che hachiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;letta la richiesta di trattazione in camera di consiglio partecipata proposta dalladifesa, Avv. A. Staniscia, respinta con provvedimento presidenziale del 17febbraio 2026RITENUTO IN FATTO1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma harespinto l ’ istanza di affidamento in prova terapeutico proposta da[OSCURATO:PERSONA]detenuto in esecuzione della pena di anni sette, mesi due egiorni diciassette di reclusione per il reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del1990.2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso percassazione per il tramite del difensore, il condannato, affidando il ricorso ad ununico, articolato motivo con il quale si denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione agli artt. 27, 32 Cost. e 94 TU Stup.Dopo aver riportato la motivazione del Tribunale e la giurisprudenza dilegittimità in tema di affidamento terapeutico, il ricorso ripercorre le risultanzedella certificazione sanitaria rilasciata dal Serd dell'Istituto penitenziario ove ildetenuto è ristretto, del 27 maggio 2024 (cfr. p. 7 e ss. del ricorso), richiamandoanche gli esiti della valutazione psicopatologica, della valutazione sociale, nonchéi dati diagnostico-anamnestici necessari per determinare la dipendenza dasostanze psicotrope, concludendo, secondo la ricostruzione della documentazionein atti, per l'accertata dipendenza da cocaina in ambiente controllato.Il ricorso riporta, altresì, gli esiti della relazione del medesimo Serd del 17settembre 2025 e rimarca che il ricorrente ha cominciato ad assumere sostanzastupefacente del tipo cocaina all'età di 18 anni, a frequentare il Serd competenteper territorio dal 2012 al 2019 anno in cui è stato ristretto in carcere ove risultaseguito dal medesimo Servizio, fino al 7 maggio 2023 in regime detentivo, daquello territorialmente competente durante la vigenza degli arresti domiciliari e,infine, dal Serd dell’Istituto ove attualmente è ristretto.La certificazione sanitaria acquisita, secondo il ricorrente, attesta ladipendenza da cocaina in ambiente controllato sicché si contesta la motivazionenella parte in cui afferma che lo stato di tossicodipendenza del ricorrente non èIn ogni caso, si richiama il comma 3 dell'art. 94 TU Stup. che conferisce alTribunale di sorveglianza poteri istruttori atti ad ottenere opportuniapprofondimenti e accertamenti ove vi sia eventuale contrasto con le risultanzedocumentali.In punto pericolosità sociale, si riporta la giurisprudenza di legittimità intema di affidamento in prova e si ritiene estesa a quello in casi particolari, cherichiama la necessità di una valutazione della condotta successiva al reato, deicomportamenti attuali, della condotta carceraria dei risultati dell'indagine sociofamiliare del detenuto, segnalando che è sufficiente, dal punto di vista deirisultati dell'osservazione della personalità, che il processo dire revisione criticasia stato soltanto avviato.Infine, si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo la quale necessitaricavare gli elementi di giudizio dalle relazioni provenienti dagli organi deputatiall'osservazione del condannato.Si deduce che il ricorrente è stato sottoposto alla misura della custodiacautelare in carcere dal 28 novembre 2019 al 7 maggio 2023 e poi a quella degliarresti domiciliari sino al 21 giugno 2023, avendo fatto ingresso nell'odiernoIstituto penitenziario in data 22 giugno 2023. Sicché, tutte le segnalazioni dipolizia che sono menzionate nel provvedimento non possono che essere risalentia periodo antecedente al 28 novembre 2019.I fatti oggetto del cumulo risalgono al 2018, inoltre il ricorrente non è statocondannato per estorsione aggravata ma per tentata estorsione comeriqualificata in secondo grado.Si riportano, infine, gli esiti della relazione di sintesi del 12 maggio 2025 conriferimento alla condotta penitenziaria serbata dal ricorrente (v. p. 16 e ss.),nonché la relazione della psicologa e criminologa ex art. 80 Ord. pen. (v. p. 20) ela relazione di sintesi del 24 settembre 2025.Si segnala che il Tribunale non ha tenuto conto di tali dati istruttorireputando ancora acerba e, comunque, poco congruente la revisione critica evalorizza l’unica nota negativa, risalente al 19 luglio 2024, quanto allaperquisizione detentiva e al reperimento di uno smartphone, completo di caricabatteria e auricolari, reputando detto episodio significativo nel senso di nonpotersi escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, S. Salvadori, ha fattorequisitoria scritta con la quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Va anzitutto rilevato che la discussione in camera di consiglio partecipata,richiesta dalla Difesa, non è stata autorizzata trattandosi di procedimentoinstaurato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. che non prevede la possibilità diconversione del rito in quello a trattazione partecipata.1.1. Ciò posto, il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.In relazione all’affidamento in prova per fini terapeutici, è noto che l’art. 94TU Stup., ai fini della concessione della misura per proseguire ovverointraprendere l’attività terapeutica, richiede due requisiti: da un lato, lasussistenza dello stato di tossicodipendenza, di tipo soggettivo, certificato da unastruttura sanitaria competente, dall’altro, il rispetto dei limiti quantitativi di penaresidua da espiare, di tipo oggettivo. Una volta accertata la sussistenza di siffattirequisiti, il giudice è tenuto ad effettuare una valutazione complessa sullapossibilità di conseguire le finalità del programma terapeutico, considerata lapericolosità del soggetto e la propensione del trattamento a realizzare l’effettivoreinserimento sociale del condannato (cfr. Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017, dep.2018, Rv. 273293 01; Sez. 1, n. 53761 del 22/09/2014, Rv. 261982).Nella complessa valutazione rientra anche il giudizio di idoneità delprogramma terapeutico proveniente da una struttura sanitaria pubblica, chedeve corredare necessariamente l’istanza di ammissione al beneficio, sebbenenon sia vincolante per il giudice, essendo lo stesso soggetto solo alla legge (cfr.Sez. 1, n. 53761 del 22/09/2014, Rv. 261982-01).1.2. Ciò premesso, si rileva che la motivazione assume che la condizione ditossicodipendenza, da un lato, non sarebbe attuale e, dall’altro, che questa non èstata mai accompagnata dalla serietà di un percorso riabilitativo di recupero.Tuttavia, sul primo punto della decisione si rileva che la Difesa denunciatravisamento della documentazione sanitaria quanto all’attualità della condizionedi tossicodipendenza.Pare al Collegio invero che la conclusione cui è giunto il Tribunale disorveglianza non si confronti compiutamente con il contenuto della relazione cheil ricorrente riporta in allegato (v. p. 37) e con lastoria sanitaria che si traedall’esame complessivo della documentazione allegata.In particolare, dalla relazione di sintesi e aggiornamento del programma, delsettembre 2025, sembra emergere che il competente Servizio per le patologie dadipendenza abbia confermato la necessità di accedere a programma comunitarioper affrancarsi dalla dipendenza da sostanze (cfr. all. 8 e 9 della produzionedifensiva). Anche la precedente relazione di sintesi, del maggio 2025, dell’equipefa riferimento all'affidamento al Serd interno del detenuto, dall'avvio delladetenzione fin dal 2023, per problematiche relative a dipendenza da sostanze (v.all. 8 della produzione difensiva).Infine, dalla valutazione psicologica sulla dipendenza da sostanze svoltadalla Asl competente, nel settembre 2025, risulta una condizione di tossicomaniafin dall'età di 18 anni da cocaina, con un uso giornaliero, l'uso sporadico dimdma, nonché disturbo di personalità da dipendenza delle sostanze psicotrope,con valutazione positiva del proposto programma terapeutico residenzialeindividualizzato (cfr. all. 6 della produzione difensiva nonché all. 5 da cui risultaanche certificato di dipendenza da cocaina in ambiente controllato risalente al2024).Quanto al secondo punto della motivazione, alla luce della complessivadocumentazione, la motivazione circa il bilanciamento tra la descritta condizionee la pericolosità del condannato appare scarna anche a fronte della premessa delsintetico provvedimento di rigetto, dove si dà atto del comportamento regolaretenuto dal detenuto nell’Istituto di pena, finendo per dare risalto decisivo, inpunto responsabilità, al pur significativo episodio che, invero, il ricorrente noncontesta, ma che risale al 2024.Anche il rilievo assegnato dal Tribunale, circa la ritenuta pericolosità delcondannato, alla nota della competente Questura, del 10 giugno 2025, apparenon puntualmente motivato, tenuto conto che i segnalati, numerosi reati, anchegravi, che si ricavano dalla nota indicata, non sono precisamente datati e che gliepisodi riportati che hanno dato luogo all’adozione, nei confronti del ricorrente, diDASPO con termine al 2029 e all’applicazione nei suoi confronti di misuracautelare sono indicati come risalenti al 2019, quindi non attuali.2. Segue l’annullamento del provvedimento impugnato perché il giudice delrinvio, nella piena libertà dell’esito, integri la motivazione sui punti indicati nel §1.2. Con oscuramento dei dati sensibili in ragione delle condizioni di salute delcondannato che si commentano. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Roma.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBARBARA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.