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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 24728/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del suo legale rappresentante avverso il decreto emesso dal Tribunale di Caltanissetta il 65/07/2023; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del decreto impugnato: [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso il provvedimento con cui non è stata accolta la richiesta di ammissione al passivo dell'amministrazione giudiziaria nell'ambito del procedimento di prevenzione nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], soggetto ritenuto coinvolto in un traffico di sostanze stupefacenti e al reimpiego dei proventi dell'attività criminosa relativa agli stupefacenti.

Si procede per due crediti rispettivamente di euro 5,353,01 derivante dal saldo di un conto corrente bancario, affidato per 6.000 euro, e di euro 16,160,89 quale residuo di un prestito.2.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. articolando tre motivi.

In punto di fatto si premette che: - il conto corrente bancario interessato era stato aperto il 20.2.2018; - il prestito era stato invece concesso il 27.4.2018; - il sequestro di prevenzione fu disposto il 13.2.2019.

2.1. In tale quadro di riferimento con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al tema della strumentalità del credito fatto valere dalla Banca.

Secondo il Tribunale, la concessione del prestito pari a 20.000 euro, oltre alla somma giacente sul conto corrente, avrebbero aumentato la possibilità di incrementare i traffici delittuosi relativi alle sostanze stupefacenti in capo al sodalizio, di cui faceva parte il proposto.

Si tratterebbe di una motivazione generica che non tiene conto dell'assenza di collegamento temporale tra la concessione del credito e l'attività criminale, consideratq l'irrisorietà degli importi e che solo nel 2019 sarebbero emersi i profili di pericolosità sociale.

Si aggiunge che l'accertamento della buona fede presuppone quello della strumentalità del credito e che, dunque, la mancanza di strumentalità del credito sarebbe di per sè sufficiente per l'ammissione al passivo.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al requisito della buona fede.

Secondo il Tribunale, [OSCURATO:SOCIETA], con una adeguata istruttoria, avrebbe dovuto rilevare che Marchese era soggetto gravato da precedenti penali, era stato già sottoposto a misura di prevenzione nel 2014, aveva violato gli obblighi imposti da detta misura e che per ciò era stato tratto in arresto nel 2015: ciò sarebbe stato notorio.

Assume invece la ricorrente che l'affermazione secondo cui le vicende giudiziarie del Marchese a Caltanissetta fossero note sarebbe apodittica, atteso che le operazioni di polizia che avevano condotto all'applicazione della misura di prevenzione furono condotte dalla Polizia di Brescia solo nel settembre del 2019.

Dunque la banca nel 2018 non poteva essere a conoscenza di alcunchè.

Né la banca, quanto al procedimento del 2014, poteva compiere accertamenti su tutte le altre banche dell'intero territorio nazionale; si aggiunge che, al momento della costituzione dei due rapporti, Marchese era un soggetto libero.

2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al c.d. merito creditizio.

Lo stesso Tribunale avrebbe riconosciuto l'esiguità degli importi e che nei riguardi di Marchese non vi era nessuna segnalazione pregiudizievole; il cliente era titolare di partecipazioni in società che operavano regolarmente senza esposizioni debitorie e le due operazioni di credito erano operazioni ordinarie.Dunque, non vi era nessuna percezione della pericolosità sociale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è fondato.

2. La Corte di cassazione ha già spiegato che: -ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera b) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 la confisca non pregiudica la garanzia patrimoniale assicurata, ex art 2740 cod. civ. dai beni ablatí avuto riguardo ai crediti dei terzi che non siano risultati "strumentali all'attività illecita svolta dal proposto", sintomatica della relativa pericolosità sociale, o a quella attività "che ne costituisce il frutto o il reimpiego", salvo che, in quest'ultimo caso, il creditore "non dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento"; - il profilo della strumentalità - o meno - della operazione creditizia rispetto alla realizzazione o alla prosecuzione della attività illecita riferibile al proposto, oggetto di apprezzamento nell'ambito della procedura che ha determinato la confisca, si interseca dunque con quello, tuttavia diverso e logicamente successivo, relativo alla buona fede del creditore che propone la domanda di insinuazione; - il profilo oggettivo - come detto giuridicamente distinto- della strumentalità, rappresenta una indefettibile precondizione del successivo scrutinio relativo alla buona fede del creditore e deve essere oggetto di un pregiudiziale accertamento da parte del Tribunale, il quale è tenuto a motivare sul punto attraverso una rigorosa ricostruzione della relativa vicenda negoziale, e, in tale contesto, ad evidenziare gli elementi fattuali dimostrativi della ritenuta strumentalità (Sez. 6, n. 27692 del 19/05/2021, Siena N.P.L., non massinnata sul punto); - l'accertamento del requisito oggettivo della strumentalità risente delle diverse dinamiche fattuali sottese alla situazione di volta in volta apprezzata: può infatti modularsi in modo diverso, facendo anche leva su presunzioni semplici, laddove, al momento della instaurazione della vicenda negoziale o in coincidenza con snodi di rilievo del relativo rapporto obbligatorio, potevano ritenersi già emersi, in termini di contestualità o di immediata contiguità temporale, elementi sintomatici dell'inquinamento criminale; - solo successivamente all'accertamento della strumentalità del credito rispetto all'attività illecita, incombe al creditore, per far valere il proprio diritto, l'onere di dimostrare la ignoranza in buona fede di tale nesso di strumentalità (Sez. 6 n. 36690 del 30/06/2015, Rv 265606; Sez. 6, n.55715 del 23/11/2017, Rv 272232); - in particolare, il creditore ha l'onere di provare di avere ignorato in buona fede tale nesso di strumentalità, prestando un affidamento incolpevole nella relativa operazione negoziale;- la legge (art. 52, comma 3, del citato d.lgs. n. 159 del 2011) indica i criteri in base ai quali valutare la buona fede, precisando che il giudice deve tenere conto «delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi».

Il convincimento del terzo sulla situazione apparente deve essere incolpevole e la relativa indagine sul punto deve compiersi caso per caso con riferimento alla ragionevolezza dell'affidamento, che non potrà essere invocato da chi versi in una situazione di negligenza, ad esempio per avere notevolmente trascurato l'osservanza di obblighi derivanti dalla stessa legge (artt. 1175, 1176, 1189, 1337, 1341, 1366, 1375, 1393, 1396 e 1429 cod. civ.) ovvero per non avere osservato comuni norme di prudenza attraverso cui accertarsi della realtà delle cose, anziché affidarsi alla mera apparenza dei fatti (in questo senso cfr. Sez. 6, n. 50018 del 17/09/2015, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 265930; Sez. 2, n. 10770 del 29/01/2015, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., Rv. 263297; Sez. 6, n. 2334 del 15/10/2014, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 263281; Sez. 1, n. 2501 del 14/01/2009, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a, Rv. 242817).

Un onere di diligenza che è proporzionato alle connotazioni soggettive del creditore istante, così come precisato dal citato terzo comma dell'art. 52.

3. Con specifico riferimento alle ipotesi in cui il creditore ricorrente sia un istituto di credito, si è condivisibilmente affermato che "la buona fede assume rilievo non tanto in funzione dell'affidabilità di un determinato soggetto a far fronte al proprio debito, ma nel quadro di un giudizio di meritevolezza del perdurante riconoscimento di un credito, pur originato da causali implicanti il coinvolgimento in affari di criminalità".

Da ciò discende la necessità di un riscontro ex post della mancanza di elementi tali da far ritenere al momento della concessione del credito concretamente plausibile agli occhi del creditore quel nesso di strumentalità (Sez. 6, n. 25505 del 02/03/2017, cit.).

Si è rimarcato che gli operatori bancari esperti nelle norme e negli usi bancari nonché nella normativa in materia di reimpiego o riciclaggio di attività illecite, nella concessione del credito si attengono normalmente ad un livello di diligenza piuttosto elevato, essendo tenuti a verificare l'affidabilità di coloro che richiedono il finanziamento attraverso la richiesta e l'esame di tutta la documentazione necessaria per garantire opportunamente la banca (Sez. 6, n. 50018 del 17/09/2015, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a, Rv. 265930).

La buona fede, dunque, in siffatte situazioni non può che passare dalla regolarità delle attività di istruzione della pratica, secondo le comuni regole e prassi bancarie, nonché dal rispetto della normativa antiriciclaggio (Sez. 6, n. 36690 del 30/06/2015, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 265606).In particolare, l'inosservanza degli obblighi gravanti sull'operatore del settore non rileva in quanto tale, ma deve lasciar configurare un nesso tra il mancato rispetto di detti obblighi e la mancata conoscenza del nesso di strumentalità prima dell'erogazione del credito (Sezione 2, n. 7879 del 30 gennaio 2020, n.m.).

La buona fede deve escludersi non solo quando la banca fosse a conoscenza del nesso di strumentalità all'atto della erogazione del credito, ma anche quando l'ignoranza dipenda da colpa, ossia quando avrebbe potuto venire a conoscenza di tale nesso con l'ordinaria diligenza ed in particolare rispettando gli obblighi ai quali viene fatto riferimento nel citato comma.

Dunque, quello della strumentalità del credito e della buona fede soggettiva sono profili giuridicamente distinti che, tuttavia, presentano interferenze probatorie inevitabili e richiedono al Giudice accertamenti e oneri motivazionali rigorosi ma non scissi, cioè non slegati dal senso complessivo della vicenda. h .

Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, essendosi limitato ad affermare che: a) la concessione dei crediti per cui si procede avrebbe contribuito alla possibilità di incrementare i traffici di sostanze stupefacenti in capo al sodalizio criminoso, di cui avrebbe fatto parte il proposto; b) a fronte di una misura di prevenzione personale del 19/09/2018 e di un decreto di sequestro del 13/02/2019, cioè successive di mesi rispetto alla erogazione delle somme, la buona fede sarebbe esclusa in ragione della sottoposizione del Marchese già nel 2014 ad una misura di prevenzione personale e del successivo arresto nel 2015 per la violazione delle prescrizioni relative a detta misura; c) detti fatti sarebbero stati noti e conoscibili con una adeguata attività istruttoria.

Si tratta di una motivazione obiettivamente viziata in quanto meramente assertiva, non essendo affatto chiaro: a) perché quei rapporti bancari, costituiti nel 2018, e quelle somme non ingenti avrebbero favorito l'attività illecita; b) quali sarebbero, in particolare, gli elementi fattuali dimostrativi della ritenuta strumentalità di quelle somme erogate rispetto all'attività illecita in cui sarebbe stato coinvolto Marchese; c) perché la circostanza che quel soggetto fosse stato sottoposto a misura di prevenzione personale quattro anni prima avrebbe dovuto indurre a ritenere che Marchese fosse ancora un soggetto pericoloso, coinvolto in traffici delittuosi, ove si consideri che il successivo sequestro di prevenzione è stata disposto dopo oltre un anno dalla concessione dei crediti; d) quali sarebbero stati gli elementi concreti che, con la diligenza richiesta, avrebbero potuto essere verificati e che invece non lo sono stati, tenuto conto che, rispetto alla erogazione del credito, anche la misura di prevenzione personale è stata successivamente disposta a distanza di molteplici mesi.

Una motivazione sbrigativa e una non corretta applicazione della legge.5.- Ne consegue che il decreto impugnato deve essere annullato.

Il Tribunale, in sede di giudizio di rinvio, farà applicazione dei principl indicati e verificherà se i due crediti per cui si procede debbano o meno essere ammessi allo stato passivo.

P. Q. M. Annulla il decreto i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del suo legale rappresentante avverso il decreto emesso dal Tribunale di Caltanissetta il 65/07/2023; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del decreto impugnato: [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Caltanissetta ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso il provvedimento con cui non è stata accolta la richiesta di ammissione al passivo dell'amministrazione giudiziaria nell'ambito del procedimento di prevenzione nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], soggetto ritenuto coinvolto in un traffico di sostanze stupefacenti e al reimpiego dei proventi dell'attività criminosa relativa agli stupefacenti. Si procede per due crediti rispettivamente di euro 5,353,01 derivante dal saldo di un conto corrente bancario, affidato per 6.000 euro, e di euro 16,160,89 quale residuo di un prestito.2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. articolando tre motivi. In punto di fatto si premette che: - il conto corrente bancario interessato era stato aperto il 20.2.2018; - il prestito era stato invece concesso il 27.4.2018; - il sequestro di prevenzione fu disposto il 13.2.2019. 2.1. In tale quadro di riferimento con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al tema della strumentalità del credito fatto valere dalla Banca. Secondo il Tribunale, la concessione del prestito pari a 20.000 euro, oltre alla somma giacente sul conto corrente, avrebbero aumentato la possibilità di incrementare i traffici delittuosi relativi alle sostanze stupefacenti in capo al sodalizio, di cui faceva parte il proposto. Si tratterebbe di una motivazione generica che non tiene conto dell'assenza di collegamento temporale tra la concessione del credito e l'attività criminale, consideratq l'irrisorietà degli importi e che solo nel 2019 sarebbero emersi i profili di pericolosità sociale. Si aggiunge che l'accertamento della buona fede presuppone quello della strumentalità del credito e che, dunque, la mancanza di strumentalità del credito sarebbe di per sè sufficiente per l'ammissione al passivo. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al requisito della buona fede. Secondo il Tribunale, [OSCURATO:SOCIETA], con una adeguata istruttoria, avrebbe dovuto rilevare che Marchese era soggetto gravato da precedenti penali, era stato già sottoposto a misura di prevenzione nel 2014, aveva violato gli obblighi imposti da detta misura e che per ciò era stato tratto in arresto nel 2015: ciò sarebbe stato notorio. Assume invece la ricorrente che l'affermazione secondo cui le vicende giudiziarie del Marchese a Caltanissetta fossero note sarebbe apodittica, atteso che le operazioni di polizia che avevano condotto all'applicazione della misura di prevenzione furono condotte dalla Polizia di Brescia solo nel settembre del 2019. Dunque la banca nel 2018 non poteva essere a conoscenza di alcunchè. Né la banca, quanto al procedimento del 2014, poteva compiere accertamenti su tutte le altre banche dell'intero territorio nazionale; si aggiunge che, al momento della costituzione dei due rapporti, Marchese era un soggetto libero. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al c.d. merito creditizio. Lo stesso Tribunale avrebbe riconosciuto l'esiguità degli importi e che nei riguardi di Marchese non vi era nessuna segnalazione pregiudizievole; il cliente era titolare di partecipazioni in società che operavano regolarmente senza esposizioni debitorie e le due operazioni di credito erano operazioni ordinarie.Dunque, non vi era nessuna percezione della pericolosità sociale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è fondato. 2. La Corte di cassazione ha già spiegato che: -ai sensi dell'art. 52, comma 1, lettera b) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 la confisca non pregiudica la garanzia patrimoniale assicurata, ex art 2740 cod. civ. dai beni ablatí avuto riguardo ai crediti dei terzi che non siano risultati "strumentali all'attività illecita svolta dal proposto", sintomatica della relativa pericolosità sociale, o a quella attività "che ne costituisce il frutto o il reimpiego", salvo che, in quest'ultimo caso, il creditore "non dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento"; - il profilo della strumentalità - o meno - della operazione creditizia rispetto alla realizzazione o alla prosecuzione della attività illecita riferibile al proposto, oggetto di apprezzamento nell'ambito della procedura che ha determinato la confisca, si interseca dunque con quello, tuttavia diverso e logicamente successivo, relativo alla buona fede del creditore che propone la domanda di insinuazione; - il profilo oggettivo - come detto giuridicamente distinto- della strumentalità, rappresenta una indefettibile precondizione del successivo scrutinio relativo alla buona fede del creditore e deve essere oggetto di un pregiudiziale accertamento da parte del Tribunale, il quale è tenuto a motivare sul punto attraverso una rigorosa ricostruzione della relativa vicenda negoziale, e, in tale contesto, ad evidenziare gli elementi fattuali dimostrativi della ritenuta strumentalità (Sez. 6, n. 27692 del 19/05/2021, Siena N.P.L., non massinnata sul punto); - l'accertamento del requisito oggettivo della strumentalità risente delle diverse dinamiche fattuali sottese alla situazione di volta in volta apprezzata: può infatti modularsi in modo diverso, facendo anche leva su presunzioni semplici, laddove, al momento della instaurazione della vicenda negoziale o in coincidenza con snodi di rilievo del relativo rapporto obbligatorio, potevano ritenersi già emersi, in termini di contestualità o di immediata contiguità temporale, elementi sintomatici dell'inquinamento criminale; - solo successivamente all'accertamento della strumentalità del credito rispetto all'attività illecita, incombe al creditore, per far valere il proprio diritto, l'onere di dimostrare la ignoranza in buona fede di tale nesso di strumentalità (Sez. 6 n. 36690 del 30/06/2015, Rv 265606; Sez. 6, n.55715 del 23/11/2017, Rv 272232); - in particolare, il creditore ha l'onere di provare di avere ignorato in buona fede tale nesso di strumentalità, prestando un affidamento incolpevole nella relativa operazione negoziale;- la legge (art. 52, comma 3, del citato d.lgs. n. 159 del 2011) indica i criteri in base ai quali valutare la buona fede, precisando che il giudice deve tenere conto «delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi». Il convincimento del terzo sulla situazione apparente deve essere incolpevole e la relativa indagine sul punto deve compiersi caso per caso con riferimento alla ragionevolezza dell'affidamento, che non potrà essere invocato da chi versi in una situazione di negligenza, ad esempio per avere notevolmente trascurato l'osservanza di obblighi derivanti dalla stessa legge (artt. 1175, 1176, 1189, 1337, 1341, 1366, 1375, 1393, 1396 e 1429 cod. civ.) ovvero per non avere osservato comuni norme di prudenza attraverso cui accertarsi della realtà delle cose, anziché affidarsi alla mera apparenza dei fatti (in questo senso cfr. Sez. 6, n. 50018 del 17/09/2015, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 265930; Sez. 2, n. 10770 del 29/01/2015, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., Rv. 263297; Sez. 6, n. 2334 del 15/10/2014, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 263281; Sez. 1, n. 2501 del 14/01/2009, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a, Rv. 242817). Un onere di diligenza che è proporzionato alle connotazioni soggettive del creditore istante, così come precisato dal citato terzo comma dell'art. 52. 3. Con specifico riferimento alle ipotesi in cui il creditore ricorrente sia un istituto di credito, si è condivisibilmente affermato che "la buona fede assume rilievo non tanto in funzione dell'affidabilità di un determinato soggetto a far fronte al proprio debito, ma nel quadro di un giudizio di meritevolezza del perdurante riconoscimento di un credito, pur originato da causali implicanti il coinvolgimento in affari di criminalità". Da ciò discende la necessità di un riscontro ex post della mancanza di elementi tali da far ritenere al momento della concessione del credito concretamente plausibile agli occhi del creditore quel nesso di strumentalità (Sez. 6, n. 25505 del 02/03/2017, cit.). Si è rimarcato che gli operatori bancari esperti nelle norme e negli usi bancari nonché nella normativa in materia di reimpiego o riciclaggio di attività illecite, nella concessione del credito si attengono normalmente ad un livello di diligenza piuttosto elevato, essendo tenuti a verificare l'affidabilità di coloro che richiedono il finanziamento attraverso la richiesta e l'esame di tutta la documentazione necessaria per garantire opportunamente la banca (Sez. 6, n. 50018 del 17/09/2015, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a, Rv. 265930). La buona fede, dunque, in siffatte situazioni non può che passare dalla regolarità delle attività di istruzione della pratica, secondo le comuni regole e prassi bancarie, nonché dal rispetto della normativa antiriciclaggio (Sez. 6, n. 36690 del 30/06/2015, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 265606).In particolare, l'inosservanza degli obblighi gravanti sull'operatore del settore non rileva in quanto tale, ma deve lasciar configurare un nesso tra il mancato rispetto di detti obblighi e la mancata conoscenza del nesso di strumentalità prima dell'erogazione del credito (Sezione 2, n. 7879 del 30 gennaio 2020, n.m.). La buona fede deve escludersi non solo quando la banca fosse a conoscenza del nesso di strumentalità all'atto della erogazione del credito, ma anche quando l'ignoranza dipenda da colpa, ossia quando avrebbe potuto venire a conoscenza di tale nesso con l'ordinaria diligenza ed in particolare rispettando gli obblighi ai quali viene fatto riferimento nel citato comma. Dunque, quello della strumentalità del credito e della buona fede soggettiva sono profili giuridicamente distinti che, tuttavia, presentano interferenze probatorie inevitabili e richiedono al Giudice accertamenti e oneri motivazionali rigorosi ma non scissi, cioè non slegati dal senso complessivo della vicenda. h . Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, essendosi limitato ad affermare che: a) la concessione dei crediti per cui si procede avrebbe contribuito alla possibilità di incrementare i traffici di sostanze stupefacenti in capo al sodalizio criminoso, di cui avrebbe fatto parte il proposto; b) a fronte di una misura di prevenzione personale del 19/09/2018 e di un decreto di sequestro del 13/02/2019, cioè successive di mesi rispetto alla erogazione delle somme, la buona fede sarebbe esclusa in ragione della sottoposizione del Marchese già nel 2014 ad una misura di prevenzione personale e del successivo arresto nel 2015 per la violazione delle prescrizioni relative a detta misura; c) detti fatti sarebbero stati noti e conoscibili con una adeguata attività istruttoria. Si tratta di una motivazione obiettivamente viziata in quanto meramente assertiva, non essendo affatto chiaro: a) perché quei rapporti bancari, costituiti nel 2018, e quelle somme non ingenti avrebbero favorito l'attività illecita; b) quali sarebbero, in particolare, gli elementi fattuali dimostrativi della ritenuta strumentalità di quelle somme erogate rispetto all'attività illecita in cui sarebbe stato coinvolto Marchese; c) perché la circostanza che quel soggetto fosse stato sottoposto a misura di prevenzione personale quattro anni prima avrebbe dovuto indurre a ritenere che Marchese fosse ancora un soggetto pericoloso, coinvolto in traffici delittuosi, ove si consideri che il successivo sequestro di prevenzione è stata disposto dopo oltre un anno dalla concessione dei crediti; d) quali sarebbero stati gli elementi concreti che, con la diligenza richiesta, avrebbero potuto essere verificati e che invece non lo sono stati, tenuto conto che, rispetto alla erogazione del credito, anche la misura di prevenzione personale è stata successivamente disposta a distanza di molteplici mesi. Una motivazione sbrigativa e una non corretta applicazione della legge.5.- Ne consegue che il decreto impugnato deve essere annullato. Il Tribunale, in sede di giudizio di rinvio, farà applicazione dei principl indicati e verificherà se i due crediti per cui si procede debbano o meno essere ammessi allo stato passivo. P. Q. M. Annulla il decreto i
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