CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2022
Cassazione n. 39392/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente 02,Dc/3Rts sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso è inammissibile per la genericità delle censure che contestano la motivazione della disposta confisca che, viceversa, risulta fondata su un adeguato apparato giustificativo. La confisca è argomentata sulla disposizione di cui all'art. 240 cod. pen., evidenziando la utilizzazione dei telefoni oggetto di confisca proprio come mezzi di commissione del reato essendo stati i mezzi contattati dai due acquirenti dello stupefacente per le transazioni oggetto di contestazione (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), affermazione non contrastata con il ricorso che si limita ad evocare generali principi in materia ma senza adeguato confronto critico con le argomentazioni della sentenza di merito; Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 Il Consigliere est sore Il P