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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 25854/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2280/2019 R.G. proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inROMA, VIA G .

FERRARI n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].

COOP . [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , P [OSCURATO:PERSONA] n. 29 Scala.

A Piano2Interno 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZAdella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 695/2018 , depositata il20/09/2018, R.G.N. 167/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Bologna in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Ascenzi accertò, per quanto ancora interessa, l’illegittimità della sua collocazione in CIGS a zero ore e del mancato accesso al fondo incentivante previsto per i candidati alla mobilità volontaria.

Pertanto, condannò la Conserve Italia soc. coop.

Agricola convenuta al pagamento in suo favore dell’indennità di mancato preavviso ed al pagamento della somma di € 65.334,00, così determinata all’esito di c.t.u., a titolo di risarcimento del danno di cui € 21.392,00 per indennità di mobilità ed € 38.000,00 per incentivo all’esodo.

Rigettando le altre domande e compensando per metà le spese di lite.

2. La Corte di appello di Bologna, investita del gravame della Conserve Italia soc. coop.

Agricola, lo ha accolto in parte e, confermata la illegittimità della scelta del lavoratore da collocare in CIGSe l’esistenza di una giusta causa di dimissioni, ha invece ritenuto infondate le domand e di riconoscimento dell’incentivo all’esodo e di corresponsione dell’indennità di mobilità.

Quindi, in accoglimento della domanda avanzata dalla Cooperativa di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, ha condannato il D’Ascenzi a restituire la somma di € 38.000,00 corrisposta per incentivo all’esodo e quella di e 21.392,00 per indennità di mobilità oltreche alla corresponsione degli interessi dalla data del pagamento al soddisfo.

3. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che il lavoratore non avesse diritto a percepire l’indennità di mobilità in quanto si eradimesso e non era mai stato collocato in CIGS.

Quanto all’incentivo previsto a sostegno di chi, collocato in mobilità, non avesse ancora maturato i requisiti per la pensione, la Corte ha ritenuto il D’Ascenzi non avesse titolo per percepirlo poiché alla data delle dimissioni aveva maturato il diritto alla pensione.

4. Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA]Ascenzi con tre motivi ai quali resiste la società con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

A l termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

5. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 223, con riguardo alle causali di intervento della CIGS straordinaria.

5.1. Ad avviso del ricorrente ai sensi dell'art. 1 della leggen. 223 del 1991 il collocamento in CIGS può avvenire per effetto dell'approvazione di un piano di ristrutturazione,riorganizzazione o conversione aziendale ovvero per fronteggiare una crisi aziendale.

Osserva che si tratta di condizioni obiettive in presenza delle quali il lavoratore non ha libertà di approvare o rifiutare la sospensione del rapporto con erogazione dell'integrazione salariale.

Viceversa, ove quelle condizioni obiettive non sussist a no , il lavoratore non può essere posto in cassa integrazione straordinaria .

Sostiene perciò che non avrebbe alcun senso giuridico l'affermazione della Corte d'appello secondo la quale la mancata percezione dell'indennità di mobilità dipenderebbedalla scelta operata dal lavoratore di interrompere la procedura di collocamento in cassa integrazione e successiva mente in mobilità.

6. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 5-8 e 24 della legge n. 223 del 1991 con riguardo alla “doppia via” di accesso al trattamento di mobilità.

6.1. Sostiene il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto che l'indennità di mobilità conseguasolo alla CIGS trascurando di considerare che nel regime vigente prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 148 del 2015 esisteva una doppia via di accesso alla indennità di mobilità: al termine della CIGS; senza ricorso alla CIGS con immediata risoluzione del rapporto ai sensi dell’art. 24 legge n. 223 del 1991 .

Tale doppia via era prevista poi anche dall'intesa sindacale sottoscritta i l 2 agosto 2010.

7. Il terzo motivodi ricorso ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1363 c.c. in ordine all'interpretazione dell'accordo sindacale del 2 agosto 2010 con il quale, all’art. 7, era stata prevista la possibilità di accedere direttamente alla mobilità e poi, all’art. 9, era stat a previst a l’erogazione di una indennità, pari ad € 38.000,00 , per il caso in cui il lavoratore fosse acceduto direttamente alla mobilità senza prima essere collocato in CIGS.

8. Le censure, daesamina re congiuntamente in ragione della loro intima connessione, non possono essere accolte per le ragioni che di seguito si espongono.

8.1. Preliminarmente va rilevato che - per quanto concerne l’avvenuto accertamento da parte della Corte territoriale che l’incentivo all’esodo spettava solo quale accompagnamento alla pensione e dunque non competeva a chi avesse giàmaturato i requisiti per goderne - la censura si limita denunciare genericamente che , al contrario, questo spetta va comunque per il solo fatto di essere acceduto alla mobilitàvolontaria.

8.2. L’interpretazione data dalla Corte territoriale all’intesa sindacale non violail parametro interpretativ o denunciat o, l’art. 1363 c.c. in relazione alla necessità di procedere ad una interpretazione dell’attonel suo complesso, ed anzi risultaplausibile e coerente con il tenore complessivo delle clausole dell’accordo.

8.3. Va ricordato che nell'interpretazione del contratto - attività riservata al giudice di meritoe censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio di motivazione - il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell' accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti.

L a ricostruzione della comune intenzione delle parti deve essere operata innanzitutto sulla base del criterio dell'interpretazione letterale delle clausole ma assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti (cfr.Cass. n. 20294 del 2019).

8.4. In sostanza l'interpretazione degli atti neg oziali va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la "ratio" del precetto contrattuale, nell'ambito non già di una priorità di uno dei due criteri ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale (cfr. Cass . n. 701 del 2021 en. 11666 del 2022).

8.5. Tanto premesso la C orte territoriale ha interpretato in maniera plausibile le clausole contrattuali attenendosi alle regole sopra descritte ed ha posto in rilievo da un canto che il lavoratore prima che si compiesse il procedimento che ne avrebbe determinato il collocamento in CIGS si era volontariamente dimesso.

Inoltre, ha accertato in fatto che a quel momento aveva raggiunto giài requisiti per ottenere la pensione.

8.6. Ha infatti verificato che ai sensi del punto 5 dell’accordo del 2 agosto 2010era stata prevista la collocazione in CIGS a zero ore per non pi ù di 25 lavoratori, da individuare tra gli addetti alla struttura commerciale e marketing oltre che alle attivit à connesse ; in quell’ambito , poi, era stata anche prevista la mobilit à verso aziende terze e la possibilità di esodi anticipati.

Al punto 4 delverbale di Intesa, sottoscritto in pari data , poi le parti avevano concordato che nell’arco temporale della CIGS19 lavoratori avrebbero potuto essere collocati in mobilità per raggi ungimento dei requisiti della pensione ovvero per eventuale volontarietà.

La Corte di merito ha quindi accertato che con l’intesa, al punto 7,si era previsto che per i lavoratori che avessero scelto di accederealla mobilità e che in quel periodo avessero maturato il requisito della pensione l’azienda avrebbe integrato l’indennit à di mobilit à , fino al raggiungimento del la finestra di uscita, fino al 75% della retribuzione del 2009.

Per gli altri lavoratori, al punto 8 dell’Intesa, era stato previsto che al termine della mobilità gli sarebbe stato erogato un incentivo all’esodo, nella misura di € 22.000,00 lordi.

Quanto ai lavoratori che avessero scelto di accederevolontariamente alla mobilitàprima della scadenza del termine della CIGS , poi , al punto 9 dell’Intesa era stato previsto che gli importi lordi sarebbero stati graduati con riguardo alla data di uscita (€ 38.000,00 entro il 30.9.2010).

8.7. Questoil tenore delle clausole dell’Accordo e dell’Intesa che vengono qui in rilievoe che la Corte di merito ha ricostruito correttamente senza incorrere nelle violazioni di legge denunciate.

8.8. Va qui ribadito che nell’interpretazione delle clausole contrattuali che siano suscettibili di più letture la contestazione proposta in sede di legittimità non può limitarsi a prospettare una pur plausibile interpretazione alternativa delle clausole stesse, fondata sulla valorizzazione di talune espressioni ivi contenute piuttosto che di altre, ma deve rappresentare elementi idonei a far ritenere erronea la valutazione ermeneutica operata dal giudice del merito, cui l’attività di interpretazione del contratto è riservata(cfr. Cass. 22/06/2017 n. 15471 ) .

8.9. Orbene la Corte territoriale ha individuato i tratt i caratteristici necessari per beneficiare degli strumenti apprestati in sede sindacale a tuteladei lavoratori.

Ai fini dell’indennità di mobilità, l’attualità della CIGS e la partecipazione del lavoratore alla stessa.Nell’ escludere il lavoratore ricorrente dai benefici previsti negli accordi ha quindi verificato che di fatto questi non era mai entrato a far parte dei lavoratori collocati in CIGS.

Quanto all’incentivo all’esodo la Corte ha individuato la sua ratio nell’accompagnamento del lavoratore alla pensione e perciò non glielo ha riconosciuto avendo accertato che questi eragià in possesso dei requisiti per beneficiarne.

9. In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2280/2019 R.G. proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inROMA, VIA G . FERRARI n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]. COOP . [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , P [OSCURATO:PERSONA] n. 29 Scala. A Piano2Interno 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZAdella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 695/2018 , depositata il20/09/2018, R.G.N. 167/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bologna in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Ascenzi accertò, per quanto ancora interessa, l’illegittimità della sua collocazione in CIGS a zero ore e del mancato accesso al fondo incentivante previsto per i candidati alla mobilità volontaria. Pertanto, condannò la Conserve Italia soc. coop. Agricola convenuta al pagamento in suo favore dell’indennità di mancato preavviso ed al pagamento della somma di € 65.334,00, così determinata all’esito di c.t.u., a titolo di risarcimento del danno di cui € 21.392,00 per indennità di mobilità ed € 38.000,00 per incentivo all’esodo. Rigettando le altre domande e compensando per metà le spese di lite. 2. La Corte di appello di Bologna, investita del gravame della Conserve Italia soc. coop. Agricola, lo ha accolto in parte e, confermata la illegittimità della scelta del lavoratore da collocare in CIGSe l’esistenza di una giusta causa di dimissioni, ha invece ritenuto infondate le domand e di riconoscimento dell’incentivo all’esodo e di corresponsione dell’indennità di mobilità. Quindi, in accoglimento della domanda avanzata dalla Cooperativa di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, ha condannato il D’Ascenzi a restituire la somma di € 38.000,00 corrisposta per incentivo all’esodo e quella di e 21.392,00 per indennità di mobilità oltreche alla corresponsione degli interessi dalla data del pagamento al soddisfo. 3. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che il lavoratore non avesse diritto a percepire l’indennità di mobilità in quanto si eradimesso e non era mai stato collocato in CIGS. Quanto all’incentivo previsto a sostegno di chi, collocato in mobilità, non avesse ancora maturato i requisiti per la pensione, la Corte ha ritenuto il D’Ascenzi non avesse titolo per percepirlo poiché alla data delle dimissioni aveva maturato il diritto alla pensione. 4. Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA]Ascenzi con tre motivi ai quali resiste la società con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. A l termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 5. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 223, con riguardo alle causali di intervento della CIGS straordinaria. 5.1. Ad avviso del ricorrente ai sensi dell'art. 1 della leggen. 223 del 1991 il collocamento in CIGS può avvenire per effetto dell'approvazione di un piano di ristrutturazione,riorganizzazione o conversione aziendale ovvero per fronteggiare una crisi aziendale. Osserva che si tratta di condizioni obiettive in presenza delle quali il lavoratore non ha libertà di approvare o rifiutare la sospensione del rapporto con erogazione dell'integrazione salariale. Viceversa, ove quelle condizioni obiettive non sussist a no , il lavoratore non può essere posto in cassa integrazione straordinaria . Sostiene perciò che non avrebbe alcun senso giuridico l'affermazione della Corte d'appello secondo la quale la mancata percezione dell'indennità di mobilità dipenderebbedalla scelta operata dal lavoratore di interrompere la procedura di collocamento in cassa integrazione e successiva mente in mobilità. 6. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 5-8 e 24 della legge n. 223 del 1991 con riguardo alla “doppia via” di accesso al trattamento di mobilità. 6.1. Sostiene il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto che l'indennità di mobilità conseguasolo alla CIGS trascurando di considerare che nel regime vigente prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 148 del 2015 esisteva una doppia via di accesso alla indennità di mobilità: al termine della CIGS; senza ricorso alla CIGS con immediata risoluzione del rapporto ai sensi dell’art. 24 legge n. 223 del 1991 . Tale doppia via era prevista poi anche dall'intesa sindacale sottoscritta i l 2 agosto 2010. 7. Il terzo motivodi ricorso ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1363 c.c. in ordine all'interpretazione dell'accordo sindacale del 2 agosto 2010 con il quale, all’art. 7, era stata prevista la possibilità di accedere direttamente alla mobilità e poi, all’art. 9, era stat a previst a l’erogazione di una indennità, pari ad € 38.000,00 , per il caso in cui il lavoratore fosse acceduto direttamente alla mobilità senza prima essere collocato in CIGS. 8. Le censure, daesamina re congiuntamente in ragione della loro intima connessione, non possono essere accolte per le ragioni che di seguito si espongono. 8.1. Preliminarmente va rilevato che - per quanto concerne l’avvenuto accertamento da parte della Corte territoriale che l’incentivo all’esodo spettava solo quale accompagnamento alla pensione e dunque non competeva a chi avesse giàmaturato i requisiti per goderne - la censura si limita denunciare genericamente che , al contrario, questo spetta va comunque per il solo fatto di essere acceduto alla mobilitàvolontaria. 8.2. L’interpretazione data dalla Corte territoriale all’intesa sindacale non violail parametro interpretativ o denunciat o, l’art. 1363 c.c. in relazione alla necessità di procedere ad una interpretazione dell’attonel suo complesso, ed anzi risultaplausibile e coerente con il tenore complessivo delle clausole dell’accordo. 8.3. Va ricordato che nell'interpretazione del contratto - attività riservata al giudice di meritoe censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio di motivazione - il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell' accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti. L a ricostruzione della comune intenzione delle parti deve essere operata innanzitutto sulla base del criterio dell'interpretazione letterale delle clausole ma assume valore rilevante anche il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c., che impone di desumere la volontà manifestata dai contraenti da un esame complessivo delle diverse clausole aventi attinenza alla materia in contesa, tenendosi, altresì, conto del comportamento, anche successivo, delle parti (cfr.Cass. n. 20294 del 2019). 8.4. In sostanza l'interpretazione degli atti neg oziali va condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la "ratio" del precetto contrattuale, nell'ambito non già di una priorità di uno dei due criteri ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi d'interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi nell'apprezzamento dell'atto negoziale (cfr. Cass . n. 701 del 2021 en. 11666 del 2022). 8.5. Tanto premesso la C orte territoriale ha interpretato in maniera plausibile le clausole contrattuali attenendosi alle regole sopra descritte ed ha posto in rilievo da un canto che il lavoratore prima che si compiesse il procedimento che ne avrebbe determinato il collocamento in CIGS si era volontariamente dimesso. Inoltre, ha accertato in fatto che a quel momento aveva raggiunto giài requisiti per ottenere la pensione. 8.6. Ha infatti verificato che ai sensi del punto 5 dell’accordo del 2 agosto 2010era stata prevista la collocazione in CIGS a zero ore per non pi ù di 25 lavoratori, da individuare tra gli addetti alla struttura commerciale e marketing oltre che alle attivit à connesse ; in quell’ambito , poi, era stata anche prevista la mobilit à verso aziende terze e la possibilità di esodi anticipati. Al punto 4 delverbale di Intesa, sottoscritto in pari data , poi le parti avevano concordato che nell’arco temporale della CIGS19 lavoratori avrebbero potuto essere collocati in mobilità per raggi ungimento dei requisiti della pensione ovvero per eventuale volontarietà. La Corte di merito ha quindi accertato che con l’intesa, al punto 7,si era previsto che per i lavoratori che avessero scelto di accederealla mobilità e che in quel periodo avessero maturato il requisito della pensione l’azienda avrebbe integrato l’indennit à di mobilit à , fino al raggiungimento del la finestra di uscita, fino al 75% della retribuzione del 2009. Per gli altri lavoratori, al punto 8 dell’Intesa, era stato previsto che al termine della mobilità gli sarebbe stato erogato un incentivo all’esodo, nella misura di € 22.000,00 lordi. Quanto ai lavoratori che avessero scelto di accederevolontariamente alla mobilitàprima della scadenza del termine della CIGS , poi , al punto 9 dell’Intesa era stato previsto che gli importi lordi sarebbero stati graduati con riguardo alla data di uscita (€ 38.000,00 entro il 30.9.2010). 8.7. Questoil tenore delle clausole dell’Accordo e dell’Intesa che vengono qui in rilievoe che la Corte di merito ha ricostruito correttamente senza incorrere nelle violazioni di legge denunciate. 8.8. Va qui ribadito che nell’interpretazione delle clausole contrattuali che siano suscettibili di più letture la contestazione proposta in sede di legittimità non può limitarsi a prospettare una pur plausibile interpretazione alternativa delle clausole stesse, fondata sulla valorizzazione di talune espressioni ivi contenute piuttosto che di altre, ma deve rappresentare elementi idonei a far ritenere erronea la valutazione ermeneutica operata dal giudice del merito, cui l’attività di interpretazione del contratto è riservata(cfr. Cass. 22/06/2017 n. 15471 ) . 8.9. Orbene la Corte territoriale ha individuato i tratt i caratteristici necessari per beneficiare degli strumenti apprestati in sede sindacale a tuteladei lavoratori. Ai fini dell’indennità di mobilità, l’attualità della CIGS e la partecipazione del lavoratore alla stessa.Nell’ escludere il lavoratore ricorrente dai benefici previsti negli accordi ha quindi verificato che di fatto questi non era mai entrato a far parte dei lavoratori collocati in CIGS. Quanto all’incentivo all’esodo la Corte ha individuato la sua ratio nell’accompagnamento del lavoratore alla pensione e perciò non glielo ha riconosciuto avendo accertato che questi eragià in possesso dei requisiti per beneficiarne. 9. In conclusione, per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in € 4.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a
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