CassazionesentenzaSezione F
Cassazione n. 35843/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza in relazione al reato di cui al capo A) e per il rigetto nel resto del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per la contravvenzione di guida senza patente di cui all'art. 116 comma 15 seconda parte cod. strada. e per il delitto di false dichiarazioni sulla propria identità di cui all'art. 495 c.p. Nello specifico, nel corso di un controllo sulla circolazione stradale, l'imputato veniva sorpreso il 13 ottobre 2018 alla guida di un autoveicolo sprovvisto della patente di guida che dichiarava di aver lasciato presso la propria abitazione, mentre dagli accertamenti successivamente esperiti, non solo risultava che la suddetta patente gli era stata revocata, ma altresì che per identica violazione egli era stato già sanzionato in via amministrativa nel corso del 2017. Nell'occasione, inoltre, il Diodati declinava altresì false generalità, con le quali altresì sottoscriveva il verbale di contestazione redatto dagli operanti in relazione alla violazione dell'art. 180 cod. strada. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato articolando sei motivi. 2.1 Con i primi due deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità per il reato di guida senza patente. Lamenta il ricorrente come, a seguito delle modifiche apportate all'art. 116 cod. strada dall'art. 5 d.lgs. n. 8 del 2016 e in forza dell'art. 8-bis I. n. 689 del 1981, il reato di guida senza patente è stato depenalizzato, mentre la contravvenzione prevista dalla seconda parte del comma 15 del citato art. 116 sussiste solo nel caso di recidiva nel biennio. Conseguentemente, poiché nei due anni precedenti all'illecito contestato l'imputato è stato sanzionato solo per la violazione amministrativa prevista dalla prima parte del suddetto articolo, non sussisterebbe il requisito della recidiva da cui dipende la configurabilità del reato non essendo egli stato condannato nel biennio per la medesima contravvenzione in contestazione. In ogni caso la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente nella misura in cui non è stata acquisita prova certa della definitività del provvedimento di revoca della patente, né di quello di irrogazione della sanzione amministrativa per la pregressa violazione dell'art. 116 comma 15 cod. strada. 2.2 Analoghi vizi vengono dedotti con il terzo e quarto motivo in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 495 c.p. In proposito il ricorrente lamenta che la Corte territoriale non avrebbe considerato che gli operanti non hanno proceduto alla redazione del verbale solo dopo aver proceduto alla compiuta identificazione del Diodati, chiedendogli a tal fine di esibire un documento diverso dalla patente ovvero disponendone il temporaneo accompagnamento al fine di esperire i necessari accertamenti, come imposto dalla normativa vigente. Conseguentemente i giudici del merito avrebbero dovuto rilevare il difetto di offensività della condotta posta in essere all'imputato, posto che la sua incompleta identificazione deve essere attribuita alla negligenza degli operanti. 2.3 Ancora erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione vengono denunziati con il quinto e sesto motivo in merito alla commisurazione del trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo e il secondo motivo sono manifestamente infondati. Va anzitutto ricordato che il reato di guida senza patente, nell'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non è stato depenalizzato dall'art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 e si configura come fattispecie autonoma di reato, rispetto al quale la recidiva integra un elemento costitutivo (cfr. sez. 4 n. 42285 del 10/5/2017, Rv. 270882). L'art. 1, comma 2, d. Igs. n. 8 del 2016 cit. ha, infatti, escluso espressamente l'estensione dell'abrogatio criminis alle ipotesi aggravate delle fattispecie incluse nell'intervento di depenalizzazione, esso riguardando solo le violazioni «per le quali è prevista la sola pena della multa e dell'ammenda» (art. 1 comma 1). Il secondo comma della disposizione, peraltro, ha avuto cura di delimitare espressamente l'ambito di applicazione della disciplina del primo, prevedendo che - se alla fattispecie base punita con la sola pena pecuniaria è associata anche una ipotesi aggravata punibile con pena detentiva, anche alternativa e congiunta - la stessa deve ritenersi figura autonoma di reato, come tale esclusa, quindi, dal novero delle fattispecie per le quali opera l'intervento abrogativo. In secondo luogo è errato l'assunto difensivo secondo il quale la recidiva nel biennio che integra la fattispecie di guida senza patente ancora penalmente rilevante richiede un accertamento mediante sentenza di condanna passata in giudicato della violazione fondante. Costituisce, infatti, principio consolidato quello secondo il quale, in tema di reati esclusi dalla depenalizzazione nelle ipotesi aggravate dalla recidiva, l'art. 5 d. Igs. n. 8 del 2016 cit. ha integrato la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente di cui all'art. 116, comma 15, cod, strada, tuttora penalmente rilevante "nell'ipotesi di recidiva nel biennio", modificando la nozione di recidiva, che oggi ricorre non più solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile di un reato della stessa specie, ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata, sebbene la disposizione non si applichi ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del citato decreto, per i quali dunque la recidiva ricorre solo in caso di accertamento definitivo giudiziale di un precedente reato della medesima specie (Sez. 4, n. 48779 del 21/9/2016, S., Rv. 268247; Sez. 4, n. 27504 del 26/4/2017, P., Rv. 270707). La trasfigurazione della nozione di "recidiva" accolta dalla norma incriminatrice è infatti diretta conseguenza della stessa depenalizzazione della fattispecie prevista nella prima parte dell'art. 116 comma 15 citato, posto che altrimenti l'incriminazione di cui si tratta di fatto sarebbe inapplicabile, visto che la rilevanza penale della condotta è conseguenza della sua reiterazione, ma se questa non fosse riferita alla guida senza patente - che di per sé ora integra un mero illecito amministrativo - bensì all'accertamento di una precedente recidiva, mai potrebbe configurarsi. E' poi pacifico per la giurisprudenza di legittimità che, ai fini della integrazione della recidiva nel biennio idonea a escludere il fatto dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato (Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, Okere, Rv. 272209; Sez. 4, n. 27398 del 6/4/2018, Dedominici, Rv. 273405; Sez. 4, n. 21294 del 1/6/2022, Cacioppo, non massimata). Ma contrariamente a quanto eccepito, nel caso di specie tale condizione è stata rispettata, posto che già nell'imputazione, in riferimento al quale i giudici del merito hanno affermato la responsabilità dell'imputato, è precisato come l'accertamento dell'illecito commesso dal Diodati nel 2017 e fondante la contestata recidiva sia divenuto definitivo. Del tutto inedita, oltre che generica, è infine l'obiezione relativa al difetto della prova della definitività del provvedimento di revoca della patente applicato all'imputato. 3. Anche il terzo e quarto motivo sono manifestamente infondati. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, infatti, il reato di falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sulle proprie qualità personali si consuma nel momento in cui le false dichiarazioni vengono rese, indipendentemente dalla circostanza che il pubblico ufficiale possa altrimenti accertare o meno la qualità personale del dichiarante (Sez. 5, n. 24308 del 31/03/2015, Noto, Rv. 265145; Sez. 6, n. 7515 del 26/05/1998, Rotondo, Rv. 211248). Nel caso di specie la dichiarazione dell'imputato ha rivestito il carattere di attestazione preordinata a garantire agli operanti le proprie qualità personali, come del resto confermato dal fatto che egli ha sottoscritto il verbale di contravvenzione utilizzando le false generalità declinate e realizzando dunque la condotta tipizzata dall'art. 495 c.p. Rimane dunque irrilevante ciò che è avvenuto successivamente, a fronte dei sospetti coltivati dagli stessi operanti e che hanno portato all'accertamento della reale identità del Diodati. Né, come eccepito, rileva il fatto che questi ultimi non abbiano proceduto, una volta che l'imputato aveva dichiarato di essere privo di documenti, al suo accompagnamento nei propri uffici ai fini di effettuarne l'identificazione. Escluso che in tal senso si potesse procedere ai sensi dell'art. 349 c.p.p., posto che il Diodati non era sottoposto ad indagini, nemmeno viene in conto quanto previsto dall'art. 11 I. n. 191 del 1978, che condiziona il potere di accompagnamento - peraltro discrezionale - all'eventualità che il soggetto da identificare si rifiuti di dichiarare le proprie generalità ovvero al fatto che sussistano elementi per dubitare della veridicità di quelle dichiarate o dei documenti esibiti per comprovarle, presupposti che non ricorrevano nel caso di specie. Non di meno, anche qualora volesse ipotizzarsi in astratto la negligenza degli operanti, ciò sarebbe comunque irrilevante, proprio perché il reato si è consumato già al momento della ricezione della falsa dichiarazione, posto che quello previsto dall'art. 495 c.p. è reato di pericolo. 4. Gli ultimi due motivi di ricorso risultano generici e in parte manifestamente infondati, posto che la sentenza impugnata ha reso ampia motivazione sulle ragioni del mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c:.p., con la quale il ricorrente non si è confrontato. Quanto invece alla commisurazione della pena la Corte territoriale ha dichiarato inammissibili i motivi d'appello sul punto, valutazione che il ricorso nemmeno contesta, mentre, contrariamente a quanto sostenuto, alcun potere officioso è assegnato dall'art. 597 comma 5 c.p.p. al giudice dell'appello in merito alla commisurazione della pena. Irrilevante è infine il silenzio serbato dai giudici del merito sul mancato riconoscimento d'ufficio delle attenuanti generiche, posto che non risulta che la Corte sia stata in alcun modo sollecitata in tal senso. Va infatti ribadito che il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applic:are d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesita specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, P., Rv. 279063).5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente