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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2025

Cassazione n. 37029/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06NOXHU) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.624-bis cod.pen. depositando successiva memoria difensiva.

I primi due motivi di ricorso, tendenti a sostenere una violazione del divieto di reformatio in peius per effetto della riqualificazione, da parte del giudice di appello, del fatto ascritto sotto la specie di quello originariamente contestato, anziché di quello previsto dall'art.610 cod.pen., ritenuto dal giudice di primo grado, sono manifestamente infondati.

Difatti, ai sensi dell'art.597, comma 3, cod.proc.pen., rientra tra i poteri del giudice di appello quello di dare al fatto anche una qualificazione giuridica più grave rispetto a quella datane dal giudice di primo grado, ferma restando la non rivisitazione in peius del trattamento sanzionatorio; difatti, il giudice di appello, pur in presenza di impugnazione del solo imputato, può riqualificare il reato nel rispetto delle garanzie del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, a condizione che tale diversa definizione giuridica sia prevedibile, che l'imputato sia posto in condizione di difendersi e che non sia operata una modifica in peius del trattamento sanzionatorio (cfr. Sez. 6, n. 11670 del 14/02/2025, D., Rv. 287796).

Il motivo attinente alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod.pen., comunque già negata dal giudice di primo grado, è - conseguentemente - inammissibile in ragione del trattamento edittale previsto per la fattispecie ritenuta dal giudice di appello.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06NOXHU) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.624-bis cod.pen. depositando successiva memoria difensiva. I primi due motivi di ricorso, tendenti a sostenere una violazione del divieto di reformatio in peius per effetto della riqualificazione, da parte del giudice di appello, del fatto ascritto sotto la specie di quello originariamente contestato, anziché di quello previsto dall'art.610 cod.pen., ritenuto dal giudice di primo grado, sono manifestamente infondati. Difatti, ai sensi dell'art.597, comma 3, cod.proc.pen., rientra tra i poteri del giudice di appello quello di dare al fatto anche una qualificazione giuridica più grave rispetto a quella datane dal giudice di primo grado, ferma restando la non rivisitazione in peius del trattamento sanzionatorio; difatti, il giudice di appello, pur in presenza di impugnazione del solo imputato, può riqualificare il reato nel rispetto delle garanzie del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, a condizione che tale diversa definizione giuridica sia prevedibile, che l'imputato sia posto in condizione di difendersi e che non sia operata una modifica in peius del trattamento sanzionatorio (cfr. Sez. 6, n. 11670 del 14/02/2025, D., Rv. 287796). Il motivo attinente alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod.pen., comunque già negata dal giudice di primo grado, è - conseguentemente - inammissibile in ragione del trattamento edittale previsto per la fattispecie ritenuta dal giudice di appello. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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