Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1049/2025
ECLI:EU:C:2025:70
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CO0632
[OSCURATO:PERSONA]
4 febbraio 2025 (
*1
)
«Impugnazione – Procedimento sommario – Articolo 278 TFUE – Domanda di sospensione dell’esecuzione di una sentenza del Tribunale dell’Unione europea – Accesso ai documenti della [OSCURATO:PERSONA] europea – Dichiarazioni di assenza di conflitto d’interessi rilasciate dai membri della squadra negoziale della [OSCURATO:PERSONA] per l’acquisto di vaccini contro la COVID-19 – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che nega l’accesso all’identità e allo status professionale di dette persone»
Nella causa C‑632/24 P-R,
avente ad oggetto la domanda di sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 278 TFUE, presentata il 27 settembre 2024,
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata da A. Bouchagiar, M. [OSCURATO:PERSONA], G. Gattinara e A. Spina, in qualità di agenti,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
[OSCURATO:PERSONA]
, e le altre parti i cui nomi figurano in allegato (
1
), rappresentati da A. Durand, avocat,
ricorrenti in primo grado,
[OSCURATO:PERSONA],
sentito l’avvocato generale M. Szpunar
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con la domanda di provvedimenti provvisori, la [OSCURATO:PERSONA] europea chiede alla Corte di disporre, in applicazione dell’articolo 278 TFUE, la sospensione dell’esecuzione del punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 17 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
T‑761/21
; in prosieguo: la sentenza impugnata,
EU:T:2024:477
), in quanto annulla la decisione C(2022) 1359 final della [OSCURATO:PERSONA], del 28 febbraio 2022, adottata in applicazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] (
GU 2001, L 145, pag. 43
), che concede al sig. [OSCURATO:PERSONA] e alle altre persone fisiche i cui nomi figurano in allegato l’accesso parziale a taluni documenti riguardanti l’acquisto di vaccini da parte di tale istituzione nel contesto della pandemia di COVID-19 (in prosieguo: la «decisione controversa»), nonché la versione francese di tale decisione che è stata loro comunicata il 31 marzo 2022, riguardo al diniego della [OSCURATO:PERSONA] di concedere un accesso più ampio alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi firmate dai membri della squadra negoziale per l’acquisto di vaccini contro la COVID-19 (in prosieguo: la «squadra negoziale»), sulla base dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.
2
Tale domanda è stata presentata parallelamente alla proposizione, il 27 settembre 2024, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di un’impugnazione, a norma dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, diretta all’annullamento, in tal misura, della sentenza impugnata.
Fatti
3
I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 2 a 17 della sentenza impugnata. Ai fini del presente procedimento, essi possono essere sintetizzati come segue.
4
Il 17 giugno 2020, nel contesto della crisi legata alla pandemia di COVID-19, la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato la comunicazione intitolata «Strategia dell’Unione europea per i vaccini contro la COVID-19» [COM(2020) 245 final]. Tale strategia, volta ad accelerare la messa a punto, la fabbricazione e la diffusione di vaccini contro la COVID-19, si basava su due pilastri. Il primo consisteva nel garantire una produzione sufficiente di vaccini nell’Unione europea e, quindi, forniture sufficienti ai suoi Stati membri grazie ad accordi preliminari di acquisto conclusi con produttori di vaccini tramite lo strumento per il sostegno di emergenza, quale attivato dal regolamento (UE) 2020/521 del Consiglio, del 14 aprile 2020, che attiva il sostegno di emergenza a norma del regolamento (UE) 2016/369 e che ne modifica disposizioni in considerazione dell’epidemia di COVID-19 (
GU 2020, L 117, pag. 3
). Il secondo consisteva nell’adattare il quadro normativo dell’Unione alla situazione di emergenza in quel momento attuale e nel ricorrere alla flessibilità normativa allora esistente per accelerare lo sviluppo, l’autorizzazione e la disponibilità dei vaccini, salvaguardando al contempo gli standard relativi alla loro qualità, sicurezza ed efficacia.
5
In tale prospettiva, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che gli Stati membri sarebbero stati coinvolti nella procedura sin dall’inizio e che tutti gli Stati membri partecipanti sarebbero stati rappresentati in seno a un comitato direttivo, che avrebbe assistito la [OSCURATO:PERSONA] su tutti gli aspetti degli accordi preliminari di acquisto prima della loro firma. Essa ha precisato che la squadra negoziale, composta da essa stessa e da esperti degli Stati membri, sarebbe stata incaricata di negoziare gli accordi preliminari di acquisto di vaccini contro la COVID-19, dovendo tali accordi essere conclusi a nome di tutti gli Stati membri partecipanti. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì sostenuto che essa sarebbe stata responsabile della procedura di aggiudicazione dell’appalto a nome degli Stati membri e degli accordi preliminari di acquisto conclusi.
6
Con lettera del 24 maggio 2021 indirizzata alla presidente della [OSCURATO:PERSONA] e con messaggio di posta elettronica dello stesso giorno diretto al segretario generale della [OSCURATO:PERSONA], due avvocati hanno chiesto, «a nome e per conto dei primi 86000 firmatari della piattaforma https://dejavu/legal/» da loro rappresentati e tra i quali figuravano i ricorrenti in primo grado (in prosieguo: i «richiedenti»), l’accesso, in forza del regolamento n. 1049/2001, a un certo numero di documenti riguardanti l’acquisto, da parte della [OSCURATO:PERSONA] e per conto degli Stati membri, di vaccini nell’ambito della pandemia di COVID-19.
7
Tale domanda iniziale verteva sugli accordi di acquisto firmati dalla [OSCURATO:PERSONA] con i produttori di vaccini, sull’identità e il ruolo professionale o istituzionale dei rappresentanti dell’Unione che avevano preso parte alle trattative con detti produttori e sulle dichiarazioni di interessi tra tali rappresentanti e i succitati produttori.
8
Il 30 luglio 2021, la direttrice generale della direzione generale (DG) «Salute e sicurezza alimentare» della [OSCURATO:PERSONA] ha risposto che essa aveva individuato 46 documenti corrispondenti a tale domanda, tra cui 22 dichiarazioni di assenza di conflitto d’interessi firmate da ogni membro della squadra negoziale (in prosieguo: le «dichiarazioni di assenza di conflitto d’interessi»), e che veniva concesso un accesso parziale all’insieme di tali documenti, fatta eccezione per 17 documenti denominati «progetti di memorandum d’intesa».
9
Per quanto riguarda le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi, l’identità del loro firmatario è stata oscurata sulla base dell’eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo, prevista all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001. Inoltre, è stato trasmesso ai richiedenti un unico esemplare, per il motivo che le altre dichiarazioni divergevano solo per quanto riguardava l’identità del firmatario, la sua firma e la data della firma.
10
Il 13 agosto 2021, i richiedenti hanno presentato, in forza dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001, una domanda di conferma diretta ad ottenere che la [OSCURATO:PERSONA] rivedesse la sua posizione riguardo a tutti i documenti per i quali l’accesso era stato negato in parte o integralmente.
11
Il 24 settembre 2021, la mancata risposta a tale domanda ha fatto sorgere una decisione implicita di rigetto, conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001.
12
Il 28 febbraio 2022, dopo aver consultato le imprese farmaceutiche interessate in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1049/2001, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa, che è stata notificata in inglese ai richiedenti il 1
o
marzo 2022. In particolare, in tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha apportato modifiche alla composizione dell’elenco dei documenti corrispondente alla domanda d’accesso ai documenti, ma ha mantenuto la propria posizione relativa all’accesso parziale alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi.
13
Il 31 marzo 2022, è stata comunicata ai richiedenti la versione francese della decisione controversa.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
14
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 dicembre 2021, i richiedenti hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione implicita di rigetto. Essi hanno successivamente adattato le loro conclusioni per considerare anche la decisione controversa nonché la versione francese di quest’ultima.
15
Al punto 57 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato che, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, i dati personali possono essere trasmessi a un terzo sulla base del regolamento n. 1049/2001 solo qualora tale trasmissione soddisfi le condizioni previste all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) o b), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (
GU 2018, L 295, pag. 39
), e costituisca un trattamento lecito secondo i requisiti di cui all’articolo 5 di tale regolamento.
16
Riguardo alla condizione enunciata dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2018/1725, secondo cui la persona che chiede l’accesso a dati personali deve dimostrare che la divulgazione dei dati è necessaria al fine specifico di servire l’interesse pubblico, il Tribunale ha considerato, ai punti 68, 69, 79 e 85 della sentenza impugnata, che tale condizione era soddisfatta nel caso di specie, in quanto i richiedenti avevano dimostrato la necessità dell’accesso all’identità dei membri della squadra negoziale che avevano firmato le dichiarazioni di assenza di conflitto d’interessi, ai fini della verifica della loro imparzialità. Per contro, al punto 86 di tale sentenza, il Tribunale ha considerato che la divulgazione della data della firma di tali dichiarazioni e della firma autografa dei membri di tale squadra non era necessaria per raggiungere tale obiettivo.
17
Al punto 79 della sentenza impugnata, per quanto riguarda la ponderazione degli interessi in gioco prevista dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2018/1725, il Tribunale ha considerato che, dato che i richiedenti avevano dimostrato la necessità del trasferimento dei dati personali richiesti e la [OSCURATO:PERSONA] aveva giustamente ritenuto che esistesse un rischio di pregiudizio della vita privata dei membri interessati della squadra negoziale, spettava alla [OSCURATO:PERSONA] procedere a tale ponderazione.
18
A tal riguardo, al punto 80 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che, come risultava dalla decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] aveva preso in considerazione, da un lato, il ruolo tecnico rivestito dai membri della squadra negoziale nel corso della procedura di aggiudicazione degli appalti e, dall’altro, la circostanza che i richiedenti avevano avuto accesso a talune informazioni grazie alla divulgazione parziale della tematica discussa nei documenti contrattuali e alla divulgazione della versione in forma anonima delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi e di rispetto della riservatezza.
19
Al punto 81 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che, così facendo, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva spiegato in misura sufficiente per quale motivo il fatto che il ruolo dei membri della squadra negoziale fosse soltanto tecnico dovesse prevalere sull’obiettivo di verificare l’assenza di conflitto di interessi. Al punto 82 di tale sentenza, esso ha aggiunto che la decisione controversa non faceva emergere in maniera espressa le considerazioni aggiuntive invocate nell’ambito del ricorso dinanzi ad esso pendente, vertenti sulla ponderazione dei diversi interessi concorrenti e relative, in particolare, all’eventuale posizione gerarchica dei membri della squadra negoziale.
20
Ai punti 83 e 84 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che, anche se i richiedenti avevano preso conoscenza, in particolare, del contenuto della dichiarazione di assenza di conflitto d’interessi firmata da ogni membro della squadra negoziale, il fine specifico di interesse pubblico perseguito da tali richiedenti, che consiste nel consentire ai cittadini dell’Unione di sincerarsi dell’assenza di qualsiasi conflitto d’interessi tra i membri della squadra negoziale e i produttori di vaccini, non poteva essere raggiunto in mancanza della divulgazione dell’identità di dette persone, poiché il semplice fatto che queste ultime avessero firmato tale dichiarazione non consentiva al cittadino di verificare, lui stesso, che esse avessero svolto il loro compito in totale indipendenza.
21
Al punto 85 della sentenza impugnata, il Tribunale ne ha concluso che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva sufficientemente tenuto conto delle diverse circostanze del caso di specie per soppesare correttamente gli interessi in gioco.
22
Pertanto, come risulta dal punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata, il Tribunale ha annullato la decisione controversa e la sua versione francese, segnatamente in quanto la [OSCURATO:PERSONA] aveva negato ai richiedenti un accesso più ampio alle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi, sulla base dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001.
Conclusioni delle parti
23
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
–
disporre la sospensione dell’esecuzione del punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata, in quanto annulla la decisione controversa e la sua versione francese, per quanto riguarda il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di concedere un accesso più ampio alle dichiarazioni di assenza di conflitto d’interessi, fino alla pronuncia della sentenza che pone fine al procedimento d’impugnazione proposto contro tale sentenza, e
–
condannare i richiedenti alle spese.
24
I richiedenti chiedono che la Corte voglia:
–
respingere la domanda di provvedimenti provvisori;
–
in subordine, respingere tale domanda esclusivamente per quanto riguarda la domanda di accesso proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA];
–
respingere ogni altra domanda della [OSCURATO:PERSONA], e
–
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese o, in subordine, riservare le medesime.
Sulla domanda di provvedimenti provvisori
25
Occorre ricordare che, sebbene, secondo l’articolo 60 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione avverso una sentenza del Tribunale non abbia, in linea di principio, effetto sospensivo, la Corte può, in applicazione dell’articolo 278 TFUE, qualora ritenga che le circostanze lo richiedano, disporre la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata (ordinanza del vicepresidente della Corte del 19 agosto 2024, Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres/Parlamento,
C‑600/22 P-R
,
EU:C:2024:673
, punto
52
e giurisprudenza citata).
26
L’articolo 160, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte dispone che le domande di sospensione dell’esecuzione di un atto di un’istituzione ai sensi dell’articolo 278 TFUE devono precisare l’oggetto della causa, i motivi che provano l’urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustificano
prima facie
l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto.
27
Un provvedimento provvisorio può pertanto essere accordato dal giudice del procedimento sommario solo se è comprovato che la sua concessione è giustificata
prima facie
in fatto e in diritto (
fumus boni iuris
) e che esso è urgente in quanto è necessario, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi del richiedente, che sia emesso e produca i suoi effetti già prima della decisione sul ricorso nel merito. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco. Tali condizioni sono cumulative, così che le domande di provvedimenti provvisori devono essere respinte qualora una di dette condizioni non sia soddisfatta [v., in tal senso, ordinanza del vicepresidente della Corte dell’11 aprile 2024, Vivendi/[OSCURATO:PERSONA],
C‑90/24 P(R)
,
EU:C:2024:318
, punto
56
e giurisprudenza citata].
Sul
fumus boni iuris
[OSCURATO:PERSONA]
–
Argomenti della [OSCURATO:PERSONA]
28
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la condizione relativa al
fumus boni iuris
è soddisfatta.
29
Essa ritiene che, nella sentenza impugnata, il Tribunale abbia interpretato e applicato in modo errato le condizioni contemplate all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2018/1725.
30
Per quanto riguarda la condizione prevista in tale disposizione, secondo cui la persona che richiede l’accesso a determinati documenti deve dimostrare la necessità della trasmissione di dati personali ad un fine specifico d’interesse pubblico, essa afferma, anzitutto, che il Tribunale ha snaturato la domanda d’accesso iniziale nonché la domanda d’accesso confermativa, considerando, al punto 68 della sentenza impugnata, che da tali domande si poteva dedurre che i richiedenti perseguivano l’obiettivo di verificare l’imparzialità dei membri della squadra negoziale.
31
Essa sostiene, poi, che il Tribunale ha, comunque, erroneamente considerato che tale obiettivo costituisca un fine specifico di interesse pubblico, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2018/1725.
32
Essa sostiene, infine, che il Tribunale ha considerato a torto, al punto 73 della sentenza impugnata, che i richiedenti avevano dimostrato la necessità della trasmissione dei dati di cui trattasi, ossia i cognomi, i nomi e il ruolo professionale o istituzionale dei membri della squadra negoziale, per raggiungere l’obiettivo perseguito.
33
A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che dalla giurisprudenza della Corte e, in particolare, dalla sentenza del 21 marzo 2024, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑61/22
,
EU:C:2024:251
), risulta che la persona che chiede l’accesso a dati personali deve dimostrare che la trasmissione di tali dati è la misura più appropriata tra quelle possibili per conseguire lo scopo perseguito, come del resto il Tribunale ha ricordato al punto 60 della sentenza impugnata.
34
Dunque, al punto 84 della sentenza impugnata, il Tribunale si sarebbe limitato a constatare che la comunicazione dei cognomi e dei nomi dei membri della squadra negoziale ai richiedenti era necessaria per raggiungere il fine perseguito, senza precisare se si trattasse dell’unica modalità ipotizzabile.
35
[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, in ogni caso, la trasmissione ai richiedenti, in forma anonima, delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi ha già consentito di raggiungere l’obiettivo perseguito, anche se l’identità dei firmatari di tali documenti è stata occultata. Infatti, grazie a tale trasmissione, i richiedenti sarebbero stati in grado di verificare che i membri della squadra negoziale, che sono agenti pubblici, avevano rispettato i requisiti relativi alla trasparenza applicabili in ogni procedimento relativo agli appalti pubblici dell’Unione. Sostenere il contrario equivarrebbe a rimettere in discussione la stessa validità di tali dichiarazioni.
36
Per quanto riguarda la condizione, del pari prevista all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2018/1725, secondo cui l’istituzione interpellata deve verificare se esistano motivi per ritenere che la trasmissione dei dati personali possa arrecare pregiudizio ai legittimi interessi della persona di cui trattasi e, in tal caso, deve soppesare, in modo verificabile, i vari interessi in conflitto, al fine di valutare la proporzionalità della trasmissione dei dati richiesti, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 85 della sentenza impugnata, che essa non aveva correttamente effettuato tale ponderazione.
37
Essa afferma che tale analisi implica, come dichiarato dalla Corte a proposito delle limitazioni che possono essere apportate ai diritti sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), una valutazione, da una parte, della gravità dell’ingerenza che la divulgazione dei dati personali comporta e, dall’altra, dell’importanza del fine specifico di interesse pubblico perseguito. Essa si riferisce, in particolare, alla sentenza del 22 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑37/20 e C‑601/20
,
EU:C:2022:912
).
38
Orbene, a suo avviso, la divulgazione dell’identità dei membri della squadra negoziale costituirebbe un’ingerenza particolarmente grave nella vita privata di questi ultimi, esponendoli in particolare a contatti esterni non richiesti a causa della rilevanza del tema della produzione di vaccini contro la COVID-19, che il Tribunale avrebbe del resto ammesso al punto 77 della sentenza impugnata. Tali persone correvano anche il rischio di essere sistematicamente designate, per l’avvenire, da una grande parte dell’opinione pubblica, come responsabili dell’insorgere di qualsiasi problema eventuale riguardante i vaccini contro la COVID-19. Inoltre, tale pregiudizio si sarebbe rapidamente concretizzato con la diffusione dell’identità di tali persone su Internet.
39
[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che tale situazione nuocerebbe fortemente alla sua capacità, nonché a quella degli Stati membri, di avvalersi, per il futuro, del loro personale per la negoziazione e la conclusione di tali contratti.
40
Per contro, dato che i membri di tale squadra non occupano una posizione gerarchica elevata nell’ambito dell’istituzione e hanno avuto soltanto un ruolo puramente tecnico nel procedimento di negoziazione, l’obiettivo perseguito di verificare la loro imparzialità sarebbe di importanza minore che se esso riguardasse persone dotate di un effettivo potere decisionale nel contesto di tale procedimento.
41
Inoltre, tale obiettivo non può giustificare un’ingerenza tanto grave nella vita privata di dette persone quanto quella che risulterebbe dalla divulgazione della loro identità.
42
Infine, tale obiettivo sarebbe già stato ampiamente raggiunto con la divulgazione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi in forma anonima.
43
[OSCURATO:PERSONA] aggiunge, riferendosi ai principi individuati dalla Corte nella sentenza del 22 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑37/20 e C‑601/20
,
EU:C:2022:912
, punti
65
e
83
), che il Tribunale avrebbe dovuto prendere in considerazione il fatto che il controllo dell’assenza di conflitto di interessi di funzionari nell’esercizio delle loro funzioni spetta soltanto, negli Stati membri, alle autorità competenti soggette a specifici obblighi in materia. Inoltre, perché sia soddisfatto il requisito di proporzionalità, sarebbe necessario che le persone interessate disponessero di garanzie sufficienti che consentissero di proteggere efficacemente i loro dati personali contro i rischi di abuso, in quanto la necessità di disporre di tale garanzie è a maggior ragione importante allorché i dati di carattere personale sono resi accessibili al pubblico e ad un numero potenzialmente illimitato di persone.
44
Di conseguenza, la divulgazione dell’identità dei membri della squadra negoziale costituirebbe un pregiudizio sproporzionato alla tutela della loro vita privata.
45
Pertanto, il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato, al punto 85 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva correttamente effettuato la ponderazione degli interessi in gioco.
–
Argomenti dei richiedenti
46
I richiedenti affermano che la condizione relativa al
fumus boni iuris
non è soddisfatta in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non deduce alcun motivo serio per contestare la sentenza impugnata.
47
Riguardo allo snaturamento dei mezzi di prova allegato dalla [OSCURATO:PERSONA], essi ricordano, facendo riferimento alla sentenza del 16 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Italia e Spagna (
C‑635/20 P
,
EU:C:2023:98
, punto
127
), che lo snaturamento degli elementi di prova presuppone che il Tribunale abbia manifestamente oltrepassato i limiti di una ragionevole valutazione degli elementi di prova e che non è sufficiente dimostrare che un documento possa essere oggetto di un’interpretazione diversa da quella accolta dal Tribunale. A loro avviso, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe in nessun modo dimostrato che tali condizioni fossero soddisfatte ed essa intenderebbe, in realtà, rimettere in discussione la valutazione dei fatti accolta dal Tribunale.
48
Riguardo agli errori di diritto asseritamente commessi dal Tribunale nella sua interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2018/1725, essi affermano, anzitutto, che il Tribunale ha concluso correttamente che l’obiettivo perseguito di verificare l’imparzialità dei membri della squadra negoziale costituisce un fine specifico di interesse pubblico ai sensi di tale disposizione.
49
A tale riguardo, essi rilevano che la [OSCURATO:PERSONA] non può, allo stesso tempo, da un lato, sostenere che il fine di cui trattasi non è d’«interesse pubblico» e, dall’altro, riconoscere che la verifica dell’imparzialità dei membri suddetti è «nell’interesse pubblico». Allo stesso modo, la sua argomentazione sarebbe contraddittoria quando essa invoca contestualmente la necessità di non divulgare i nomi di tali persone e il fatto che esse avrebbero avuto solo un ruolo puramente tecnico nella negoziazione. Comunque, la funzione del negoziatore sarebbe essenzialmente quella di influenzare il dettato della decisione finale.
50
Essi sostengono, inoltre, che, contrariamente a quanto asserito dalla [OSCURATO:PERSONA], la divulgazione dell’identità dei membri della squadra negoziale che hanno firmato le dichiarazioni di assenza di conflitto d’interessi è necessaria per consentire di verificarne l’imparzialità ed essi aggiungono che i nomi di numerose persone intervenute a titolo privato o pubblico nello «stesso fascicolo» sono del resto già pubblicamente disponibili.
51
Infine, essi fanno valere l’evidente assenza di errori di diritto commessi dal Tribunale quando ha considerato, al punto 85 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva correttamente effettuato la ponderazione degli interessi prevista dall’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2018/1725.
52
A tale riguardo, essi contestano l’analisi svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il pregiudizio causato dalla divulgazione dell’identità delle persone interessate sarebbe grave. Infatti, la semplice possibilità che i membri della squadra negoziale siano esposti a contatti esterni non richiesti non farebbe correre loro, per questo solo fatto, un rischio di pregiudizio alla loro integrità fisica e psichica, come asserito dalla [OSCURATO:PERSONA]. Essi osservano che, in una società democratica, chiunque, anche a titolo professionale, può essere contattato senza averlo richiesto.
53
Essi ritengono che l’obiettivo perseguito, consistente nel verificare l’imparzialità di dette persone, sia importante perché i negoziatori influenzano il processo decisionale. Essi sottolineano, di nuovo, il carattere limitato della loro domanda, in quanto tale domanda non riguarda soltanto l’identità e il ruolo professionale delle persone interessate, ma anche il fatto che, come il Tribunale ha constatato al punto 84 della sentenza impugnata, la trasmissione di una dichiarazione di assenza di conflitto d’interessi in cui l’identità del firmatario è stata occultata non consente di verificare l’imparzialità di quest’ultimo.
Valutazione
54
Secondo costante giurisprudenza, il requisito relativo al
fumus boni iuris
è soddisfatto quando almeno uno dei motivi dedotti dalla parte che richiede i provvedimenti provvisori a sostegno del ricorso di merito appaia,
prima facie
, non privo di serio fondamento. Ciò vale, in particolare, quando uno dei motivi dedotti riveli l’esistenza di questioni giuridiche complesse la cui soluzione non è evidente e necessita dunque di un esame approfondito che non può essere effettuato dal giudice del procedimento sommario, ma deve costituire oggetto della causa di merito, oppure quando il contraddittorio fra le parti mostri l’esistenza di controversie giuridiche rilevanti la cui soluzione non è evidente [ordinanza della vicepresidente della Corte del 20 dicembre 2019, Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres/Parlamento,
C‑646/19 P(R)
,
EU:C:2019:1149
, punto
52
, nonché ordinanza dell’8 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia,
C‑791/19 R
,
EU:C:2020:277
, punto
52
].
55
Il secondo motivo dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua impugnazione verte su errori di diritto del Tribunale nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2018/1725, errori che l’avrebbero condotto alla conclusione errata secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non poteva basare il proprio rifiuto di concedere un accesso più ampio alle dichiarazioni di assenza di conflitto d’interessi sul fondamento dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001.
56
Occorre ricordare preliminarmente che, secondo una giurisprudenza costante, il regolamento n. 1049/2001, come indicato dal considerando 4 e dall’articolo 1 dello stesso, mira a conferire al pubblico un diritto di accesso il più ampio possibile ai documenti delle istituzioni (sentenze del 28 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑404/10 P
,
EU:C:2012:393
, punto
111
; del 28 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑477/10 P
,
EU:C:2012:394
, punto
53
, nonché del 14 novembre 2013, LPN e Finlandia/[OSCURATO:PERSONA],
C‑514/11 P e C‑605/11 P
,
EU:C:2013:738
, punto
40
).
57
Il principio del più ampio accesso possibile del pubblico ai documenti è comunque assoggettato a talune limitazioni per motivi di interesse pubblico o privato. Infatti, il regolamento n. 1049/2001, segnatamente al suo considerando 11 e al suo articolo 4, prevede un sistema di eccezioni che impone alle istituzioni e agli organismi di non divulgare taluni documenti qualora tale divulgazione arrechi pregiudizio a uno di tali interessi (v., in tal senso, sentenze del 28 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑404/10 P
,
EU:C:2012:393
, punto
111
; del 28 giugno 2012, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑477/10 P
,
EU:C:2012:394
, punto
53
, nonché del 14 novembre 2013, LPN e Finlandia/[OSCURATO:PERSONA],
C‑514/11 P e C‑605/11 P
,
EU:C:2013:738
, punto
40
).
58
A tale riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, le istituzioni dell’Unione rifiutano l’accesso a un documento la cui divulgazione arreca pregiudizio alla tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo, in particolare in conformità con la legislazione dell’Unione sulla protezione dei dati personali.
59
Pertanto, qualora una domanda sia diretta a ottenere l’accesso a dati personali, ai sensi dell’articolo 3, punto 1, del regolamento 2018/1725, sono pienamente applicabili le disposizioni di tale regolamento (v., per analogia, sentenza del 16 luglio 2015, ClientEarth e PAN Europe/EFSA,
C‑615/13 P
,
EU:C:2015:489
, punto
44
e giurisprudenza citata).
60
Nella fattispecie, è pacifico che le informazioni richieste, ossia i cognomi e i nomi dei membri della squadra negoziale, che consentirebbero di identificare le persone che hanno partecipato alla negoziazione per gli accordi preliminari di acquisto dei vaccini contro la COVID-19, costituiscono dati personali ai sensi dell’articolo 3, punto 1, del regolamento 2018/1725, che contempla qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile.
61
Di conseguenza, tali dati possono essere oggetto di un trasferimento a un terzo in base al regolamento n. 1049/2001 soltanto quando tale trasferimento soddisfa le condizioni previste dall’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) o b), del regolamento 2018/1725 e costituisce un trattamento lecito, conformemente ai requisiti dell’articolo 5 di quest’ultimo regolamento (v., per analogia, sentenza del 2 ottobre 2014, Strack/[OSCURATO:PERSONA],
C‑127/13 P
,
EU:C:2014:2250
, punto
104
).
62
Nella sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] afferma segnatamente che il Tribunale, nella sentenza impugnata, ha commesso un errore nell’interpretazione e nell’applicazione della condizione prevista all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2018/1725, secondo cui, una volta che il destinatario dei dati personali abbia dimostrato che è necessario che essi sono trasmessi ad un fine specifico d’interesse pubblico, e che esistono ragioni di ritenere che tale trasmissione possa pregiudicare gli interessi legittimi della persona interessata, il responsabile del trattamento di tali dati deve stabilire se sia proporzionato trasmetterli a tale fine preciso, dopo aver soppesato, in modo verificabile, i diversi interessi concorrenti. Infatti, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbe erroneamente considerato, al punto 85 di tale sentenza, che essa non aveva preso in sufficiente considerazione le diverse circostanze del caso di specie per bilanciare correttamente gli interessi in gioco.
63
A tale riguardo, risulta che gli interessi in gioco nella presente causa sono, da un lato, l’interesse dei membri della squadra negoziale a che la loro identità non sia divulgata al fine di proteggere la propria vita privata e, dall’altro, come risulta dai punti 66, 70, 71 e 84 della sentenza impugnata, l’interesse dei richiedenti a che il processo di negoziazione degli accordi preliminari di acquisto di vaccini contro la COVID-19, condotto dalla [OSCURATO:PERSONA] per conto degli Stati membri, sia trasparente al fine di consentire ai cittadini dell’Unione di verificare l’imparzialità dei membri di tale squadra e di assicurarsi in particolare dell’assenza di qualsiasi conflitto d’interessi tra tali persone e i produttori di vaccini.
64
Per quanto riguarda la rispettiva importanza di tali diversi interessi, occorre, per quanto concerne l’interesse dei membri della squadra negoziale a che la loro identità non sia divulgata, ricordare che, come risulta da una giurisprudenza costante, mettere dati personali a disposizione di terzi costituisce un’ingerenza nei diritti fondamentali sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta, indipendentemente dall’uso successivo delle informazioni comunicate (sentenza del 22 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA],
C‑37/20 e C‑601/20
,
EU:C:2022:912
, punto
39
e giurisprudenza citata).
65
La valutazione della gravità di un’ingerenza siffatta implica che si tenga conto della natura dei dati personali di cui trattasi, in particolare del carattere eventualmente sensibile di tali dati, nonché della natura e delle modalità concrete del trattamento dei dati, in particolare del numero di persone che hanno accesso a tali dati e delle modalità di accesso a questi ultimi. Se del caso, deve anche essere presa in considerazione l’esistenza di misure volte a prevenire il rischio che tali dati siano oggetto di trattamenti abusivi (sentenza del 21 marzo 2024, [OSCURATO:PERSONA],
C‑61/22
,
EU:C:2024:251
, punto
106
).
66
Nella fattispecie, i dati personali di cui si richiede la divulgazione riguardano l’identità e l’attività professionale di agenti della [OSCURATO:PERSONA] e degli Stati membri, che hanno partecipato alla negoziazione degli accordi preliminari di acquisto dei vaccini contro la COVID-19, condotta dalla [OSCURATO:PERSONA] per conto degli Stati membri.
67
Inoltre, è pacifico, come del resto è stato rilevato dal Tribunale al punto 77 della sentenza impugnata, che la domanda di accesso a tali informazioni è intervenuta in un contesto caratterizzato dalla mancanza di fiducia di una parte dei cittadini dell’Unione verso la strategia vaccinale promossa dalla [OSCURATO:PERSONA]. A tale punto 77, il Tribunale ha aggiunto che, in tali condizioni, l’esposizione dei membri della squadra negoziale a contatti esterni non richiesti a seguito della divulgazione della loro identità non era semplicemente ipotetica. Al punto 78 di tale sentenza, il Tribunale ha precisato che tale conclusione non era rimessa in discussione dal fatto che i richiedenti non avessero inteso ottenere l’indirizzo dei membri di tale squadra o informazioni rientranti nell’articolo 10 del regolamento 2018/1725, relativo a categorie particolari di dati personali, poiché la divulgazione dell’identità di una persona rende possibile effettuare ricerche su di essa e quindi ottenere siffatte informazioni.
68
La delicatezza del tema relativo alla strategia vaccinale contro la COVID-19 appare del resto corroborata dal numero assai elevato di soggetti impegnati nel presente procedimento giurisdizionale e dal fatto che tali soggetti fanno inoltre parte del gruppo degli 86000 firmatari in nome e per conto dei quali la domanda iniziale era stata presentata alla [OSCURATO:PERSONA].
69
Tali elementi consentono, pertanto, di considerare con sufficiente probabilità che l’identità dei membri della squadra negoziale che hanno firmato le dichiarazioni di assenza di conflitto d’interessi rischi, una volta divulgata, di essere rapidamente diffusa su Internet e, in particolare, sulle reti sociali.
70
In tal caso, tali dati sarebbero accessibili ad un numero potenzialmente illimitato di persone, cosicché anche persone che cerchino di ottenere tali informazioni per ragioni estranee a quelle che ne hanno giustificato la divulgazione potrebbero accedervi liberamente (v., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA],
C‑37/20 e C‑601/20
,
EU:C:2022:912
, punto
42
e giurisprudenza citata).
71
Inoltre, le potenziali conseguenze per le persone interessate derivanti da un eventuale uso abusivo dei loro dati personali sarebbero aggravate dalla circostanza che, una volta messi a disposizione del pubblico, tali dati potrebbero non solo essere liberamente consultati, ma altresì essere conservati e diffusi e che, in caso di simili trattamenti successivi, per tali persone diventerebbe vieppiù difficile, se non addirittura illusorio, difendersi efficacemente dagli abusi (v., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA],
C‑37/20 e C‑601/20
,
EU:C:2022:912
, punto
43
).
72
Un rischio siffatto si presenta con una probabilità tanto più elevata in quanto, nella fattispecie, i dati di cui trattasi riguardano soltanto un numero molto circoscritto di persone fisiche.
73
Di conseguenza, non sembra escluso,
prima facie
, che la divulgazione dell’identità di tali persone possa essere considerata dalla Corte, nell’ambito dell’impugnazione dinanzi ad essa pendente, quale ingerenza grave nei diritti sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta.
74
Quanto all’importanza dell’obiettivo, perseguito dai richiedenti di garantire la trasparenza del processo di negoziazione condotto dalla [OSCURATO:PERSONA] per consentire ai cittadini dell’Unione di verificare l’imparzialità dei membri della squadra negoziale rispetto ai produttori di vaccini, occorre ricordare che la trasparenza permette di conferire alle istituzioni dell’Unione una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità nei confronti dei cittadini dell’Unione in un sistema democratico (v., in tal senso, sentenza del 22 gennaio 2020, PTC [OSCURATO:PERSONA]/EMA,
C‑175/18 P
,
EU:C:2020:30
, punto
53
e giurisprudenza citata).
75
Pertanto, e come il Tribunale ha precisato al punto 71 della sentenza impugnata, la trasparenza quanto al processo seguito dalla [OSCURATO:PERSONA] durante le trattative con i produttori di vaccini contro la COVID-19 e quanto alla conclusione degli accordi preliminari di acquisto di vaccini è idonea a contribuire ad aumentare la fiducia dei cittadini dell’Unione nei confronti della strategia vaccinale promossa da tale istituzione e, di conseguenza, a contrastare segnatamente la diffusione di false informazioni sulle condizioni di negoziazione e sulla conclusione di detti contratti.
76
Resta il fatto che, come ha osservato la [OSCURATO:PERSONA], la verifica del rispetto delle esigenze deontologiche degli agenti della [OSCURATO:PERSONA] e degli Stati membri che fanno parte della squadra negoziale spetta prioritariamente alle autorità pubbliche competenti (v., per analogia, sentenza del 22 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA],
C‑37/20 e C‑601/20
,
EU:C:2022:912
, punto
83
).
77
Inoltre e soprattutto, risulta dalla giurisprudenza della Corte che, nella ponderazione cui un’istituzione deve procedere, prima di divulgare informazioni riguardanti una persona fisica, tra l’interesse dell’Unione a garantire la trasparenza delle sue azioni e il pregiudizio ai diritti sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta, non può riconoscersi alcuna automatica prevalenza dell’obiettivo di trasparenza sul diritto alla protezione dei dati personali (v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2010, Volker und [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑92/09 e C‑93/09
,
EU:C:2010:662
, punto
85
e giurisprudenza citata).
78
Tenuto conto di quanto precede, non si può,
prima facie
, escludere che la Corte consideri, in occasione della valutazione dell’impugnazione dinanzi ad essa pendente, che, all’atto della ponderazione degli interessi concorrenti, che deve essere effettuata in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2018/1725, l’interesse dei membri della squadra negoziale a che la loro identità non sia divulgata prevalga sull’obiettivo perseguito dai richiedenti di permettere la verifica dell’imparzialità di tali membri.
79
Di conseguenza, senza che occorra pronunciarsi, nell’ambito del presente procedimento, sulla fondatezza del secondo motivo della [OSCURATO:PERSONA], relativo all’applicazione errata da parte del Tribunale dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2018/1725, che rientra nella competenza esclusiva del giudice di merito, si deve constatare che esso appare,
prima facie
, non privo di serio fondamento.
80
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre concludere che, nel caso di specie, ricorre la condizione relativa al
fumus boni iuris
.
[OSCURATO:PERSONA]
81
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la condizione relativa all’urgenza è soddisfatta tenuto conto del danno grave e irreparabile che i membri della squadra negoziale subirebbero se la loro identità fosse divulgata prima che la Corte si pronunci nel merito.
82
Essa ricorda, riferendosi al punto 81 dell’ordinanza del vicepresidente della Corte dell’11 aprile 2024, Vivendi/[OSCURATO:PERSONA] [
C‑90/24 P(R)
,
EU:C:2024:318
], che la violazione dei diritti fondamentali sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dev’essere valutata alla luce dell’insieme delle circostanze di cui trattasi, al fine di determinare se l’entità e la natura del danno causato da tale violazione giustifichino la qualificazione di siffatto danno come grave e irreparabile.
83
[OSCURATO:PERSONA] afferma che, nella presente causa, se la sua domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata non venisse accolta, essa sarebbe tenuta, ai fini dell’esecuzione di quest’ultima, a divulgare l’identità dei membri della squadra negoziale che hanno firmato le dichiarazioni di assenza di conflitto d’interessi.
84
Per quanto riguarda l’effettività del danno che ne deriverebbe per tali persone, essa sostiene che queste ultime sarebbero assai probabilmente confrontate a contatti esterni non richiesti, inclusi, eventualmente, attacchi contro la loro integrità fisica e atti di molestie. Infatti, tenuto conto dell’estrema delicatezza dell’argomento relativo ai vaccini contro la COVID-19 e della forte opposizione che tali vaccini hanno potuto suscitare presso numerose persone, la divulgazione dell’identità dei membri della squadra negoziale rischierebbe di «esporli a vere minacce di aggressione» per reazione a qualsiasi decisione adottata sull’argomento da parte delle istanze europee o nazionali, ma anche in caso di eventuali effetti collaterali dei vaccini contro la COVID-19.
85
Essa aggiunge che un pregiudizio siffatto potrebbe avere conseguenze dirette nei suoi confronti poiché, come responsabile della gestione del procedimento di negoziazione e di conclusione degli accordi preliminari di acquisto dei vaccini contro la COVID-19, essa ha il dovere di evitare che i membri della squadra negoziale subiscano un danno a causa dell’esercizio delle loro funzioni.
86
Inoltre, a suo avviso, un pregiudizio siffatto dovrebbe essere qualificato come grave non soltanto perché riguarda un possibile danno all’integrità fisica e alla salute psichica delle persone interessate, ma anche, alla luce dei principi derivanti dalla sentenza del 22 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑37/20 e C‑601/20
,
EU:C:2022:912
), perché la messa a disposizione del pubblico di dati personali consente che essi siano accessibili a un numero potenzialmente illimitato di persone, eventualmente anche per ragioni estranee all’obiettivo perseguito con la loro pubblicazione.
87
Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, riferendosi all’ordinanza del vicepresidente della Corte dell’11 aprile 2024, Vivendi/[OSCURATO:PERSONA] [
C‑90/24 P(R)
,
EU:C:2024:318
], che tale pregiudizio risulterebbe irreparabile.
88
Infine, detto pregiudizio potrebbe realizzarsi tanto più rapidamente in quanto le informazioni divulgate dovrebbero essere rapidamente diffuse su Internet e trasmesse alle reti sociali.
89
I richiedenti sostengono, al contrario, che la condizione relativa all’urgenza non è soddisfatta.
90
Essi fanno riferimento alla risoluzione del Parlamento europeo del 12 luglio 2023, intitolata «La pandemia di COVID-19: insegnamenti tratti e raccomandazioni per l’avvenire», la quale auspica che le dichiarazioni di assenza di conflitto d’interessi dei negoziatori degli accordi di acquisto dei vaccini contro la COVID-19 siano rese pubbliche.
91
Essi osservano che la [OSCURATO:PERSONA] ha scelto di essere rappresentata, all’udienza nella causa sfociata nella sentenza impugnata, da diversi agenti la cui identità poteva così risultare nota.
92
In subordine, essi chiedono il rigetto della domanda di provvedimenti provvisori esclusivamente per quanto riguarda la domanda di accesso proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA], il quale si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni che gli verrebbero trasmesse dalla [OSCURATO:PERSONA].
Valutazione
93
Secondo giurisprudenza costante, lo scopo del procedimento sommario è di garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva, al fine di evitare una lacuna nella tutela giuridica fornita dalla Corte. Per raggiungere tale obiettivo, l’urgenza deve essere valutata rispetto alla necessità di statuire provvisoriamente al fine di evitare che un danno grave e irreparabile sia arrecato alla parte che chiede la tutela provvisoria. Spetta a quest’ultima parte fornire la prova che essa non può attendere l’esito del procedimento di merito senza subire un danno di tale natura. Per stabilire la sussistenza di un siffatto danno grave e irreparabile, non è necessario esigere che il verificarsi del danno sia dimostrato con assoluta certezza. È sufficiente che quest’ultimo sia prevedibile con un sufficiente grado di probabilità (ordinanza del 17 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia,
C‑619/18 R
,
EU:C:2018:1021
, punto
60
e giurisprudenza citata).
94
Inoltre, il giudice del procedimento sommario, ai soli fini della valutazione dell’urgenza e senza che ciò implichi una qualche presa di posizione da parte sua quanto alla fondatezza delle censure presentate nel merito dal richiedente i provvedimenti urgenti, deve ritenere che tali censure siano idonee ad essere accolte. Infatti, il danno grave e irreparabile di cui va dimostrato il probabile verificarsi è quello che risulterebbe, eventualmente, dal diniego di concedere un provvedimento provvisorio richiesto, nell’ipotesi in cui il ricorso di merito si concludesse, successivamente, con esito positivo (ordinanza del 17 dicembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia,
C‑619/18 R
,
EU:C:2018:1021
, punto
61
e giurisprudenza citata).
95
Nella fattispecie, va rilevato preventivamente che il danno invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] in relazione al diritto al rispetto della vita privata sarebbe una conseguenza diretta del comportamento che, a suo avviso, essa sarebbe costretta ad adottare nei confronti dei membri della squadra negoziale al fine di conformarsi alla sentenza impugnata [v., per analogia, ordinanza del vicepresidente della Corte dell’11 aprile 2024, Vivendi/[OSCURATO:PERSONA],
C‑90/24 P(R)
,
EU:C:2024:318
, punto
74
].
96
Ne discende che, con la propria domanda di provvedimenti provvisori, la [OSCURATO:PERSONA] non intende agire sostituendosi a terzi che potrebbero essere colpiti, in modo autonomo, dagli effetti della decisione controversa, bensì a titolo personale, al fine di salvaguardare i propri interessi, evitando di essere indotta a causare essa stessa un danno grave e irreparabile a terzi, per il quale potrebbe essere peraltro ritenuta eventualmente responsabile, in un contesto in cui tale danno fosse cagionato a detti terzi a causa dei loro legami con la [OSCURATO:PERSONA], senza che questi ultimi siano in grado di ottenere autonomamente una tutela provvisoria per evitare il verificarsi di detto danno [v., per analogia, ordinanza del vicepresidente della Corte dell’11 aprile 2024, Vivendi/[OSCURATO:PERSONA],
C‑90/24 P(R)
,
EU:C:2024:318
, punto
75
].
97
In tali circostanze specifiche, un pregiudizio siffatto può essere invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] per dimostrare che sussiste la condizione relativa all’urgenza [v., in tal senso, ordinanza del vicepresidente della Corte dell’11 aprile 2024, Vivendi/[OSCURATO:PERSONA],
C‑90/24 P(R)
,
EU:C:2024:318
, punto
76
].
98
Quanto alla questione se l’esecuzione immediata della sentenza impugnata possa cagionare un danno grave e irreparabile, ai sensi della giurisprudenza citata ai punti 93 e 94 della presente ordinanza, occorre, anzitutto, ricordare che, in applicazione dell’articolo 266 TFUE, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza impugnata comporta. Nella fattispecie, risulta che tale istituzione si troverebbe nell’obbligo, come da essa indicato, di comunicare ai richiedenti l’identità delle persone che hanno firmato le dichiarazioni di assenza di conflitto d’interessi e che sono membri della squadra negoziale.
99
Riguardo poi al danno che può risultare da tale divulgazione, deriva dalla giurisprudenza della Corte che la violazione di taluni diritti fondamentali, come il diritto al rispetto della vita privata, sancito all’articolo 7 della Carta, dev’essere valutata alla luce dell’insieme delle circostanze di cui trattasi, al fine di determinare se l’entità e la natura del danno causato da tale violazione giustifichino la qualificazione di siffatto danno come grave e irreparabile [v., in tal senso, ordinanza del vicepresidente della Corte dell’11 aprile 2024, Vivendi/[OSCURATO:PERSONA],
C‑90/24 P(R)
,
EU:C:2024:318
, punto
81
e giurisprudenza citata].
100
A tale riguardo, come è stato constatato al punto 73 della presente ordinanza, la divulgazione dell’identità dei membri della squadra negoziale che hanno firmato le dichiarazioni di assenza di conflitto d’interessi può, con sufficiente grado di probabilità ai fini del procedimento sommario, causare un’ingerenza grave nei diritti di tali persone sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta.
101
Occorre aggiungere che, in assenza di garanzie specifiche e precise, non si può ritenere che un pregiudizio siffatto possa, con certezza, essere evitato con la trasmissione di tali dati a una sola persona, come hanno chiesto, in subordine, i richiedenti nel controricorso.
102
Inoltre, poiché il danno morale derivante da una siffatta violazione del diritto alla vita privata non potrebbe essere integralmente cancellato da un risarcimento pecuniario o eliminato
a posteriori
in caso di annullamento della sentenza impugnata, si deve ritenere che tale danno abbia carattere irreparabile [v., in tal senso, ordinanza del vicepresidente della Corte dell’11 aprile 2024, Vivendi/[OSCURATO:PERSONA],
C‑90/24 P(R)
,
EU:C:2024:318
, punto
91
].
103
Infine, un danno siffatto presenterebbe
a priori
carattere irreversibile poiché i dati di cui trattasi rischierebbero, una volta divulgati, di essere rapidamente diffusi su Internet, tenuto conto della delicatezza delle questioni che attengono ai vaccini contro la COVID-19, cosicché sarebbe praticamente impossibile poter procedere successivamente alla loro soppressione nel caso in cui la sentenza impugnata fosse annullata.
104
Comunque, in caso di mancato accoglimento della presente domanda di provvedimenti provvisori, l’impugnazione proposta dinanzi alla Corte sarebbe privata della maggior parte del suo interesse riguardo alla questione se il Tribunale abbia annullato a torto, con la sentenza impugnata, il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di divulgare l’identità dei membri della squadra negoziale. Infatti, anche se la Corte dovesse dichiarare che così è stato, tali dati sarebbero tuttavia già stati divulgati irreversibilmente.
105
Ne consegue che nel caso di specie è soddisfatta la condizione relativa all’urgenza.
Sulla ponderazione degli interessi
[OSCURATO:PERSONA]
106
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la ponderazione degli interessi pende a favore del temporaneo mantenimento degli effetti della decisione controversa riguardo al suo rifiuto di divulgare l’identità dei membri della squadra negoziale che hanno redatto le dichiarazioni di assenza di conflitto d’interessi.
107
Essa afferma che la validità di tali dichiarazioni non è stata rimessa in discussione dai richiedenti e che la trasmissione di una di tali dichiarazioni in forma anonima consente già di verificare l’imparzialità dei loro firmatari.
108
Essa aggiunge che l’imparzialità dei firmatari di dette dichiarazioni è stata confermata dalla Corte dei conti europea nella sua relazione speciale 19/2022, intitolata «L’[Unione europea] e l’acquisto di vaccini contro la COVID-19». Infine, la commissione speciale del Parlamento sulla pandemia di COVID-19 sarebbe pervenuta alle stesse conclusioni.
109
I richiedenti sostengono, al contrario, che la ponderazione degli interessi milita per l’esecuzione immediata della sentenza impugnata riguardo all’annullamento del rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di divulgare l’identità dei membri della squadra negoziale che hanno redatto le dichiarazioni di assenza di conflitto d’interessi.
110
Essi ritengono che la dichiarazione in forma anonima che è stata loro trasmessa corrisponda ad un semplice modello di documento e non consenta di verificare l’imparzialità del suo firmatario.
111
Essi aggiungono che la [OSCURATO:PERSONA] non ha prodotto la relazione della Corte dei conti che invoca e neppure estratti di tale documento. Inoltre, essi fanno valere che, nella sua risoluzione del 12 luglio 2023 sulla pandemia di COVID-19: insegnamenti tratti e raccomandazioni per l’avvenire [2022/2076(INI)], il Parlamento ha deplorato «la mancanza di trasparenza» nell’aggiudicazione dei contratti preliminari di acquisto dei vaccini contro la COVID-19 e ha insistito sulla necessità di permettere la verifica dell’imparzialità dei negoziatori di tali contratti.
Valutazione
112
Dato che, nella maggior parte dei procedimenti sommari, sia la concessione sia il diniego della sospensione dell’esecuzione di un atto possono produrre, in una certa misura, taluni effetti definitivi, spetta al giudice del procedimento sommario, investito di una domanda di sospensione, porre a confronto i rischi collegati a ciascuna delle possibili soluzioni. In concreto, ciò ha per conseguenza, in particolare, l’esame del punto se l’interesse della parte che chiede i provvedimenti provvisori a ottenere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato prevalga o meno sull’interesse rappresentato dall’immediata applicazione di quest’ultimo. Nel corso di tale esame occorre stabilire se l’eventuale annullamento di tale atto da parte del giudice di merito consenta il capovolgimento della situazione causata dalla sua esecuzione immediata e, viceversa, in quale misura la sospensione sia tale da ostacolare gli obiettivi perseguiti dall’atto impugnato nel caso in cui il ricorso principale fosse respinto [ordinanza del vicepresidente della Corte del 6 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑511/24 P(R)
,
EU:C:2024:719
, punto
18
].
113
Nel caso di specie, come si è constatato al punto 103 della presente ordinanza, il diniego della sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata, richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA], non consentirebbe il capovolgimento della situazione per le persone, la cui identità sarebbe, di conseguenza, divulgata dalla [OSCURATO:PERSONA], in caso di annullamento di tale sentenza da parte della Corte nel procedimento di merito. Infatti, non esisterebbe alcuna garanzia che tali dati, una volta trasmessi, non vengano diffusi su Internet. In tali circostanze, l’ingerenza nella vita privata delle persone interessate che ne deriva presenterebbe carattere irreversibile.
114
Inoltre, non è stato né dimostrato né sostenuto che la concessione della sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata, richiesta dalla [OSCURATO:PERSONA], sarebbe atta ad ostacolare il pieno effetto di tale sentenza nel caso in cui l’impugnazione contro essa proposta venisse respinta dalla Corte.
115
Pertanto, nella presente causa, la ponderazione degli interessi in gioco milita per la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata come richiesto dalla [OSCURATO:PERSONA].
116
Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre accogliere la domanda della [OSCURATO:PERSONA] diretta a ottenere che sia sospesa l’esecuzione del punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata, per quanto riguarda l’annullamento del rifiuto di concedere un accesso ampliato alle dichiarazioni d’assenza di conflitto d’interessi, fino alla pronuncia della sentenza che pone fine al procedimento di impugnazione nella causa C‑632/24 P.
Sulle spese
117
Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, si provvede sulle spese con la sentenza o con l’ordinanza che definisce la causa.
Per questi motivi, il vicepresidente della Corte così provvede:
1)
È sospesa l’esecuzione del punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 17 luglio 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
T‑761/21
,
EU:T:2024:477
), in quanto annulla la decisione C(2022) 1359 final della [OSCURATO:PERSONA], del 28 febbraio 2022, adottata in applicazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA], che concede al sig. [OSCURATO:PERSONA] e alle altre persone fisiche i cui nomi figurano in allegato un accesso parziale a taluni documenti riguardanti l’acquisto di vaccini da parte di tale istituzione nel contesto della pandemia di COVID-19, e la versione francese di tale decisione ad essi comunicata il 31 marzo 2022, riguardo al rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] europea di concedere un accesso più ampio alle dichiarazioni di assenza di conflitto d’interessi firmate dai membri della squadra negoziale per l’acquisto di vaccini contro la COVID-19, sul fondamento dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, fino alla pronuncia della sentenza che pone fine al procedimento d’impugnazione nella causa C‑632/24 P.
2)
Le spese sono riservate.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il francese.
(
1
) L’elenco delle altre parti è allegato unicamente alla versione notificata alle parti.