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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09200/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Attraverso iì proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Firenze del 26 aprile 2021, che ne ha confermato la condanna per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e furto.

2. In due distinti motivi, il ricorrente lamenta l'assenza di motivazione sui due profili devoluti ai giudice d'appello con motivi nuovi, entrambi afferent al trattamento sanzionatorio, tema già censurato con i'originario atto di gravame, ovvero: I) la misura del complessivo aumento di pena per continuazione, determinato in misura superiore al limite minimo previsto dall'art. 81, quarto comma, cod. pen., per i recidivi reiterati, nonostante il modesto grado di offensività delle condotte, l'immediata restituzione della refurtiva al derubato e la sostanziale contestualità delle condotte; //) il contenimento della pena finale nei limiti del presofferto cautelare.

3. Hanno depositato conclusioni scritte sia il Procuratore generale, concludendo per il rigetto del ricorso, che la difesa ricorrente, la quale ha ribadito le argomentazioni già rassegnate in ricorso, insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Dalla consultazione del fascicolo processuale - consentita al giudice di legittimità in ragione della natura processuale della questione devolutagli - si rileva che le doglianze ulteriori, sulle quali la difesa lamenta l'assenza di motivazione, sono state rassegnate soltanto in sede di discussione, con le conclusioni rese per iscritto.

L'atto d'appello, infatti, lamentava il riconoscimento della recidiva, il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., e l'eccessività della pena.

2. Da tanto discende, anzitutto, che le relative deduzioni non possono considerarsi né memorie, né richieste ai sensi dell'art. 121, cod. proc. pen., rinvenendo invece la loro disciplina in quella dei motivi nuovi, prevista dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 36118 del 26/06/2019, F., Rv. 277076; Sez. 1, n. 34461 del 10/03/2015, Pica, Rv. 264493; Sez. 5, n. 210 del 15/02/1996, Lenni, Rv. 204478).

Ma anche a voler essere ritenute tali - essendo stato il punto del trattamento sanzionatorio già devoluto con l'atto d'appello e potendo le anzidette questioni considerarsi mero sviluppo o migliore esposizione della doglianza originaria (sulla nozione di "motivi nuovi", per tutte: Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294) - esse si sarebbero dovute presentare fino a quindici giorni prima dell'udienza, pena la decadenza dalla relativa facoltà, secondo il chiaro disposto dell'art. 585, commi 4 e 5, cod. proc. pen..

Termine che - come s'è visto - nel caso di specie non è stato rispettato.

3. Resta da verificare, allora, se la Corte d'appello fosse comunque tenuta a rendere una motivazione sulle questioni con esse proposte.

La risposta dev'essere negativa.In proposito, costituisce autorevole e condivisibile riferimento quanto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 22533 del 25/10/2018 (dep. 2019), Salerno, Rv. 275376.

Nel ricostruire nella sua più ampia portata i rapporti tra principio devolutivo dell'appello e dovere di motivazione del giudice investito del gravame, le Sezioni unite hanno evidenziato come, in assenza di uno specifico motivo d'impugnazione, e sempre che la questione venga comunque devoluta dall'appellante nel corso del processo (anche, dunque, soltanto in sede di discussione finale), l'obbligo di motivazione debba intendersi limitato ai profili sui quali quel giudice ha il potere di pronunciarsi d'ufficio, a norma dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. (applicazione dei benefici di legge, riconoscimento di circostanze attenuanti, bilanciamento tra circostanze).

Al di fuori di tale ristretto perimetro, invece, l'assenza di motivazione della non decisione del giudice d'appello sulle questioni propostegli soltanto in corso di causa non può costituire motivo di ricorso per cassazione.

4. In conclusione, non avendo l'appellante rispettato il termine perentorio per la rituale proposizione di motivi nuovi e, per altro verso, non rientrando le questioni da lui tardivamente proposte nei temi sui quali il giudice d'appello può pronunciarsi anche d'ufficio, l'assenza nella sentenza d'appello di una specifica motivazione su di esse non può costituire motivo d'impugnazione.

Il ricorso proposto è, pertanto, inammissibile.

5. Segue obbligatoriamente per legge - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della Corte di appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso iì proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Firenze del 26 aprile 2021, che ne ha confermato la condanna per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e furto. 2. In due distinti motivi, il ricorrente lamenta l'assenza di motivazione sui due profili devoluti ai giudice d'appello con motivi nuovi, entrambi afferent al trattamento sanzionatorio, tema già censurato con i'originario atto di gravame, ovvero: I) la misura del complessivo aumento di pena per continuazione, determinato in misura superiore al limite minimo previsto dall'art. 81, quarto comma, cod. pen., per i recidivi reiterati, nonostante il modesto grado di offensività delle condotte, l'immediata restituzione della refurtiva al derubato e la sostanziale contestualità delle condotte; //) il contenimento della pena finale nei limiti del presofferto cautelare. 3. Hanno depositato conclusioni scritte sia il Procuratore generale, concludendo per il rigetto del ricorso, che la difesa ricorrente, la quale ha ribadito le argomentazioni già rassegnate in ricorso, insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Dalla consultazione del fascicolo processuale - consentita al giudice di legittimità in ragione della natura processuale della questione devolutagli - si rileva che le doglianze ulteriori, sulle quali la difesa lamenta l'assenza di motivazione, sono state rassegnate soltanto in sede di discussione, con le conclusioni rese per iscritto. L'atto d'appello, infatti, lamentava il riconoscimento della recidiva, il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., e l'eccessività della pena. 2. Da tanto discende, anzitutto, che le relative deduzioni non possono considerarsi né memorie, né richieste ai sensi dell'art. 121, cod. proc. pen., rinvenendo invece la loro disciplina in quella dei motivi nuovi, prevista dall'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 36118 del 26/06/2019, F., Rv. 277076; Sez. 1, n. 34461 del 10/03/2015, Pica, Rv. 264493; Sez. 5, n. 210 del 15/02/1996, Lenni, Rv. 204478). Ma anche a voler essere ritenute tali - essendo stato il punto del trattamento sanzionatorio già devoluto con l'atto d'appello e potendo le anzidette questioni considerarsi mero sviluppo o migliore esposizione della doglianza originaria (sulla nozione di "motivi nuovi", per tutte: Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294) - esse si sarebbero dovute presentare fino a quindici giorni prima dell'udienza, pena la decadenza dalla relativa facoltà, secondo il chiaro disposto dell'art. 585, commi 4 e 5, cod. proc. pen.. Termine che - come s'è visto - nel caso di specie non è stato rispettato. 3. Resta da verificare, allora, se la Corte d'appello fosse comunque tenuta a rendere una motivazione sulle questioni con esse proposte. La risposta dev'essere negativa.In proposito, costituisce autorevole e condivisibile riferimento quanto affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 22533 del 25/10/2018 (dep. 2019), Salerno, Rv. 275376. Nel ricostruire nella sua più ampia portata i rapporti tra principio devolutivo dell'appello e dovere di motivazione del giudice investito del gravame, le Sezioni unite hanno evidenziato come, in assenza di uno specifico motivo d'impugnazione, e sempre che la questione venga comunque devoluta dall'appellante nel corso del processo (anche, dunque, soltanto in sede di discussione finale), l'obbligo di motivazione debba intendersi limitato ai profili sui quali quel giudice ha il potere di pronunciarsi d'ufficio, a norma dell'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. (applicazione dei benefici di legge, riconoscimento di circostanze attenuanti, bilanciamento tra circostanze). Al di fuori di tale ristretto perimetro, invece, l'assenza di motivazione della non decisione del giudice d'appello sulle questioni propostegli soltanto in corso di causa non può costituire motivo di ricorso per cassazione. 4. In conclusione, non avendo l'appellante rispettato il termine perentorio per la rituale proposizione di motivi nuovi e, per altro verso, non rientrando le questioni da lui tardivamente proposte nei temi sui quali il giudice d'appello può pronunciarsi anche d'ufficio, l'assenza nella sentenza d'appello di una specifica motivazione su di esse non può costituire motivo d'impugnazione. Il ricorso proposto è, pertanto, inammissibile. 5. Segue obbligatoriamente per legge - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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