CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 13390/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Modena che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi uno e giorni quindici di arresto per la contravvenzione di cui all'art. 75, comma 1, d. Igs. 159 del 2011; - ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge penale e processuale in relazione alla mancata valutazione di attualità della pericolosità dell'imputato al momento dell'applicazione della misura. Il ricorso è certamente ammissibile, atteso che l'individuazione del provvedimento del Tribunale di Palermo, che aveva autorizzato lo spostamento del prevenuto in altro luogo, come il provvedimento che aveva implicitamente rivalutato la pericolosità del soggetto era senza dubbio discutibile e contestabile. Tenuto conto del decorso del termine massimo di prescrizione del reato, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso il 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente