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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:C:2023:166
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022CO0198_INF

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 6 marzo 2023 – [OSCURATO:PERSONA] (Intesa – Derivati sui tassi di interesse in euro) (cause riunite C‑198/22 e C‑199/22) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Articolo 101 TFUE – Direttiva 2014/104/UE – Articolo 10 – Ambito di applicazione ratione temporis – Azioni per il risarcimento del danno per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza dell’Unione europea – Termine di prescrizione – Violazione commessa prima dell’entrata in vigore della direttiva – Tutela dei consumatori»

1. Concorrenza – Azioni di risarcimento del danno cagionato da violazioni delle regole di concorrenza – Direttiva 2014/104 – Violazione cessata prima dell’entrata in vigore della direttiva – Termine di prescrizione dell’azione di risarcimento del danno – Determinazione della data di decorrenza – Applicabilità del diritto nazionale – Limiti – Osservanza del principio di effettività – Termine di prescrizione che non può che decorrere dopo la fine della violazione e la conoscenza da parte della persona lesa delle informazioni indispensabili per la proposizione del ricorso – Qualità di consumatore della persona lesa – Irrilevanza (Art. 101 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/104) (v. punti 33-52, disp. 1)

2. Concorrenza – Azioni di risarcimento del danno cagionato da violazioni delle regole di concorrenza – Direttiva 2014/104 – Applicazione nel tempo – Disposizioni sostanziali – Divieto di applicazione retroattiva della normativa nazionale di trasposizione – Disposizioni non sostanziali – Divieto di applicazione della normativa nazionale di trasposizione ad azioni proposte prima del 26 dicembre 2014 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/104, art. 22) (v. punti 58-61)

3. Concorrenza – Azioni di risarcimento del danno cagionato da violazioni delle regole di concorrenza – Direttiva 2014/104 – Applicazione nel tempo – Disposizioni che prevedono un termine di prescrizione delle azioni di risarcimento del danno di almeno cinque anni – Disposizione sostanziale – Divieto di applicazione retroattiva della normativa nazionale di trasposizione (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/104, artt. 10 e 22) (v. punti 63-69, 72, disp.2)

4. Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Necessità di garantire l’efficacia delle direttive – Obblighi dei giudici nazionali – Obbligo di interpretazione conforme – Portata – Interpretazione contra legem del diritto nazionale – Esclusione (Art. 4, § 3, TUE; art. 288 TFUE) (v. punto 71) Dispositivo 1) L’articolo 101 TFUE e il principio di effettività devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, secondo cui il termine di prescrizione applicabile a un’azione per il risarcimento del danno per violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza dell’Unione europea esercitata da un consumatore inizia a decorrere il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della sintesi della decisione definitiva della Commissione europea con cui tale violazione è stata constatata, dal momento che si può ragionevolmente ritenere che il soggetto danneggiato abbia avuto conoscenza degli elementi indispensabili per esercitare la sua azione per il risarcimento del danno alla data di tale pubblicazione. 2) L’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che rientra nel suo ambito di applicazione ratione temporis un’azione per il risarcimento del danno per violazione del diritto della concorrenza che, sebbene vertente su una violazione che ha avuto termine prima dell’entrata in vigore di tale direttiva, è stata esercitata dopo l’entrata in vigore delle disposizioni di trasposizione della direttiva medesima nel diritto nazionale, nei limiti in cui il termine di prescrizione applicabile a tale azione non è scaduto prima della data di scadenza del termine di trasposizione di detta direttiva.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CO0198_INF Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 6 marzo 2023 – [OSCURATO:PERSONA] (Intesa – Derivati sui tassi di interesse in euro) (cause riunite C‑198/22 e C‑199/22) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Articolo 101 TFUE – Direttiva 2014/104/UE – Articolo 10 – Ambito di applicazione ratione temporis – Azioni per il risarcimento del danno per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza dell’Unione europea – Termine di prescrizione – Violazione commessa prima dell’entrata in vigore della direttiva – Tutela dei consumatori» 1. Concorrenza – Azioni di risarcimento del danno cagionato da violazioni delle regole di concorrenza – Direttiva 2014/104 – Violazione cessata prima dell’entrata in vigore della direttiva – Termine di prescrizione dell’azione di risarcimento del danno – Determinazione della data di decorrenza – Applicabilità del diritto nazionale – Limiti – Osservanza del principio di effettività – Termine di prescrizione che non può che decorrere dopo la fine della violazione e la conoscenza da parte della persona lesa delle informazioni indispensabili per la proposizione del ricorso – Qualità di consumatore della persona lesa – Irrilevanza (Art. 101 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/104) (v. punti 33-52, disp. 1) 2. Concorrenza – Azioni di risarcimento del danno cagionato da violazioni delle regole di concorrenza – Direttiva 2014/104 – Applicazione nel tempo – Disposizioni sostanziali – Divieto di applicazione retroattiva della normativa nazionale di trasposizione – Disposizioni non sostanziali – Divieto di applicazione della normativa nazionale di trasposizione ad azioni proposte prima del 26 dicembre 2014 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/104, art. 22) (v. punti 58-61) 3. Concorrenza – Azioni di risarcimento del danno cagionato da violazioni delle regole di concorrenza – Direttiva 2014/104 – Applicazione nel tempo – Disposizioni che prevedono un termine di prescrizione delle azioni di risarcimento del danno di almeno cinque anni – Disposizione sostanziale – Divieto di applicazione retroattiva della normativa nazionale di trasposizione (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/104, artt. 10 e 22) (v. punti 63-69, 72, disp.2) 4. Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Necessità di garantire l’efficacia delle direttive – Obblighi dei giudici nazionali – Obbligo di interpretazione conforme – Portata – Interpretazione contra legem del diritto nazionale – Esclusione (Art. 4, § 3, TUE; art. 288 TFUE) (v. punto 71) Dispositivo 1) L’articolo 101 TFUE e il principio di effettività devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, secondo cui il termine di prescrizione applicabile a un’azione per il risarcimento del danno per violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza dell’Unione europea esercitata da un consumatore inizia a decorrere il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della sintesi della decisione definitiva della Commissione europea con cui tale violazione è stata constatata, dal momento che si può ragionevolmente ritenere che il soggetto danneggiato abbia avuto conoscenza degli elementi indispensabili per esercitare la sua azione per il risarcimento del danno alla data di tale pubblicazione. 2) L’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che rientra nel suo ambito di applicazione ratione temporis un’azione per il risarcimento del danno per violazione del diritto della concorrenza che, sebbene vertente su una violazione che ha avuto termine prima dell’entrata in vigore di tale direttiva, è stata esercitata dopo l’entrata in vigore delle disposizioni di trasposizione della direttiva medesima nel diritto nazionale, nei limiti in cui il termine di prescrizione applicabile a tale azione non è scaduto prima della data di scadenza del termine di trasposizione di detta direttiva.
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