CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08989/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25004/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso di lui domiciliato in Roma, viale Cortina d’Ampezzo, 186, il tutto come da procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; -controricorrente – Avverso la sentenza della C ommissione Tributaria Regionale della Lombardia n.1114/2014, depositata il 3 marzo 2014. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate , preso atto della disponibilità di beni (automezzi, ciclomotore ed immobili), accertava ai sensi dell’art. 38, commi 4, 5 e 7, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, maggior reddito in capo al contribuente per gli anni da 2004 a 2006. Il ACCERT. SINTETICO Tomasini impugnava gli avvisi richiamando il fatto di aver dimostrato la presenza di notevoli importi non soggetti a dichiarazione, in particolare proventi di vendite immobiliari e risarcimento del danno. La CTP, alla luce della documentazione, riteneva giustificato il reddito 2004, ma confermava l’operato dell’Ufficio relativamente alle altre due annualità, in quanto l’apporto del ricavato da un trasferimento immobiliare, pur accreditato, non risultava essere stato utilizzato. La CTR, adìta in sede di gravame, confermava la sentenza, in particolare ritenendo che anche il risarcimento risultava irrilevante in quanto pervenuto nell’agosto 2006. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone così ricorso in cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. In data 10 febbraio il ricorrente depositava memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il contribuente rileva come la pronuncia della CTR vìoli l’art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., in quanto avrebbe ritenuto giustificato il reddito per l’apporto del ricavato della vendita di un bene per il 2004, ma non per gli anni successivi, senza argomentare, e avrebbe fatto riferimento ai saldi di uno dei conti correnti, senza considerare il realizzo di somme rilevanti e la relativa capacità di spesa, e in quanto non occorrerebbe fornire la dimostrazione della equivalenza totale tra reddito accertato e disponibilità di redditi esenti, ma l’evidenza per grandezze, cioè la correlazione fra le une e le altre. Ancora, la sentenza non avrebbe ridotto i redditi presunti in presenza della riduzione di disponibilità del conto corrente. Infine, la sentenza avrebbe assertivamente escluso la rilevanza del risarcimento di € 20.000,00. 1.1. Il motivo, pur nella sua incerta formulazione, è fondato laddove individua nella sentenza impugnata una violazione della disposizione richiamata. In effetti, è pacifico dagli stessi accertamenti della CTR che il contribuente abbia dimostrato la disponibilità, anche per gli anni 2005 e 2006, di somme derivanti, nella specie, dall’alienazione di un immobile e dalla riscossione di un risarcimento. Orbene, in proposito , questa Corte ha in più occasioni stabilito, in aderenza al dato letterale normativo (Cass. 18/4/2014, n. 8995; Cass. 26/11/2014 n. 25104; da ultimo Cass. 27/05/2020, n. 9905) che "la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall'art.38....non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ma anche l'entità di tali redditi e la durata del relativo possesso che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta". Si è così chiarito che “pur non prevedendosi esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi siano stati utilizzati per coprire le spese contestate, si chiede espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso deve essere letto lo specifico riferimento alla prova -risultante da «idonea documentazione» - della «entità» di tali eventuali ulteriori redditi e della «durata» del relativo possesso, previsione che ha la finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico” (Cass. n. 9905/2020; Cass. 20/1/2017, n. 1510). Al fine di delimitare l'ambito della prova contraria gravante sul contribuente, questa Corte ha precisato che quella documentale richiesta dalla norma, in grado di superare la presunzione di maggiore reddito, può essere fornita con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo alla parte contribuente, idonei a dimostrare, mediante l'indicazione dell'entità dei redditi e delle date dei movimenti, anche la «durata» del possesso dei redditi e, quindi, non il loro semplice «transito» nella disponibilità del contribuente (Cass. 16/05/2018, n. 12026). E ancora “Non è, pertanto, sufficiente, la dimostrazione dell'esistenza di redditi derivanti dallo smobilizzo di investimenti, ma occorre anche verificare se, sulla base degli elementi sintomatici forniti, i redditi oggetto del disinvestimento siano stati effettivamente utilizzati in funzione del mantenimento del tenore di vita” Cass. 29/05/2020, n. 10245). Ora, a fronte delle disponibilità in esame, la CTR non ha provveduto a quegli ulteriori accertamenti, in conformità ai principi sopra espressi, che avrebbero consentito di verificare se le somme presenti siano state o meno rese disponibili per affrontare le spese indice di maggior reddito rispetto a quello dichiarato, limitandosi ad affermazioni apodittiche, anche in relazione alle movimentazioni e al fatto che, quanto all’importo percepito a titolo di risarcimento, lo stesso fu messo a disposizione diversi mesi prima della fine del periodo d’imposta. Da tanto discende la necessità del rinvio al giudice d’appello affinché adegui la sua indagine ai principi espressi in applicazione della disposizione violata. 2. Col secondo motivo lo stesso denuncia violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. Con tale mezzo il contribuente si duole del fatto che il giudice d’appello avrebbe trascurato che la difesa a fronte di un accertamento sintetico non consiste solo nell’allegazione di redditi esenti o soggetti a ritenuta d’imposta, ma anche nella prova di un reddito inferiore. 2.1. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente. 3. Il ricorso dev’essere dunque accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della