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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24622/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'uno il vizio motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità gravante sul prevenuto, gli altri la violazione di legge ed il difetto della motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanze attenuanti generiche nonché della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e l'ultimo l'erronea applicazione della legge penale quanto all'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio inflitto, sono inammissibili poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulle risultanze istruttorie su cui è stata correttamente fondata la responsabilità penale del ricorrente e pagg. 3 e 4 sulla congruità della pena inflitta e sulle fondate ragioni per cui non è stata riconosciuta la speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen); considerato, inoltre, che il primo non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta finalizzato ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'uno il vizio motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità gravante sul prevenuto, gli altri la violazione di legge ed il difetto della motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanze attenuanti generiche nonché della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e l'ultimo l'erronea applicazione della legge penale quanto all'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio inflitto, sono inammissibili poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulle risultanze istruttorie su cui è stata correttamente fondata la responsabilità penale del ricorrente e pagg. 3 e 4 sulla congruità della pena inflitta e sulle fondate ragioni per cui non è stata riconosciuta la speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen); considerato, inoltre, che il primo non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta finalizzato ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24622/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris