CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 aprile 2026
Cassazione n. 11200/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] DiCapua unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaCampania n. 2660/2020 depositata il 09/06/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1316/2021Numero sezionale 2681/2026Numero di raccolta generale 11200/2026Data pubblicazione 26/04/2026operante nell’organizzazione di cerimonie e ricevimenti, veniva resodestinatario dell’avviso di accertamento n. TF501AL04862/2017, relativoall’anno d’imposta 2012, con cui l’Agenzia delle entrate accertava, ai finiIRPEF, IRAP, IVA e contributi previdenziali, maggiori ricavi per euro440.079,00, assumendo – sulla base del c.d. tovagliometro – che itovaglioli inviati in lavanderia (9.817, poi ridotti dall’Ufficio a 9.317)corrispondessero ai coperti effettivamente serviti, e determinando in euro100,00 il prezzo medio per invitato, desunto da informazioni tratte nel2017 dal sito matrimonio.com.Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla CTP di Napoli, deducendo, invia preliminare, la nullità dell’accertamento per violazione delcontraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, L. 212/2000, e,nel merito, l’inattendibilità del criterio utilizzato dall’Ufficio. La CTP, consentenza n. 3537/2019, rigettava il ricorso, ritenendo legittimo il metodoinduttivo applicato e inattendibili le contestazioni del contribuente.Proposto appello dal sig. [OSCURATO:PERSONA], la CTR Campania, con sentenza n.2660/2020, respingeva le eccezioni preliminari ma accoglieva in parte ilgravame nel merito, affermando che l’attività dell’appellante –esclusivamente dedicata a cerimonie – implicava fisiologicamente l’uso dipiù tovaglioli per invitato; riteneva, dunque, incongruo l’abbattimento delsolo 5% operato dall’Ufficio e disponeva una rideterminazione al 30%.Parimenti, giudicava non realistico il prezzo medio di euro 100,00 apersona, ritenendo invece congruo – sulla base dei preventivi prodotti –un valore medio di euro 80,00, comprensivo di IVA. La CTR rideterminavaquindi il reddito imponibile e compensava integralmente le spese deldoppio grado.Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate propone ricorso percassazione, articolando tre motivi. Il contribuente resiste concontroricorso, insistendo per il rigetto del ricorso.Numero registro generale 1316/2021Numero sezionale 2681/2026Numero di raccolta generale 11200/2026Data pubblicazione 26/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 4, c.p.c., l’Agenzia delle entrate deduce la nullità della sentenza perviolazione degli artt. 113, comma 2, c.p.c., 1, comma 2, d.lgs. 546/1992,23 e 101 Cost., assumendo che la CTR avrebbe operato unarideterminazione dei ricavi mediante criteri equitativi, non consentiti nelprocesso tributario, applicando un abbattimento del 30% dei tovaglioli eriquantificando a euro 80,00 il prezzo medio del menù, senza fondamentoin parametri giuridici o istruttori.Il primo motivo è infondato.La censura non coglie nel segno, poiché la CTR non ha proceduto ad unadecisione secondo equità, bensì ha esercitato il prudente apprezzamentodel giudice di merito, valutando il materiale probatorio acquisito emodulando le presunzioni utilizzate dall’Ufficio in funzione della concretarealtà aziendale del contribuente, operante esclusivamente nel settoredelle cerimonie e dei ricevimenti, ove è fisiologico un consumo di tovagliolisuperiore a quello riscontrabile nella ristorazione ordinaria.È principio consolidato che il metodo induttivo fondato sul c.d.tovagliometro è legittimo, purché non disgiunto dall’esame dellepeculiarità dell’attività esercitata, e che il numero dei tovaglioli utilizzaticostituisce un fatto noto idoneo a fondare, sia pure previo ragionevoleabbattimento percentuale, la presunzione del numero dei copertieffettivamente serviti (Cass. n. 8822/2019).Nel caso in esame, la CTR ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenutoincongruo l’abbattimento del 5% operato dall’Ufficio, elevandolo al 30% inrelazione alle specifiche modalità di svolgimento dell’attività; così come hamotivato la rideterminazione del prezzo medio del pasto, desumendolo daipreventivi prodotti dal contribuente e considerati più attendibili delparametro di 100 euro elaborato dall’Ufficio mediante fonte esterna.Numero registro generale 1316/2021Numero sezionale 2681/2026Numero di raccolta generale 11200/2026Data pubblicazione 26/04/2026Si tratta di valutazioni fondate su apprezzamenti istruttori, che nonconfigurano l’adozione di criteri equitativi, ma rientrano pienamente nelgiudizio di merito, insindacabile in sede di legittimità.Ne consegue il rigetto del motivo.Con il secondo motivo di ricorso, proposto anch’esso ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., la ricorrente deduce la nullità della sentenzaper motivazione apparente e per violazione degli artt. 111 Cost., 36 d.lgs.546/1992, 132 e 274 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la CTRnon avrebbe esplicitato le ragioni del diverso abbattimento dei tovaglioliné quelle poste a fondamento della rideterminazione del prezzo medio percoperto, limitandosi a richiamare elementi ritenuti generici ed esterni almateriale probatorio.Il secondo motivo è infondato.La motivazione resa dalla CTR è infatti pienamente idonea a farcomprendere l’iter logico seguito, poiché il giudice regionale ha richiamatole peculiarità dell’attività svolta dal contribuente, dedicata esclusivamentea cerimonie e ricevimenti, nelle quali è fisiologico un consumo di tovagliolisuperiore alla media della ristorazione ordinaria; ha inoltre valorizzato ipreventivi prodotti dallo stesso contribuente, ritenendoli più attendibili delparametro di euro 100,00 elaborato dall’Ufficio mediante fonte esterna.Tali elementi costituiscono argomentazioni chiare e coerenti, ben lontanedallo schema della motivazione meramente apparente.La sentenza ben lascia cogliere la propria ratio decidendi. Questa Corte haincisivamente affermato che “In seguito alla riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv.,con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorsoper cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica dellaviolazione del \"minimo costituzionale\" richiesto dall'art. 111, comma 6,Numero registro generale 1316/2021Numero sezionale 2681/2026Numero di raccolta generale 11200/2026Data pubblicazione 26/04/2026Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art.132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di\"mancanza della motivazione quale requisito essenziale delprovvedimento giurisdizionale\", di \"motivazione apparente\", di\"manifesta ed irriducibile contraddittorietà\" e di \"motivazione perplessaod incomprensibile\", al di fuori delle quali il vizio di motivazione puòessere dedotto solo per omesso esame di un \"fatto storico\", che abbiaformato oggetto di discussione e che appaia \"decisivo\" ai fini di unadiversa soluzione della controversia” (Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n.22598 del 2018; Cass. n. 7090 del 2022). Nella specie, la soglia del“minimo costituzionale” non è infranta.Come affermato da questa Corte, la ricostruzione dei ricavi mediante ilnumero dei tovaglioli lavati è legittima, purché ancorata alla specificarealtà aziendale e pur sempre soggetta a un “ragionevole abbattimentopercentuale”, per tener conto dell’uso fisiologicamente eccedente rispettoal singolo coperto (Cass. n. 8822/2019).La CTR si è attenuta proprio a tali principi, modulando la percentuale diabbattimento e il prezzo medio del pasto in base a elementi istruttoriconcreti e alla logica desumibile dall’attività esercitata. Ne deriva che lamotivazione non solo è presente, ma è sorretta da un percorsoargomentativo esaustivo e conforme ai canoni elaborati dallagiurisprudenza di legittimità.Ne consegue il rigetto del motivo.Con il terzo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c., lamentando che il giudice d’appello avrebbe erroneamentepreventivi e ricostruzione delle modalità di svolgimento delle cerimonie –senza considerare che l’onere della prova gravava sullo stesso e senzaNumero registro generale 1316/2021Numero sezionale 2681/2026Numero di raccolta generale 11200/2026Data pubblicazione 26/04/2026valorizzare i dati oggettivi emergenti dalle fatture della lavanderia e dallerisultanze documentali in atti.Il terzo motivo non coglie nel segno e va disatteso.La censura, pur rubricata come violazione di legge, tende in realtà aottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, ponendosi così aldi fuori dei limiti del giudizio di legittimità. La Corte territoriale hacompiuto un accertamento in fatto ‒ fondato sul prudente apprezzamentodelle peculiarità dell’attività esercitata dal contribuente e sulla reputatacongrua e priva di vizi logici. Tale accertamento, come tale, è insindacabilein cassazione, non essendo stati dedotti né l’omesso esame di un fattodecisivo né una motivazione meramente apparente (Cass. n. 6942/2010).È principio consolidato che è inammissibile il ricorso per cassazione che,sotto l’apparente veste del vizio di violazione o falsa applicazione di legge,miri in realtà a contestare la ricostruzione della vicenda fattuale operatadal giudice di merito, tentando di trasformare il giudizio di legittimità in unnuovo grado di merito (Cass. n. 29404/2017; Cass. n. 19547/2017; Cass.n. 8758/2017; Cass. n. 16056/2016; Cass., Sez. U., n. 34476/2019; Cass.n. 5987/2021). Non può rientrare nel vizio di cui all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concretanella tipica valutazione del giudice di merito (Cass. n. 640/2019).Parimenti, è inammissibile la critica che, apparentemente diretta adenunciare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., si risolva in realtà neldissentire dalla “plausibilità” del ragionamento presuntivo svolto dalgiudice regionale, senza individuare un reale vizio di sussunzione (Cass. n.18611/2021). Spetta infatti al giudice di merito individuare i fatti noti daporre a base della presunzione, verificarne la precisione, gravità econcordanza, e valutare se l’inferenza che conduce al fatto ignoto sialogicamente sostenibile; e tale apprezzamento, se congruamenteNumero registro generale 1316/2021Numero sezionale 2681/2026Numero di raccolta generale 11200/2026Data pubblicazione 26/04/2026motivato, è sottratto al sindacato di legittimità (Cass. n. 27266/2023;Cass. n. 20553/2021). Ne consegue che non è ammissibile una censurache, come quella svolta dall’Agenzia, contrapponga una diversa letturadegli indizi, auspicando una rivisitazione del complessivo giudizioinferenziale. Nel caso di specie, la CTR ha modulato la presunzionefondata sul numero dei tovaglioli lavati alla luce della specifica realtàaziendale del contribuente, in conformità all’indirizzo secondo cui laricostruzione induttiva dei ricavi basata sul tovagliometro richiede sempreun ragionevole abbattimento percentuale e un’armonizzazione del datopresuntivo con le concrete modalità di svolgimento dell’attività (Cass. n.8822/2019). Ne deriva che la doglianza dell’Ufficio si risolve in unarichiesta di riesame del merito e deve, pertanto, essere dichiaratainammissibile.Giova anche evidenziare che la ricorrente, la quale intende censurare laviolazione o falsa applicazione di norme di diritto, deve indicare etrascrivere nel ricorso, a pena di inammissibilità, anche i riferimenti dicarattere fattuale, in concreto condizionanti gli ambiti di operatività dellaviolazione denunciata (Cass. 13 maggio 2016, n. 9888; Cass., 24 luglio2014, n. 16872; Cass., 4 aprile 2006, n. 7846), nel caso di specie deltutto mancanti. Le fatture che si assumono trascurate o neglette sonorichiamate sommariamente, senza che se ne contestualizzi alcuna.Il ricorso va, pertanto, rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo,seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento,in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità, che liquida in euro 10.600,00 per compensi, oltre speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 edagli accessori di legge.Numero registro generale 1316/2021Numero sezionale 2681/2026Numero di raccolta generale 11200/2026Data pubblicazione 26/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/03/2026.La PresidenteTania Hmeljak