CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 agosto 2025
Cassazione n. 23451/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: AULA 'A' 2309 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Rel. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30217-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1651/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/07/2020 R.G.N. 2553/2018; [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N. 30217/2020 Cron. Rep. Ud. 07/05/2025 Numero registro generale 30217/2020 Numero sezionale 2309/2025 Numero di raccolta generale 23451/2025 Data pubblicazione 18/08/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con la sentenza n. 1651/2020, la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Nola, ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento, in favore di ciascuno dei lavoratori in epigrafe indicate, delle somme in dispositivo precisate e per le causali di cui in motivazione; che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. affidato a sei motivi; che gli intimati hanno resistito con controricorso; che il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380 bis 1, secondo comma, ult. parte c.p.c. CONSIDERATO che nelle more del giudizio è stata depositata dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione nell’interesse della ricorrente, con relativa accettazione per i controricorrenti, per essere stata la controversia conciliata in sede sindacale; che sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 390 cpc perché venga dichiarata l’estinzione del processo, nulla disponendo in ordine alle spese processuali ex art. 391 comma quarto cpc; che non sussistono, invece, i presupposti per la condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, per la ricorrente, atteso che il DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; Cass. n. 23175/15). La Corte dichiara estinto il processo. Nulla in ordine alle spese del presente giudizio. Numero registro generale 30217/2020 Numero sezionale 2309/2025 Numero di raccolta generale 23451/2025 Data pubblicazione 18/08/2025 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30217/2020 Numero sezionale 2309/2025 Numero di raccolta generale 23451/2025 Data pubblicazione 18/08/2025