CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26480/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23965/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici domiciliain Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del Curatore –intimato– avverso la sentenza della Commissione Tributaria R egionale del la Puglia, depositata il 17gennaio 2020, n. 36/2020; Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 3 ottobre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per l’estinzione del giudizio; Oggetto: definizione agevolata ex lege n. 197 del 2 udita per la ricorrent e l’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso pe r l’estinzione del giudizio; [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate notificava alla curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avviso di accertamento con il quale, sulla scorta di un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza di Lecce, recuperava a tassazione, per l’anno d’imposta 2006, tra l’altro e per quanto qui ancora rileva, maggiori ricavi incassati e non contabilizzati per euro 94.985, nonché costi per euro 1.450.225 ritenuti indeducibili (per violazione dell’art. 109 TUIR), unitamente ad IVA considerata indetraibile, per l’ammontare di euro 145.022, in quanto somme portate da fatture concernenti operazioni soggettivamente inesistenti. 2. Contro l’atto impositivo la società proponeva impugnazione innanzi alla commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso annullando l’avviso di accertamento impugnato. 3. Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle entrate, deducendo – per quanto qui ancora interessa – errori logici nella ricostruzione degli elementi di fatto posti alla base del recupero fiscale, la confusione manifestata nella sentenza impugnata tra operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti oltre all’inconferenza delle risultanze del giudizio penale rispetto a quello tributario. 4. L’appello veniva solo parzialmente accolto, con il riconoscimento della legittimità del recupero dell’IVA, che veniva considerata indetraibile in relazione alle fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti, e degli interessi passivi sui conti correnti societari. 5. Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. 6. [OSCURATO:PERSONA] del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimasta intimata. 7. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE1. Preliminare all’esame dei motivi di ricorso risulta la decisione sull’istanza, avanzata dall’Agenzia delle entrate ricorrente con nota del 27 settembre 2024 e ribadita in udienza, di dichiarare estinto il giudizio. In data 27 settembre 2024, infatti, l’Agenzia delle entrate ha depositato una nota della Direzione provinciale di Lecce dell’Agenzia delle Entrate con la quale quest’ultima ha attestato che , nella pendenza del presentegiudizio, la Curatela f allimentare della Società intimata ha definito la materia delcontendere correlata alle pretese impositive di cui all’avviso d’accertamento n. TVM03010062/2010 (per l’anno d’imposta 2006) qui sub iudice , con adesione alla definizione della lite ai sensi dell’art. 1, com mi da 186 a 202 della legge n. 197del 2022. 2. Dal canto suo, l’Avvocatura generale dello Stato ha aggiunto che la presente controversia era inseritanell’elenco di quelle per le quali risultava presentata istanza per la definizione ai sensi dell’art. 1, comma 186, della legge197 del 2022 , approntato e trasmesso dalla [OSCURATO:PERSONA] della Puglia dell’Agenzia delle entrate, la quale ha confermato che è cessata la materia del contendere nei suoi confronti. 3. Ricorrono, pertanto, tutti i presupposti per dichiarare l’estinzione del giudizio. 4. Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022). 5. Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del