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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 luglio 2021

Cassazione n. 17411/2026

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gale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatoOlindo [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1154/2021depositata il 13/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed i suoi fideiussori proposero opposizione aldecreto ingiuntivo, che aveva loro intimato il pagamento della somma di €211.515,44, oltre interessi, quale saldo debitore di conto corrente.Numero registro generale 5442/2022Numero sezionale 2413/2026Numero di raccolta generale 17411/2026Data pubblicazione 02/06/2026Il Tribunale di Agrigento, con sentenza del 3 agosto 2016, revocato ildecreto, condannò la società, in solido con i fideiussori (sino all’importo di€ 70.000,00), al pagamento della somma di € 194.752,59, oltre accessori.Quindi, con sentenza n. 1154/2021, la Corte d’appello di Palermo, inparziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA]., in solido con i fideiussori (questi sino all’importo di €70.000,00) a pagare ad [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di mandataria diIntesa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la somma di € 107.555,79, oltre accessori.La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: a) èaspecifico, e quindi inammissibile, il motivo concernente l’esistenza diclausole vessatorie, apposte al contratto, da reputare inefficaci secondo ilcodice del consumo, con riguardo anche alla fideiussione concessa da unapersona fisica per debiti di una società: infatti, ha ritenuto la genericitàdella doglianza, non avendo gli appellanti nemmeno indicato le clausoledella cui mancata sottoscrizione specifica si dolgono; mentre non è stataimpugnata in appello la statuizione di primo grado, laddove si è rilevatoche la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è una persona giuridica, non un consumatoreche agisce per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale; b) attesoche dalla c.t.u. risulta un tasso superiore al tasso soglia, l’apertura dicredito è gratuita e nessun interesse è dovuto; c) non vi è prova, ed anzineppure allegazione, degli elementi costitutivi della fattispecie dell’art.1956 c.c., invocato dai fideiussori.Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la partesoccombente, sulla base di tre motivi.

Le ricorrenti hanno anchedepositato la memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1341 e 1342 c.c., per non avere la corte territoriale ravvisatonel contratto clausole vessatorie ed inefficaci.Numero registro generale 5442/2022Numero sezionale 2413/2026Numero di raccolta generale 17411/2026Data pubblicazione 02/06/2026Il motivo è inammissibile, non censurando la ratio decidendi dellasentenza impugnata, che ha ritenuto il motivo ivi proposto a sua voltainammissibile per carenza di specificità ex art. 342 c.p.c., e ciò sia inordine alla indicazione delle clausole vessatorie pretesamente illecite, siain ordine al capo della sentenza di primo grado escludente la qualità diconsumatore in capo agli obbligati; la mancata instaurazione del rapportoprocessuale, in virtù dell’inammissibilità dell’appello, preclude la questionedel rilievo d’ufficio di nullità.2. – Con il secondo motivo, si deduce l’omessa pronuncia sulla nullitàdelle fideiussioni ex art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287 del 1990, puressendo presenti le clausole degli artt. 2, 6 e 8 nei contratti di fideiussionedel 16 novembre 1995, come dedotto dagli appellanti nella comparsaconclusionale in sede di giudizio di appello, e dall’esame dei contrattiemerge l’esistenza di tali clausole.Il motivo è inammissibile.In tema di rilievo d’ufficio della nullità parziale di contratto difideiussione c.d. a valle dipendente da intesa restrittiva della concorrenza,è consolidato il principio di diritto secondo cui il rilievo d’ufficio esige pursempre la condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali,necessarie alla sua integrazione, nonché la concreta ricaduta della nullitàdelle clausole medesime (e multis, 25 gennaio 2025, n. 1851; Cass. 8gennaio 2025, n. 416).In particolare, tale nullità negoziale è rilevabile d’ufficio in grado diappello o in cassazione, a condizione che le parti abbiano, secondo leregole del codice di rito, provato tutti i relativi fatti costitutivi, ivi compresila conformità delle clausole contrattuali al modello ABI e la produzione delprovvedimento sanzionatorio della Banca d’Italia, che non integra fattonotorio ai sensi e per gli effetti dell’art. 115, comma 2, c.p.c. (Cass. 24dicembre 2025, n. 34049; Cass. 13 gennaio 2025, n. 863; Cass. 23febbraio 2024, n. 4867; Cass. 17 luglio 2023, n. 20713; v. pure, in temaNumero registro generale 5442/2022Numero sezionale 2413/2026Numero di raccolta generale 17411/2026Data pubblicazione 02/06/2026di patto sugli interessi usurari, Cass. 18 ottobre 2023, n. 28983), e,quindi, non è mai consentita, in deroga all’art. 345, comma 3, c.p.c., laproduzione di nuovi documenti e l’ammissione di nuove prove diretti adare dimostrazione della nullità (Cass. 8 gennaio 2025, n. 416).Invero, la nullità del contratto per violazione di norme imperative,siccome oggetto di un’eccezione in senso lato, è rilevabile d’ufficio in ognistato e grado del processo, a condizione appunto che i relativi presuppostidi fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parteinteressata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto dellepreclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l’impossibilità diammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi (Cass.23 febbraio 2024, n. 4867, con riguardo al contratto di locazione).Per quanto attiene il giudizio di legittimità, del pari è principio di dirittoche la parte, che in sede di legittimità lamenti il mancato rilievo ufficiosodella menzionata invalidità, deve dedurre – a pena di inammissibilità dellacensura per difetto di specificità – anche l’emersione, nel corso delgiudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice aravvisarla (fra le altre, Cass. 31 luglio 2025, n. 22102, in tema di nullità diun patto di manleva in ambito sanitario).Ne deriva l’inammissibilità del motivo, che con nessuno di questiprincipî si confronta e che a nessuno di tali adempimenti deduce edimostra di avere assolto.3. – Con il terzo motivo, si lamenta l’omessa motivazione, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto la Corte di appello diPalermo «omette di pronunciarsi sull’atto di appello nella sua complessità»ed avrebbe «omesso di motivare su tutti i vizi dedotti o eccepiti negli attidi parte», senza «lasciar trasparire se fossero state effettivamente presein esame le critiche mosse dagli appellanti».Il motivo è palesemente inammissibile, per assoluta genericità, aisensi dell’art. 366 c.p.c.Numero registro generale 5442/2022Numero sezionale 2413/2026Numero di raccolta generale 17411/2026Data pubblicazione 02/06/20264. – Nulla sulle spese.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello richiesto, ove dovuto, per il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatoOlindo [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1154/2021depositata il 13/07/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed i suoi fideiussori proposero opposizione aldecreto ingiuntivo, che aveva loro intimato il pagamento della somma di €211.515,44, oltre interessi, quale saldo debitore di conto corrente.Numero registro generale 5442/2022Numero sezionale 2413/2026Numero di raccolta generale 17411/2026Data pubblicazione 02/06/2026Il Tribunale di Agrigento, con sentenza del 3 agosto 2016, revocato ildecreto, condannò la società, in solido con i fideiussori (sino all’importo di€ 70.000,00), al pagamento della somma di € 194.752,59, oltre accessori.Quindi, con sentenza n. 1154/2021, la Corte d’appello di Palermo, inparziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA]., in solido con i fideiussori (questi sino all’importo di €70.000,00) a pagare ad [OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di mandataria diIntesa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la somma di € 107.555,79, oltre accessori.La corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: a) èaspecifico, e quindi inammissibile, il motivo concernente l’esistenza diclausole vessatorie, apposte al contratto, da reputare inefficaci secondo ilcodice del consumo, con riguardo anche alla fideiussione concessa da unapersona fisica per debiti di una società: infatti, ha ritenuto la genericitàdella doglianza, non avendo gli appellanti nemmeno indicato le clausoledella cui mancata sottoscrizione specifica si dolgono; mentre non è stataimpugnata in appello la statuizione di primo grado, laddove si è rilevatoche la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è una persona giuridica, non un consumatoreche agisce per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale; b) attesoche dalla c.t.u. risulta un tasso superiore al tasso soglia, l’apertura dicredito è gratuita e nessun interesse è dovuto; c) non vi è prova, ed anzineppure allegazione, degli elementi costitutivi della fattispecie dell’art.1956 c.c., invocato dai fideiussori.Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la partesoccombente, sulla base di tre motivi. Le ricorrenti hanno anchedepositato la memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1341 e 1342 c.c., per non avere la corte territoriale ravvisatonel contratto clausole vessatorie ed inefficaci.Numero registro generale 5442/2022Numero sezionale 2413/2026Numero di raccolta generale 17411/2026Data pubblicazione 02/06/2026Il motivo è inammissibile, non censurando la ratio decidendi dellasentenza impugnata, che ha ritenuto il motivo ivi proposto a sua voltainammissibile per carenza di specificità ex art. 342 c.p.c., e ciò sia inordine alla indicazione delle clausole vessatorie pretesamente illecite, siain ordine al capo della sentenza di primo grado escludente la qualità diconsumatore in capo agli obbligati; la mancata instaurazione del rapportoprocessuale, in virtù dell’inammissibilità dell’appello, preclude la questionedel rilievo d’ufficio di nullità.2. – Con il secondo motivo, si deduce l’omessa pronuncia sulla nullitàdelle fideiussioni ex art. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287 del 1990, puressendo presenti le clausole degli artt. 2, 6 e 8 nei contratti di fideiussionedel 16 novembre 1995, come dedotto dagli appellanti nella comparsaconclusionale in sede di giudizio di appello, e dall’esame dei contrattiemerge l’esistenza di tali clausole.Il motivo è inammissibile.In tema di rilievo d’ufficio della nullità parziale di contratto difideiussione c.d. a valle dipendente da intesa restrittiva della concorrenza,è consolidato il principio di diritto secondo cui il rilievo d’ufficio esige pursempre la condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali,necessarie alla sua integrazione, nonché la concreta ricaduta della nullitàdelle clausole medesime (e multis, 25 gennaio 2025, n. 1851; Cass. 8gennaio 2025, n. 416).In particolare, tale nullità negoziale è rilevabile d’ufficio in grado diappello o in cassazione, a condizione che le parti abbiano, secondo leregole del codice di rito, provato tutti i relativi fatti costitutivi, ivi compresila conformità delle clausole contrattuali al modello ABI e la produzione delprovvedimento sanzionatorio della Banca d’Italia, che non integra fattonotorio ai sensi e per gli effetti dell’art. 115, comma 2, c.p.c. (Cass. 24dicembre 2025, n. 34049; Cass. 13 gennaio 2025, n. 863; Cass. 23febbraio 2024, n. 4867; Cass. 17 luglio 2023, n. 20713; v. pure, in temaNumero registro generale 5442/2022Numero sezionale 2413/2026Numero di raccolta generale 17411/2026Data pubblicazione 02/06/2026di patto sugli interessi usurari, Cass. 18 ottobre 2023, n. 28983), e,quindi, non è mai consentita, in deroga all’art. 345, comma 3, c.p.c., laproduzione di nuovi documenti e l’ammissione di nuove prove diretti adare dimostrazione della nullità (Cass. 8 gennaio 2025, n. 416).Invero, la nullità del contratto per violazione di norme imperative,siccome oggetto di un’eccezione in senso lato, è rilevabile d’ufficio in ognistato e grado del processo, a condizione appunto che i relativi presuppostidi fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parteinteressata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto dellepreclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l’impossibilità diammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi (Cass.23 febbraio 2024, n. 4867, con riguardo al contratto di locazione).Per quanto attiene il giudizio di legittimità, del pari è principio di dirittoche la parte, che in sede di legittimità lamenti il mancato rilievo ufficiosodella menzionata invalidità, deve dedurre – a pena di inammissibilità dellacensura per difetto di specificità – anche l’emersione, nel corso delgiudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice aravvisarla (fra le altre, Cass. 31 luglio 2025, n. 22102, in tema di nullità diun patto di manleva in ambito sanitario).Ne deriva l’inammissibilità del motivo, che con nessuno di questiprincipî si confronta e che a nessuno di tali adempimenti deduce edimostra di avere assolto.3. – Con il terzo motivo, si lamenta l’omessa motivazione, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto la Corte di appello diPalermo «omette di pronunciarsi sull’atto di appello nella sua complessità»ed avrebbe «omesso di motivare su tutti i vizi dedotti o eccepiti negli attidi parte», senza «lasciar trasparire se fossero state effettivamente presein esame le critiche mosse dagli appellanti».Il motivo è palesemente inammissibile, per assoluta genericità, aisensi dell’art. 366 c.p.c.Numero registro generale 5442/2022Numero sezionale 2413/2026Numero di raccolta generale 17411/2026Data pubblicazione 02/06/20264. – Nulla sulle spese. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello richiesto, ove dovuto, per il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti
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