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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23152/2022

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nte ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 31840/2020 proposto da D’ [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente - Oggetto: art 32 dPR 600/73 -preclusioni avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 2292/02/20 depositata in data 27/04/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/06/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatogli a fini IRPEF per l’anno 2007; - la CTP accoglieva in parte il ricorso; gravava tal pronu ncia di appello il sig. [OSCURATO:PERSONA] e proponeva appello incidentale l’Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello principale e accoglieva l’appello incidentale; - ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a tre motivi; l’Agenziadelle Entrate resiste con controricorso; Considerato che: - la proposta in atti non prende posizione sul terzo motivo di ricorso; - pertanto, la causa va rinvia ta a nuovo ruolo per la formulazione di nuova proposta; p.q.m. rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, in d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. R.G. 31840/2020 proposto da D’ [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente - Oggetto: art 32 dPR 600/73 -preclusioni avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 2292/02/20 depositata in data 27/04/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/06/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatogli a fini IRPEF per l’anno 2007; - la CTP accoglieva in parte il ricorso; gravava tal pronu ncia di appello il sig. [OSCURATO:PERSONA] e proponeva appello incidentale l’Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello principale e accoglieva l’appello incidentale; - ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a tre motivi; l’Agenziadelle Entrate resiste con controricorso; Considerato che: - la proposta in atti non prende posizione sul terzo motivo di ricorso; - pertanto, la causa va rinvia ta a nuovo ruolo per la formulazione di nuova proposta; p.q.m. rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, in d
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