CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 14314/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Trento annullava il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca eX art 321, comma 2, cod.proc.pen. emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trento in data 19/09/2023 limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (indagato per i reati di cui agli artt. 81 cod.pen, 74, commi 1,2,3 e 73 d.P.R. n. 309/1990) e, per l'effetto, disponeva l'immediata restituzione all'avente diritto di quanto sottoposto a sequestro. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, articolando un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente lamenta che il Tribunale, in maniera illogica, aveva ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari, nel disporre il sequestro preventivo non aveva motivato in ordine al periculum in mora e, cioè, in ordine alle ragioni legittimanti l'anticipazione degli effetti ablativi; in particolare, era erronea ed illogica la motivazione del Tribunale che aveva rimarcato che il Giudice per le indagini preliminari aveva fatto un generico riferimento al pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, così non adempiendo all'onere motivazionale secondo il dictum delle Sezioni Unite 24.6.2021 n. 36959, Ellade; al contrario il Giudice per le indagini preliminari aveva fornito una motivazione concisa circa la sussistenza del periculum in mora, richiamando gli ingenti importi sequestrati e la sistematicità delle attività delittuose, elementi, che atteso il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 contestato, evidenziavano il rischio di dispersione del bene. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893). 2. Nella specie, il ricorrente articola motivo che si sostanzia in censure di merito afferenti la motivazione esposta dal Tribunale a fondamento del provvedimento di accoglimento dell'istanza di riesame, motivazione articolata e specifica che non può ritenersi apparente (cfr. pag 7 dell'ordinanza impugnata). 3. Le censure mosse in questa sede dal ricorrente sono, pertanto, inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede. 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. P.Q.M., Dichiara inammi