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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2019

ECLI:EU:C:2019:1027
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018CJ0593_INF

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 28 novembre 2019 – ABB / Commissione (causa C‑593/18 P) ( 1 ) «Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei cavi elettrici sotterranei e sottomarini – Ripartizione del mercato nell’ambito di progetti – Onere della prova – Presunzione d’innocenza – Principio della parità di trattamento»

1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Violazione delle norme applicabili in materia di prova – Questione di diritto che può essere invocata nell’ambito di un’impugnazione (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 28, 31, 37, 73‑75)

2. Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Motivo fondato su elementi emersi in corso di causa – Insussistenza – Motivo dedotto per la prima volta in udienza – Irricevibilità (Regolamento di procedura della Corte, art. 127, § 1) (v. punto 33)

3. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Portata dell’onere della prova – Infrazione unica e continuata – Sindacato giurisdizionale – Errata applicazione da parte del Tribunale delle regole in materia di prova (Artt. 101, 261 e 263 TFUE) (v. punti 37‑46)

4. Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imputazione di responsabilità a un’impresa per l’intera infrazione – Presupposti – Pratiche e condotte illecite che rientrano in un piano complessivo – Valutazione – Criteri – Contributo all’obiettivo unico dell’infrazione – Conoscenza o prevedibilità del piano complessivo dell’intesa e dei suoi elementi principali (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 48‑53)

5. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo diretto contro un punto della motivazione svolto ad abundantiam – Motivo inoperante – Rigetto (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 58‑61)

6. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punto 63)

7. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Portata dell’onere della prova – Prova dell’inizio dell’infrazione – Impresa destinataria di una comunicazione degli addebiti di cui non ha contestato gli elementi di fatto o di diritto nel corso del procedimento amministrativo – Conseguenze (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punto 72)

8. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Portata dell’onere della prova – Prova dell’inizio dell’infrazione – Rispetto del principio della presunzione d’innocenza (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 73‑78)

9. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Norme sul trattamento favorevole – Non imposizione o riduzione dell’ammenda come corrispettivo della cooperazione dell’impresa incriminata – Principio della parità di trattamento – Portata – Impossibilità per un’impresa di esigere l’applicazione non discriminatoria di un trattamento illegittimo accordato ad altre imprese interessate (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 298/11) (v. punti 79‑87) Dispositivo 1) Il punto 1 della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 luglio 2018, ABB/Commissione ( T‑445/14 , non pubblicata, EU:T:2018:449 ), nella parte in cui, per effetto di quest’ultima, il Tribunale ha respinto il ricorso dell’ABB Ltd e dell’[OSCURATO:PERSONA] diretto all’annullamento della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39610 — Cavi elettrici), laddove tale decisione considera dette società responsabili di un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, relativa al rifiuto collettivo di fornire accessori per cavi elettrici sotterranei di tensione minima pari a 110 kV e inferiore a 220 kV, nonché il punto 2 di tale sentenza, sono annullati. 2) Per il resto, il ricorso è respinto. 3) La decisione C(2014) 2139 final è annullata laddove considera le società ABB Ltd e [OSCURATO:PERSONA] responsabili di un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, relativa al rifiuto collettivo di fornire accessori per cavi elettrici sotterranei di tensione minima pari a 110 kV e inferiore a 220 kV. 4) L’ABB Ltd, l’[OSCURATO:PERSONA] e la Commissione europea sopportano le proprie spese afferenti alla procedura di primo grado e all’impugnazione. ( 1 ) GU C 436 del 3.12.2018 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CJ0593_INF Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 28 novembre 2019 – ABB / Commissione (causa C‑593/18 P) ( 1 ) «Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei cavi elettrici sotterranei e sottomarini – Ripartizione del mercato nell’ambito di progetti – Onere della prova – Presunzione d’innocenza – Principio della parità di trattamento» 1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Violazione delle norme applicabili in materia di prova – Questione di diritto che può essere invocata nell’ambito di un’impugnazione (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 28, 31, 37, 73‑75) 2. Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Motivo fondato su elementi emersi in corso di causa – Insussistenza – Motivo dedotto per la prima volta in udienza – Irricevibilità (Regolamento di procedura della Corte, art. 127, § 1) (v. punto 33) 3. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Portata dell’onere della prova – Infrazione unica e continuata – Sindacato giurisdizionale – Errata applicazione da parte del Tribunale delle regole in materia di prova (Artt. 101, 261 e 263 TFUE) (v. punti 37‑46) 4. Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imputazione di responsabilità a un’impresa per l’intera infrazione – Presupposti – Pratiche e condotte illecite che rientrano in un piano complessivo – Valutazione – Criteri – Contributo all’obiettivo unico dell’infrazione – Conoscenza o prevedibilità del piano complessivo dell’intesa e dei suoi elementi principali (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 48‑53) 5. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo diretto contro un punto della motivazione svolto ad abundantiam – Motivo inoperante – Rigetto (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 58‑61) 6. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità (Art. 256, § 1, comma 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punto 63) 7. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Portata dell’onere della prova – Prova dell’inizio dell’infrazione – Impresa destinataria di una comunicazione degli addebiti di cui non ha contestato gli elementi di fatto o di diritto nel corso del procedimento amministrativo – Conseguenze (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punto 72) 8. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Onere della prova dell’infrazione e della sua durata incombente alla Commissione – Portata dell’onere della prova – Prova dell’inizio dell’infrazione – Rispetto del principio della presunzione d’innocenza (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 73‑78) 9. Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Norme sul trattamento favorevole – Non imposizione o riduzione dell’ammenda come corrispettivo della cooperazione dell’impresa incriminata – Principio della parità di trattamento – Portata – Impossibilità per un’impresa di esigere l’applicazione non discriminatoria di un trattamento illegittimo accordato ad altre imprese interessate (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 298/11) (v. punti 79‑87) Dispositivo 1) Il punto 1 della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 luglio 2018, ABB/Commissione ( T‑445/14 , non pubblicata, EU:T:2018:449 ), nella parte in cui, per effetto di quest’ultima, il Tribunale ha respinto il ricorso dell’ABB Ltd e dell’[OSCURATO:PERSONA] diretto all’annullamento della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39610 — Cavi elettrici), laddove tale decisione considera dette società responsabili di un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, relativa al rifiuto collettivo di fornire accessori per cavi elettrici sotterranei di tensione minima pari a 110 kV e inferiore a 220 kV, nonché il punto 2 di tale sentenza, sono annullati. 2) Per il resto, il ricorso è respinto. 3) La decisione C(2014) 2139 final è annullata laddove considera le società ABB Ltd e [OSCURATO:PERSONA] responsabili di un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, relativa al rifiuto collettivo di fornire accessori per cavi elettrici sotterranei di tensione minima pari a 110 kV e inferiore a 220 kV. 4) L’ABB Ltd, l’[OSCURATO:PERSONA] e la Commissione europea sopportano le proprie spese afferenti alla procedura di primo grado e all’impugnazione. ( 1 ) GU C 436 del 3.12.2018 .
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