CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 13186/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilita' del ricorso „un12 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 4 - 12 agosto 2021 il Tribunale di Napoli, quale giudice ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza in data 17 giugno 2021 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato di reità in relazione ai seguenti reati: - tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], fatto commesso 26 novembre 2020 (capo 1), - estorsione, in danno di [OSCURATO:PERSONA], commesso il 23 dicembre 2020 (capo 2); - estorsione, in danno di [OSCURATO:PERSONA], commesso il 17 novembre 2020 (capo 3); - detenzione e porto illegali di armi da guerra e armi comuni da sparo, commesso in san Cipriano d'Aversa e in Frignano sino all'8 maggio 2021 (capo 4); - partecipazione al sodalizio di stampo mafioso denominato clan dei casalesi, dal marzo 2020 al maggio 2021 (capo 5). Il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di assenza di autonoma valutazione rispetto alla richiesta del pubblico ministero, osservando che il giudice della cautela, se aveva dato conto delle fonti di prova avvalendosi della richiesta cautelare, poi, nel selezionare il materiale probatorio rilevante, aveva compiuto autonome valutazioni, in specie con riguardo al capo 2 e al capo 4, ed aveva quindi sintetizzato in una specifica scheda per ciascun indagato le prove a carico valutate. Quanto al compendio probatorio utilizzabile, il decreto di intercettazione n. 2721/2020 era stato emesso nel proc. n. 20649/20, iscritto in relazione a notizia di reato concernente associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e a reati di estorsione, e l'informativa della polizia giudiziaria aveva segnalato che erano emersi contatti di Reccia con esponenti del clan Ascione, dato significativo di attività connesse al traffico di stupefacenti. Il decreto era stato motivato anche con riguardo a fattispecie di estorsione. Gli esiti delle intercettazioni, disposte nel procedimento n. 20649/20, erano utilizzabili nel presente procedimento (n. 14887/21), che costituiva stralcio di quello, trattandosi di procedimenti connessi perché relativi a reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e commessi nel medesimo contesto di criminalità organizzata.Il decreto n. 373/20 con cui il pubblico ministero aveva autorizzato le riprese video nei pressi dell'abitazione di Reccia era legittimo, in quanto relativo a riprese in luogo pubblico. Quanto alla gravità indiziaria, il Tribunale ha evidenziato che, tramite le captazioni, era stata ricostruita la fase organizzativa ed esecutiva di ciascun reato di estorsione e, in particolare, il ruolo di mandante svolto da Reccia. In ordine ai reati di estorsione ascritti ai capi 1 e 2 vi era stata anche la denuncia della persona offesa di ciascun episodio estorsivo. Con riguardo alla imputazione relativa alle armi (capo 4), tramite captazioni relative alla serata del 31 dicembre 2020 era stata accertata la disponibilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di diverse armi, che venivano utilizzate per i tradizionali botti di fine anno, armi custodite dal Testa per conto di Annibale e che poi sono state sottoposte a sequestro a seguito di perquisizione effettuata 1'8 maggio 2021. Era emerso, inoltre, che le armi di Annibale erano a disposizione di [OSCURATO:PERSONA], che, nel febbraio 2021, aveva chiesto a Annibale la consegna di una pistola calibro 38, come in passato aveva ricevuto una pistola calibro 9x21. La partecipazione associativa di Reccia (capo 5) era quindi desunta dai reati fine, che si saldavano con il profilo soggettivo dell'indagato, già condannato più volte per partecipazione al clan dei casalesi. Le captazioni, inoltre, avevano consentito di accertare i rapporti di Reccia con esponenti di altre fazioni criminali e la capacità di gestire l'azione criminale nel rispetto delle rispettive sfere d'influenza. La sussistenza di esigenze cautelari, nella specie il pericolo di recidiva, era desumibile dai fatti e dai precedenti specifici, in uno con il rilievo che i fatti erano stati commessi mentre l'indagato si trovava in regime di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 292 cod. proc. pen., risultando l'ordinanza genetica priva di autonoma valutazione della gravità indiziaria in ordine alle imputazioni ascritte al Reccia. Il giudice della cautela si era limitato a reiterare quanto dedotto dal pubblico ministero nella sua richiesta.Sul punto, oggetto di specifica doglianza nel giudizio di riesame, il Tribunale si era limitato a ritenere l'eccezione infondata, senza alcuna effettiva motivazione. Con il secondo motivo viene denunciata la inutilizzabilità delle intercettazioni autorizzate con decreto n. 2721/20 nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto ipotesi di traffico di stupefacenti non sorretta da sufficienti indizi, tanto da apparire prospettazione accusatoria solo pretestuosa. L'informativa della Questura di Caserta in data 21 settembre 2020, con la quale veniva chiesta l'autorizzazione alle intercettazioni, non aveva fornito alcuna indicazione circa gli indizi del reato. Sul punto, il Tribunale aveva rilevato che il decreto n. 2721/20 era stato emesso nel procedimento n. 20649/20 "stralcio del procedimento de quo", motivazione solo apparente che non si confrontava con la deduzione relativa all'originaria nullità del decreto autorizzativo, cui consegue la inutilizzabilità delle captazioni. Con il terzo motivo viene denunciata la inutilizzabilità delle riprese video presso l'abitazione del Reccia, autorizzate con il decreto n. 373/20, in quanto relative a luogo di privata dimora e avente ad oggetto comportamenti, e non comunicazioni. Risultava dunque violato l'art. 14 Cost., con conseguente inutilizzabilità delle immagini. Sul punto, il Tribunale aveva rilevato che le riprese avevano riguardato luoghi esterni all'edificio, motivazione affetta da evidente illogicità in quanto le riprese erano finalizzate a documentare chi entrava e usciva dall'abitazione. Con il quarto motivo viene denunciata la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. in relazione alla gravità indiziaria. Le captazioni - di cui, comunque, si era eccepita la inutilizzabilità - avevano riguardato conversazioni inter alios, e non era stata compiuta la necessaria adeguata valutazione di attendibilità. Nessuna persona offesa aveva accusato Reccia. Quanto al capo 1, la persona offesa aveva ricevuto richieste estorsive anche da parenti, intranei ad altri gruppi criminali; inoltre, non era stata valutata la sussistenza di una condotta di desistenza, idonea a rendere non punibile il fatto. La gravità indiziaria in ordine al reato associativo era fondata sui reati-fine, e sul recepimento acritico delle captazioni, senza confrontarsi con le deduzioni difensive in ordine alla estraneità di Reccia rispetto alle conversazioni intercettate.Con riguardo alle esigenze cautelari il Tribunale le aveva ritenute sussistenti senza una effettiva e specifica motivazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivi, in parte, generici e, in parte, manifestamente infondati e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. 1. In ordine al requisito, dell'ordinanza genetica, dell'autonoma valutazione dei presupposti della misura, il Tribunale ha rilevato che il giudice per le indagini preliminari aveva tratto dalla richiesta del pubblico ministero l'indicazione del materiale probatorio disponibile, ma ne aveva poi compiuto una specifica considerazione che, se per Reccia aveva portato all'accoglimento della richiesta, per altri indagati aveva condotto a esiti difformi. Inoltre, l'ordinanza genetica aveva compiuto specifiche considerazioni in ordine ai reati ascritti, al Reccia, ai capi 2 e 4, avendo, quanto al primo, valorizzato maggiormente le dichiarazioni della persona offesa e, quanto al secondo, formulato un giudizio di assenza della necessaria gravità indiziaria in relazione al co-indagato [OSCURATO:PERSONA]. Il primo motivo di ricorso ha direttamente censurato l'ordinanza genetica, così riproponendo la censura dedotta nel giudizio di riesame, senza confrontarsi con la motivazione resa sul punto dall'ordinanza impugnata, che ha specificato i dati significativi di una valutazione autonoma da parte del giudice della cautela. Il motivo proposto risulta dunque generico. 2. Con i motivi secondo e terzo viene denunciata la violazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità delle prove. 2.1. Con riguardo alle intercettazioni - rispetto alle quali la difesa aveva eccepito la nullità del decreto autorizzativo per mancanza di indizi di reato e la inutilizzabilità nel presente procedimento, diverso da quello nel quale era stato disposto l'intercettazione -, l'ordinanza, rilevato che il mezzo di ricerca della prova era stato disposto in relazione ad indagine in ordine a reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti e a fattispecie di estorsione, ha osservato che la notitia criminis era stata acquisita a seguito di altre captazioni disposte in procedimento nel quale Reccia era indagato per partecipazione ad associazione mafiosa ed era costituita dai contatti che Reccia aveva con esponenti del clan Ascione e clall—interessamento" manifestato da Reccia verso attività estorsive, in coerenza con il ruolo di reggente della fazione "Zagaria" del clan dei casalesi, in passato assunto dal Reccia. Inoltre, gli esiti delle intercettazioni erano utilizzabili nel presente procedimento, relativo a reati connessi e in relazione ai quali è previsto l'arresto obbligatorio nella flagranza di reato. Il secondo motivo di ricorso deduce la inutilizzabilità delle intercettazioni in quanto "... risultano del tutto assenti quei sufficienti indizi di reato in ordine al traffico di sostanze stupefacenti, in quanto dall'analisi della informativa della squadra mobile del 21.09.2020 relativo al decreto n. 2721/20 non vi è riportato qualsiasi riferimento investigativo in ordine al traffico di sostanze stupefacenti paventate, per cui la presenza dei sufficienti indizi legittimanti la richiesta di autorizzazione risulta del tutto apodittica, da ritenere la motivazione dei decreti affetta da palese nullità sotto l'aspetto motivazionale ...". Il motivo, dunque, ripropone l'argomento critico che concerne i decreti di autorizzazione delle intercettazioni, senza confrontarsi con la motivazione con la quale il Tribunale ha respinto l'eccezione. In particolare, il Tribunale non si è limitato a ritenere che l'autorizzazione fosse stata disposta in un procedimento "stralcio del procedimento de quo", ma ha, dopo aver ricostruito le successive iscrizioni di procedimento, risposto alla ° censura difensiva evidenziando le ragioni che giustificavano una positiva verifica circa la motivazione dei decreti, verifica che deve essere compiuta alla stregua del materiale indiziario sottoposto al giudice e non in relazione all'esito della verifica ex post della fondatezza della notitia criminis; e ha puntualmente motivato le ragioni dell'utilizzabilità dei risultati captativi nel presente procedimento anche ex art. 270, commal, cod. proc. pen. Il motivo, dunque, è generico e si risolve nella riproposizione di argomenti attinenti al merito, 2.2. In relazione alle video riprese effettuate nei pressi del domicilio dell'indagato, il Tribunale ha rilevato che le riprese, effettuate dalla polizia giudiziaria con l'autorizzazione del pubblico ministero, avevano riguardato luogo pubblico, esterno al domicilio dell'indagato. Il terzo motivo ha censurato la motivazione"... affetta da evidente illogicità senza contraddittorietà della stessa", in quanto le riprese erano finalizzate a "controllare chi frequentasse l'abitazione del ricorrente".Il motivo è manifestamente infondato, in quanto è pacifica la legittimità delle videoregistrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, eseguite dalla polizia giudiziaria, anche d'iniziativa, da considerare come prove atipiche, che, trattandosi della documentazione di attività investigativa non ripetibile, possono essere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo per il dibattimento (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234267; Sez. 1, n. 4422 del 18/12/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 242793; Sez. 3 , n. 43609 del 08/10/2021, PICCOLO, Rv. 282164). 3. E' stata ritenuta la sussistenza di gravità indiziaria sia in relazione al reato di partecipazione all'associazione di stampo mafioso denominata clan dei casalesi (capo 5) sia in relazione a fatti di estorsione (capi 1, 2, 3) e di detenzione e porto illegali di armi (capo 4). 3.1. In relazione ai così detti reati fine, il quarto motivo di ricorso, denunciando la violazione degli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., evidenzia che la gravità indiziaria era stata ritenuta sulla base degli esiti delle intercettazioni relative a conversazioni inter alios, non riscontrate, quanto alla posizione del Reccia, da prove dichiarative, risultando, in particolare, che nessuna persona offesa aveva accusato il ricorrente. Solo con riguardo alla fattispecie tentata di cui al capo 1, il motivo evidenzia la plausibilità di un'ipotesi alternativa - essendo la vittima destinataria di richieste estorsive anche da altri soggetti - e l'assenza di motivazione in ordine alla sussistenza della esimente della desistenza volontaria. In ordine alla gravità indiziaria relativa ai reati di cui ai capi 2, 3 e 4 il motivo è del tutto generico, in quanto, prescindendo dalla specifica motivazione resa dall'ordinanza con riguardo a ciascuna fattispecie, si limita a evidenziare il carattere intera/los delle conversazioni oggetto di captazione e l'assenza di accuse dirette al Reccia da parte delle persone offese, il Tribunale, infatti, individuati gli esecutori delle richieste estorsive attraverso gli esiti di captazioni riscontrati dalle dichiarazioni delle vittime, ha motivato anche in relazione al ruolo di mandante del Reccia, desumibile dalle conversazioni intercorse tra il ricorrente e gli esecutori. Con riguardo al capo 1, il Tribunale ha esaminato sia il tema relativo alla contiguità alla criminalità organizzata di parenti della persona offesa - evidenziando che ad essi la vittima si era, da subito, rivolto per ottenere una riduzione della richiesta estorsiva - sia quello della desistenza - rilevando che il profitto illecito non era stato conseguito solo perché la vittima si era rivolto anche alle forze dell'ordine che avevano messo per quindici giorni una pattuglia davanti alla ditta della persona offesa -. Anche in relazione a questa imputazione la prospettazione del ricorrente è generica, limitandosi a indicare temi che l'ordinanza aveva già esaminato e sulle quali aveva motivatamente risposto. 3.2. In relazione al reato associativo il quarto motivo denuncia una sostanziale assenza di motivazione specifica, avendo il Tribunale, da una parte, recepito "acriticamente" gli esiti delle captazioni e, dall'altra, valorizzato anche in relazione al reato associativo i dati probatori specifici in relazione ai reati fine. Il motivo è generico e manifestamente infondato. Il Tribunale ha valorizzato quanto accertato in relazione ai reati fine oggetto del presente procedimento nel quadro di una lettura complessiva dei dati che riguardano l'agire del Reccia, soggetto la cui partecipazione al clan dei casalesi è stata giudizialmente accertata sino all'inizio dell'ultimo periodo di carcerazione, concluso nel marzo dell'anno 2020, e soggetto in grado, una volta rimesso in libertà, in grado di riallacciare, seppur sottoposto alla sorveglianza speciale, contatti con esponenti della famiglia Bidognetti, con esponenti della fazione dei Cicciottani, con il clan Ascione e con la famiglia camorristica dei Moccia. L'ordinanza impugnata, dunque, ha valorizzato i dati relativi ai reati fine, già di per sé significativi trattandosi di fatti commessi avvalendosi del metodo mafioso, evocabile con il solo riferimento "agli amici di Casale", unitamente ad altri dati univocamente significativi del pieno inserimento del Reccia in dinamiche di appartenenza alla criminalità organizzata e, nella specie, al clan dei casalesi. 4. Si deve, infine, rilevare che il quarto motivo, laddove denuncia che l'ordinanza impugnata avrebbe "... operato una sorta di automaticità per giustificare il loro ragionamento anche ai fini delle esigenze cautelari", propone una doglianza del tutto generica, che non si confronta con le specifiche considerazioni operate dal tribunale in relazione al profilo soggettivo del Reccia, che, nell'attualità, aveva ripreso la condotta associativa nonostante le condanne e le carcerazioni subite e nonostante la misura di prevenzione in atto. 5. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro tremila.Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 P.Q.M. Roma, 11_:::—LiA1221--- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa