CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00121/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 146/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato inROMA [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 12 VENEZIANA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro REGIONE VENETO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamenteagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrenteincidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1915/2016 depositata il 22/08/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per l’accoglimento del ricorso. Fatti di causa La corte d’appello di Venezia ha dichiarato inammissibile “per difetto di giurisdizione” la domanda con la quale laPoliclinico [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva chiesto che le convenute [OSCURATO:PERSONA] 12 veneziana e Regione Veneto fossero condannate “al pagamento della somma di € 1.087.070,09 relativa a prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento negli anni 2001 e 2002 non pagate in quanto asseritamente eseguite in eccedenza rispetto al tetto massimo di spesa sanitariadeterminato dalla regione per gli anni citati”.In sequenza ha affermato, per quanto qui rileva,che la domanda anzidetta era stata respinta dal giudice di primo gradoe che avverso la sentenza era stato interposto (a) un appello principale da parte del Policlinicoe (b) un appello incidentale da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] , in tal caso relativamente al rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione. Ha ritenuto che la società attrice , avendo lamentato l’errata interpretazione del calcolo del tetto di spesa (e della conseguente liquidazione delle prestazioni)da parte della Ulss e dei competenti uffici regionali,tetto stabilito per le due annualità dalle delibere della R egione Veneton. 178/01 e n. 616/02, non s i fosse limitata all a mera richiesta del dovuto, ma avesse messo in discussione le stesse deliberazioni amministrative come involgenti le scelte di ordine generale sui criteri di calcolo del tetto medesimo, anche tenendo conto “ delle specifiche contestazioni riguardanti l a ricomprensione o meno delle prestazioni concernenti medicina 2 ovvero i costi oncologici nella fatturato generale”. Sicché ha concluso che la controversia era devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in unico motivo, la violazione dei criteri di giurisdizione (art. 360, n. 1, cod. proc. civ.)in considerazione di un’errata individuazione del petitumsostanziale. Assume di non aver mai contestato il potere della regione di determinare le tariffe e i tetti di spesa, sebbene di aver affermato che alle relative delibere la Ulss non ave sse dato corretta attuazione ; cosicché il suo diritto soggettivo alla corresponsione dei c orrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate nel corso del biennio 2001-2002 era rimastoingiustamente insoddisfatto . [OSCURATO:PERSONA] ha replicato con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha replicato a sua volta con controricorso nel quale ha proposto anche un motivo di ricorso incidentale in ordine alla declaratoria di contumacia in appello, a cui sarebbe conseguita la mancata pronuncia sulle spese processuali.Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione I. -Il ricorso principale è fondato. Il regime dell'accreditamento introdotto dall'art. 8, quinto comma, del d.lgs. n. 502 del 1992 in tema di assistenza sanitaria pubblica, non ha inciso sulla natura del rapporto tra struttura privata ed ente pubblico, che resta di tipo concessorio, atteso che la prima, a seguito del provvedimento di accreditamento, viene inserita in modo continuativo e sistematico nell'organizzazione della P.A. e assume la qualifica di soggetto erogatore di un servizio pubblico (v. Cass. Sez. U n. 16336 - 19, Cass. Sez. U n. 473-15). II. -La questione che qui rileva è stata affrontata più volte dalle Sezioni unite di questa Cortein correlazione col principio per cui regola fondamentale in tema di riparto, laddove si controverta di indennità, canoni o altri corrispettivi, è che le controversie siffatte , riservate in materia di concessioni amministrative alla giurisdizione del giudice ordinario,sono quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza rilievo del potere d'intervento della P.A. a tutela di interessi generali; quando, invece, la controversia coinvolge la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sull'intera economia del rapporto concessorio, la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo (v. Cass. Sez. U n. 16459 - 20 , Cass. Sez. U n. 14428-17). III. -In applicazione di tale regola le Sezioni unite hanno stabilito che in tema di attività sanitaria esercitata in regime di cd. accreditamento, la domanda di condanna dell ’ a zienda sanitaria al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata sul presupposto dell'annullamento in via giurisdizionale dei provvedimenti amministrativi che abbiano stabilito i "tetti di spesa" e della conseguente invalidità, inefficacia o inoperatività parziale dell'accordo stipulato tra le parti limitatamente alle clausole che prevedano la non remunerabilità delle predette prestazioni, rientra, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010 (cod. proc. amm.) , nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui petitum sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata auna pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio(v. Cass. Sez. U n. 26200-19); e ancora che appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte costituzionalen. 204 del 2004 e ora dall'art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata nell'accordo contrattuale stipulato, in condizioni di pariteticità, tra l’Aziendae la struttura privata concessionaria; donde, qualora l’Azienda opponga alla domanda di pagamento (petitum formale immediato) l'esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa, e la creditrice replichi negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone l'illegittimità, il petitumsostanziale non è automaticamente inciso da siffatte repliche, le quali restano irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dalla Azienda medesima (Cass. Sez. U n. 28053-18). Solo in quest'ultimo caso, infatti, il petitum sostanziale può dirsi investire anche l'esercizio di un potere autoritativo. IV. -La condivisione dei citati criteri consente di decidere il ricorso direttamente a sezione semplice ai sensi dell’art. 374 cod. proc. civ., così come del resto è stato fatto in altre analoghe occasioni (v. Cass. Sez. 1 n. 372-21). Ove si tratti di attività sanitaria esercitata in regime di accreditamento, la domanda di condanna dell'azienda sanitaria pubblica al pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa, proposta dalla società accreditata, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia che investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata a una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgimento d ell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio. V. - L ’impugnata sentenza va dunque cassata , poiché non può affermarsi –come fatto dalla corte veneta - che la domanda prospettata dalla società accreditata col mero fine di ottenere la semplice condanna al pagamento dei corrispettivi involg esse , sul piano del petitum sostanziale,anche la contestazione delle scelte autoritative della P.A. Non lo si può affermare per il semplice fatto che nessun punto della citazione – finanche nelle parti riportate dalla sentenza – ne sostiene il fondamento, mai essendo stata formulata una domanda di accertamento con efficacia di giudicato della eventuale illegittimità dei deliberati regionali alla base dei tetti di spesa. VI. - Alla cassazione segue il rinvio della causa alla medesima corte d’appello, la quale, in diversa composizione, si uniformerà ai principi esposti e deciderà sui restanti profili di gravame. La corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. Il ricorso incidentale è assorbito. p.q.m. La Corte accoglieil ricorso, cassa la sentenza e rinvia la causa alla