CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05133/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8350/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] G6 Advisor, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Suprema d i C assazione di Roma n. 26759/2024depositata il 15/10/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Dall’esame della sentenza impugnata per revocazione i fatti di causa possono essere ricostruiti come segue: «1. Va premesso che la causa all’esame della Corte si inserisce nella complessa vicenda della cessione e della cartolarizzazione di immobili di proprietà di enti previdenziali, che ha visto – limitandoci a pochi cenni pertinenti il caso di specie – prima l’individuazione del patrimonio immobiliare destinato ad essere alienato (v. il d.lgs. n. 104/1996 e il d.l. n. 140/1997), poi la nomina, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, di un prestatore di servizio (il [OSCURATO:PERSONA] G6 Advisor) con il quale è stato sottoscritto un contratto per la gestione dell’attività, poi ancora, sulla base del d.l. n. 351/2001 (convertito nella legge n. 410/2001) il trasferimento, con d.m. 30 novembre 2001, della proprietà degli immobili da alienare alla società “veicolo” SCIP (Società cartolarizzazione immobili pubblici) s.r.l., società che, quale nuova proprietaria degli immobili, ha sottoscritto un nuovo contratto di gestione delle vendite degli immobili con il [OSCURATO:PERSONA] G6, contratto che comprendeva la gestione della vendita di un immobile sito in Oristano di proprietà dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP, oggi [OSCURATO:PERSONA]). Sulla base del bando di gara predisposto dal [OSCURATO:PERSONA] G6, l’immobile è stato aggiudicato, insieme ad altri immobili, alla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] atto notarile del 18 marzo 2004 la proprietà dell’immobile è stata trasferita dalla SCIP alla Fingest, che ha poi l’anno successivo venduto l’immobile alla società [OSCURATO:SOCIETA]. che l’ha contestualmente venduto alla società [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Nel marzo del 2007 l’INPDAP ha chiamato in giudizio davanti al Tribunale di Roma il [OSCURATO:PERSONA] G6 Advisor, chiedendo che il convenuto fosse condannato a risarcire il danno, indicato nella misura di euro 9.944.000, “determinato dalla sopravvenuta indisponibilità della Torre A e della Piastra E dell’immobile in Oristano”, già di proprietà dell’attore, “indebitamente cedute”, nonché a corrispondere euro 767.130,54, a titolo di danno derivante dalla mancata percezione dei canoni di locazione aventi ad oggetto porzioni della Torre A che l’Istituto avrebbe ricavato dai beni. L’attore, a fondamento della propria domanda, ha dedotto che la sola Torre B aveva costituito oggetto del trasferimento ex lege dal patrimonio dell’ente previdenziale a SCIP, con conseguente lesione ai sensi dell’art. 2043 c.c. del proprio diritto di proprietà. [OSCURATO:PERSONA] G6 si è costituito, eccependo la non ricomprensione della Torre A e della Piastra E nell’atto di vendita concluso con Fingest, proponendo al riguardo domanda principale di accertamento dell’oggetto del contratto di vendita, e ha chiamato in causa [OSCURATO:PERSONA]. Fingest si è costituita e ha eccepito la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire del [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti, data la sua posizione di terzietà rispetto al trasferimento dell’immobile oggetto del contratto di vendita, sostenendo nel merito che la Torre A e la Piastra E erano ricomprese nella individuazione del bene di cui al d.l. 351/2001 e al decreto dell’Agenzia del demanio di esecuzione del d.l. Con la sentenza 5 marzo 2018, n. 1422, il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda dell’attore e, in accoglimento della domanda principale proposta dal convenuto [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato che solo la Torre B era stata inserita nel piano straordinario di cessione e poi trasferita alla SCIP, così che l’atto di vendita dell’8 marzo 2004 ha avuto ad oggetto soltanto la Torre B e non ha prodotto effetti traslativi della proprietà della Torre A. Il Tribunale ha ritenuto non determinante che nel suddetto atto di vendita fossero indicati dati catastali che includevano tutti i subalterni, inclusi quelli della Torre A, alla luce della esclusione di quest’ultima dal piano straordinario di cessione, della ricomprensione della sola Torre B nell’elenco allegato al decreto dell’Agenzia del demanio, delle dichiarazioni di un testimone, della presenza del codice della Torre B nella perizia di stima e nella scheda di consistenza del bene, della descrizione del bene presente nell’allegato 20 al rogito di vendita. 3. La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA], con atto articolato in due motivi. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza 5 marzo 2018, n. 1422, ha rigettato il gravame e ha confermato l’impugnata sentenza». Avverso quest’ultima sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di cinque motivi. Per quanto di interesse in questa sede, come emerge dalla sentenza impugnata per revocazione, il secondo motivo denunciava «la violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c. e dell’art. 1421 c.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.: come detto nel primo motivo, “il [OSCURATO:PERSONA] non aveva titolo a chiedere l’invalidità dell’atto di trasferimento e avrebbe potuto solo provocare, in via d’eccezione, un accertamento incidentale del fatto che detta alienazione non fosse avvenuta; [..] in ogni caso, di fronte alla decisione del [OSCURATO:PERSONA] di proporre la domanda in via principale”, i giudici di merito “avrebbero dovuto avvedersi che la decisione esigeva la partecipazione al giudizio di tutte la parti del contratto” e quindi non solo della ricorrente acquirente, ma anche della SCIP, che era stata la parte venditrice». Questa Corte di cassazione, nella resistenza del [OSCURATO:PERSONA] G6 Advisor e dell’I.N.P.S., con sentenza n. 26759 del 2024, ha rigettato il ricorso ed ha compensato tra le parti le spese del giudizio. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore unico e legale rappresentante pro tempore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per la revocazione della predetta sentenza, sulla scorta di un unico motivo. Sia I.N.P.S. – [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA], quale successore ex lege di INPDAP, sia [OSCURATO:PERSONA] G6 Advisor hanno resistito con autonomi controricorsi. A seguito della proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. del consigliere delegato, la ricorrente ha chiesto la decisione ed è stata fissata udienza per la trattazione in camera di consiglio. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va accolta, siccome fondata, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per insussistenza dello ius postulandi in capo al difensore della ricorrente, sollevata da entrambi i controricorrenti. A tale proposito, premesso che la procura alle liti ai fini della presente impugnazione è stata rilasciata da [OSCURATO:PERSONA], qualificatasi come amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della società ricorrente, deve osservarsi che dalla visura CCIAA alla data del 12.05.2025 prodotta in atti risulta, quanto alla posizione della predetta amministratrice unica [OSCURATO:PERSONA], che «è stato notificato provvedimento del 24/04/2015 emesso dal Tribunale di Napoli nell’ambito del p.p. n. 48015/08 RGNR e n. 12934/09 [OSCURATO:PERSONA], con il quale è stato disposto che si proceda all’annotazione, nel registro delle imprese, della sospensione dei poteri degli originari amministratori legali della società». Amministratore giudiziario della società in questione risulta essere, invece, un altro soggetto, né risultano intervenute delle variazioni medio tempore. Evidenziata la circostanza in questione con la proposta di definizione anticipata, la parte ha confermato la sospensione dei poteri (sicché detta circostanza è pacifica) ed ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte in tema di legittimazione processuale di tipo suppletivo in capo al fallito per il caso di inerzia da parte del curatore. In proposito, deve osservarsi che questa Corte (cfr.: Cass. n. 33546/2023, richiamata dalla ricorrente) ha affermato che il fallimento non determina la perdita della capacità processuale del fallito, ma la sostituzione del curatore al fallito che, seppur ancora parte del rapporto sostanziale controverso, perde invece la sua veste formale limitatamente ai rapporti patrimoniali, mantenendola tuttavia se il curatore si disinteressa della res litigiosa, ancorché questa riguardi rapporti che ricadono nella massa. Trattasi di un effetto dello spossessamento, sancito per i rapporti sostanziali dal precedente art. 42 L.F., che priva il fallito della disponibilità dei suoi diritti, e, dal momento che la legittimazione ad agire e a contraddire non è assoluta ma solo relativa alla massa, sia sul piano oggettivo, in quanto tale carenza si riferisce ai soli rapporti patrimoniali che ricadono nel fallimento, sia su quello soggettivo essendo stabilita nell'interesse esclusivo della procedura, solo il curatore, cui appartiene la relativa eccezione, può farla valere, esercitandola in vece del debitore. Diversamente, in tema di legislazione antimafia, la possibilità di adozione di un provvedimento di sequestro ovvero di confisca è prevista sulla scorta di valutazioni ed in vista di interessi di tipo pubblicistico, ben diversi da quelli che governano le procedure concorsuali. Coerentemente con quanto precede, per l’ipotesi, da considerarsi analoga a quella in trattazione, di provvedimento ablativo, questa Corte ha ritenuto che la custodia, conservazione ed amministrazione dei beni facenti parte del patrimonio sociale della società competono all'amministratore giudiziario, il quale, anche a prescindere dalla circostanza che egli in concreto ricopra anche il ruolo di amministratore unico della società stessa, deve svolgere la funzione pubblica attribuitagli secondo la disciplina dettata al riguardo dalla L. n. 575 del 1965 e successive modifiche. Egli, dunque, a norma dell'art. 2 septiesdella stessa legge (introdotto con D.L. n. 230 del 1989), non può "stare in giudizio", in una controversia riguardante un bene confiscato, senza l'autorizzazione dell'organo cui la legge (art. 2 nonies, introdotto dalla L. n. 109 del 1996) attribuisce il controllo sullo svolgimento delle funzioni proprie dell'amministratore stesso (cfr.: Cass. pen. n. 9139/2013). Al riguardo, anche in materia tributaria, questa Corte ha affermato che, in caso di sequestro preventivo di azienda ex art. 321 c.p.p., il custode giudiziario è chiamato a gestire l'impresa solo dall'esecuzione della misura, sicché, per quanto riguarda l'anno immediatamente precedente, soggetto passivo delle imposte, obbligato anche a presentare le dichiarazioni fiscali, resta l'imprenditore sequestratario, nei cui confronti l'imponibile fiscale si è "cristallizzato" alla fine del menzionato esercizio, al quale, con riferimento a quell'anno, deve essere pertanto notificato l'avviso di accertamento, in qualità di "contribuente", ai sensi dell'art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 56, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 (cfr.: Cass. n. 6111/2019). Da ciò si deduce che, al contrario, a partire dall'esecuzione della misura, l'imprenditore sequestratario non possa più provvedere a siffatti incombenti. Ad ulteriore conferma di quanto precede, si rileva che, sempre in materia tributaria, questa Corte ha anche affermato che, in caso di sequestro dell'azienda disposto ai sensi degli artt. 2-ter, 2-sexies e 2 - septies , l. n. 575 del 1965 (nel testo applicabile "ratione temporis"), il contribuente è legittimato ad impugnare gli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti, con riferimento ai debiti fiscali già sorti prima del sequestro, mentre spetta al custode giudiziario, per l'intervenuto spossessamento dei beni a carico del contribuente, la legittimazione ad inoltrare all'Agenzia delle entrate l'istanza di accertamento con adesione di cui all'art. 6, d.lgs. n. 218 del 1997, rientrando tale incombente nell'attività di gestione ed amministrazione del complesso aziendale, comprensivo anche dell'attività di salvaguardia dell'integrità patrimoniale e reddituale, per il debito potenzialmente gravante sui beni amministrati, da tutelare nell'ambito dell'accordo negoziale di tipo pubblicistico, rappresentato dal procedimento con adesione (cfr.: Cass. n. 29487/2021). Ne deriva che non è possibile applicare alla fattispecie in esame la giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di legittimazione processuale del fallito. Il carattere solo temporaneo della sospensione dei poteri degli originari amministratori legali della società non consente, data la ratio della normativa in materia, di pervenire a conclusioni diverse, sicché la legittimazione a rappresentare in giudizio la società deve intendersi attribuita in via esclusiva all’amministratore giudiziario, oltre che, comunque, soggetta a controllo da parte del giudice penale. La procura speciale relativa alla proposizione del ricorso è inesistente ove, come avvenuto nella specie, conferita al difensore da parte di un soggetto privo dei poteri rappresentativi, essendo essa inidonea a far sorgere il rapporto di mandato con rappresentanza tra la società ed il difensore medesimo. Detta situazione, infine, non può essere sanata, essendo decorso il termine di cui all’art. 391-bisc.p.c. 2. Il controricorso del [OSCURATO:PERSONA] G6 Advisor è stato depositato in data 03.06.2025, e dunque oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c., decorrente dalla notificazione del ricorso, avvenuta il giorno 11.04.2025. Esso, pertanto, è improcedibile. Al riguardo, invero, questa Corte ha affermato che, pur in assenza di un'espressa previsione normativa, il tardivo deposito del controricorso comporta la sua improcedibilità, sanzione che si evince dai principi generali del processo civile in tema di inosservanza di termini relativi ad atti con i quali la parte porta a conoscenza del giudice e dell'avversario le proprie difese, con la conseguenza che non può tenersi conto ai fini della decisione né del controricorso stesso, né dell'eventuale memoria depositata ai sensi dell'art. 380-bis.1, comma 1, terzo periodo, c.p.c. (cfr.: Cass. n. 10608/2025; nello stesso senso, si veda: Cass. n. 2805/2000). 3. Alla luce di quanto precede, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile. Deve inoltre osservarsi che in tema di condanna alle spese processuali, premesso che, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., la stessa va pronunciata nei confronti della "parte" soccombente, deve ritenersi consentita la condanna alle spese nei confronti di chi ha agito quale rappresentante processuale di un altro soggetto senza essere investito del relativo potere, in base al principio per cui un soggetto che agisce in giudizio quale rappresentante di un terzo, pur non essendogli stati conferiti i relativi poteri, assume la qualità di parte ai fini della pronunzia sulle spese (cfr.: Cass. n. 27941/2005; in senso conforme, si veda: Cass. n. 10332/2014). Lo stesso è a dirsi anche per quanto concerne le ulteriori statuizioni conseguenti alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, che vanno pronunciate nei confronti della persona di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha proposto il ricorso per revocazione in assenza dei poteri di rappresentanza della società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti dell’I.N.P.S., mentre nulla va disposto nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] G6 Advisor, stante l’improcedibilità del relativo controricorso. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati – come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’I.N.P.S., di una somma equitativamente determinata come da dispositivo, nonché al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00 (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 27433/2023; Cass., Sez. Un., n. 28540/2023; Cass. n. 11346/2024). Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore dell’I.N.P.S. delle spese del giudizio di revocazione, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per il rimborso delle spese generali ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti; nulla sulle spese nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] G6 Advisor; condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 2.500,00 in favore dell’I.N.P.S., ex art. 96, terzo comma, c.p.c., e dell’ulteriore somma di euro 1.250,00, in favore della cassa delle ammende, ex art. 96, quarto comma, c.p.c. Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte d