Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 18126/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 16/06/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Tivoli in data 08/09/2021, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni due e giorni venti di reclusione in ordine al reato di cui agli artt. 56, 628 commi primo e terzo n. 1 cod. pen. e 582, 585, 576 n. 1) in relazione all'art. 61 n. 2 cod. pen.

Considerato che i primi due motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il travisamento delle prove in ordine alla ritenuta responsabilità del prevenuto e l'inosservanza della legge per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretti da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; osservato pure che tale censure - reiterate pedissequamente nell'atto di appello e tutte adeguatamente disattese dai giudici del gravame con il supporto di argomenti giuridici - genericamente evocano presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi di appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando, invero, null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sul corposo compendio probatorio a carico dell'odierno ricorrente, che ha consolidato - oltre ogni ragionevole dubbio - la prova incontrovertibile dei reati contestati e ancora pag. 4 della sentenza in merito alle ragioni ostative all'invocata richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, attesa la scelta del rito da parte dell'imputato che vincola la decisione alle evidenze istruttorie disponibili); considerato che il terzo motivo, che deduce il difetto di motivazione in punto di dosimetria della pena per non avere la Corte di appello ridotto ulteriormente la pena ex art. 56 cod. pen. in considerazione della giovane età e dell'incensuratezza del reo, è manifestamente infondato, posto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nel caso di specie, la Corte territoriale ha già valorizzato la condotta dell'imputato in sede di garanzia ed il suo stato di incensuratezza; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 16/06/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Tivoli in data 08/09/2021, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni due e giorni venti di reclusione in ordine al reato di cui agli artt. 56, 628 commi primo e terzo n. 1 cod. pen. e 582, 585, 576 n. 1) in relazione all'art. 61 n. 2 cod. pen. Considerato che i primi due motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il travisamento delle prove in ordine alla ritenuta responsabilità del prevenuto e l'inosservanza della legge per mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretti da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; osservato pure che tale censure - reiterate pedissequamente nell'atto di appello e tutte adeguatamente disattese dai giudici del gravame con il supporto di argomenti giuridici - genericamente evocano presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi di appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando, invero, null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sul corposo compendio probatorio a carico dell'odierno ricorrente, che ha consolidato - oltre ogni ragionevole dubbio - la prova incontrovertibile dei reati contestati e ancora pag. 4 della sentenza in merito alle ragioni ostative all'invocata richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, attesa la scelta del rito da parte dell'imputato che vincola la decisione alle evidenze istruttorie disponibili); considerato che il terzo motivo, che deduce il difetto di motivazione in punto di dosimetria della pena per non avere la Corte di appello ridotto ulteriormente la pena ex art. 56 cod. pen. in considerazione della giovane età e dell'incensuratezza del reo, è manifestamente infondato, posto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nel caso di specie, la Corte territoriale ha già valorizzato la condotta dell'imputato in sede di garanzia ed il suo stato di incensuratezza; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 18126/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris